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Document 52004PC0483
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Moldova establishing a double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products from the Republic of Moldova to the European Community
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea
/* COM/2004/0483 def. - ACC 2004/0149 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea /* COM/2004/0483 def. - ACC 2004/0149 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Repubblica moldova ha chiesto di concludere un accordo che instauri un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi onde sorvegliare le esportazioni nella Comunità europea di taluni prodotti di acciaio. Dal punto di vista della Comunità europea gli altri obiettivi del sistema di duplice controllo, oltre a quello citato, sono migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi, lasciando impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia. Il sistema si basa sul rilascio di un documento di esportazione e di un documento di importazione per ogni singola operazione. Il documento di esportazione è rilasciato all'esportatore dalle autorità del paese della società esportatrice, dietro richiesta dell'esportatore medesimo e purché siano rispettate le condizioni necessarie imposte dalle suddette autorità, in particolare quelle previste dall'accordo internazionale. Il documento di esportazione viene quindi consegnato all'importatore dell'Unione europea. Per poter importare i prodotti contemplati dall'accordo, quest'ultimo deve ottenere un documento di importazione dalle competenti autorità dell'Unione europea. Questo documento di importazione è rilasciato automaticamente, dietro presentazione dei documenti/informazioni/elementi di prova richiesti in base alla normativa comunitaria di attuazione, compreso l'originale del documento di esportazione. Il sistema di duplice controllo si applicherà per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2006 e sarà istituito da un accordo in forma di scambio di lettere. 2004/0149 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra [2]. [2] GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3. (2) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, DECIDE: Articolo 1 1. È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea. 2. Il testo dell'accordo [3] è allegato alla presente decisione. [3] Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA MOLDOVA CHE INSTAURA UN SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO SENZA LIMITI QUANTITATIVI PER LE ESPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ACCIAIO DALLA REPUBBLICA MOLDOVA NELLA COMUNITÀ EUROPEA A. Lettera della Comunità europea Signor..., 1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio. 2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera. 3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia. 4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea. 5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunità europea B. Lettera del governo della Repubblica moldova Signor..., Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ....., così redatta: " 1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio. 2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera. 3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia. 4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea. 5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta." Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica moldova ALLEGATO dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea 1.1 Nel periodo che va dalla data in cui le parti applicano il presente accordo al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità europea e conforme al modello di cui all'appendice II. 1.2 Nel periodo che va dalla data di applicazione del presente accordo al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova. 1.3 Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza, l'importatore deve presentare l'originale debitamente compilato del documento di esportazione. L' importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 1.4 Il rilascio del documento di vigilanza e del documento di esportazione avviene per ogni singola operazione. 1.5 La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. 1.6 Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità europea. 1.7 La Repubblica moldova notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative moldove autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione, allegando i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Repubblica moldova, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati. 1.8 La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità europea (in appresso denominata "NC" ("nomenclatura combinata")). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme in materia di origine non preferenziale vigenti nella Comunità europea. 1.9 Le autorità competenti della Comunità europea si impegnano ad informare la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità europea. 1.10 Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo. 2.1 La Repubblica moldova s'impegna a fornire alla Comunità europea informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità europea entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono. 2.2 La Comunità europea s'impegna a fornire alle autorità moldove informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i documenti di esportazione rilasciati dalle autorità moldove a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità moldove entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono. 3 Se necessario, su richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Tali consultazioni si svolgono con la massima tempestività. Le parti partecipano alle consultazioni che si tengono ai sensi del presente paragrafo in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze. 3.1 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.2, e al fine di garantire un efficace funzionamento del presente accordo, la Comunità europea e la Repubblica moldova decidono di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire e/o avviare indagini, o di avviare ogni necessaria azione legale e/o amministrativa, al fine di combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese di origine, contraffazione dei documenti di esportazione e/o di altri documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. La Repubblica moldova e la Comunità europea convengono pertanto di definire, in conformità con le rispettive legislazioni, le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti. 3.2 Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, le parti dovessero ritenere che si stia eludendo il presente accordo, esse possono richiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio. 3.3 In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3.2, ciascuna delle parti prende tutte le misure cautelari necessarie e/o, se richiesta dall'altra parte, tutte le misure necessarie previste dalla sua legislazione onde sospendere o rifiutare il rilascio del documento di esportazione e del documento di vigilanza. La Repubblica moldova può altresì decidere di ritirare i documenti di esportazione già rilasciati. 3.4 Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3.2, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci o al paese di origine, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione. 4 Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire: - per quanto riguarda la Comunità europea, alla Commissione delle Comunità europee, - per quanto riguarda la Moldova, alla Missione della Repubblica moldova presso le Comunità europee. Appendice I 7202 7301 7203 7303 7206 7304 7207 7305 7208 7306 7209 7307 7210 7312 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 Appendice II >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Unire qui eventuali fogli aggiunti >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Unire qui eventuali fogli aggiunti Appendice III >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Appendice IV MOLDOVA Disposizioni tecniche relative all'applicazione del sistema di duplice controllo 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m . Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità europea per il controllo delle esportazioni nella Comunità europea secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi: - due lettere che indicano il paese esportatore: MO = Moldova; - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento: BE = Belgio DK = Danimarca DE = Germania EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia LU = Lussemburgo NL = Paesi Bassi AT = Austria PT = Portogallo FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito CZ = Repubblica ceca EE = Estonia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania HU = Ungheria MT = Malta PL = Polonia SI = Slovenia SK = Repubblica slovacca - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno (ad esempio "4" per il 2004); - un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento. 3. I documenti di esportazione hanno validità per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3 dei documenti stessi. 4. La Moldova non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie. 5. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura "issued retrospectively". 6. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura "duplicate" e la data dei documenti di esportazione originali. 7. Le autorità competenti della Comunità europea sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.