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Document 52004PC0400

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

/* COM/2004/0400 def. */

52004PC0400

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2004/0400 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 27 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

2. Con una domanda presentata tramite lettera alla Commissione e registrata presso il Segretariato generale il 13 febbraio 2004, il governo del Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE. La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Regno Unito con una lettera datata 15 marzo 2004.

3. La domanda è giunta alla Commissione prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 27 contenute nella direttiva 2004/7/CE del Consiglio. Tuttavia, in mancanza di norme transitorie, la domanda deve essere esaminata in base alle norme attualmente vigenti e non a quelle in vigore precedentemente.

4. L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE stabilisce che la base imponibile di una cessione di beni o di una prestazione di servizi è rappresentata "da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore per tali operazioni da parte dell'acquirente .....". In genere, questa disposizione è sufficiente nei casi in cui la cessione di un bene o la prestazione di un servizio abbia un autentico fine commerciale e non ci sia alcun legame tra il fornitore e l'acquirente a condizionare il valore dell'operazione. Tuttavia, quando le parti interessate sono collegate, succede che il corrispettivo richiesto per alcune operazioni sia inferiore al valore normale. Il Regno Unito beneficia già di una deroga all'articolo 11 relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi sottovalutate effettuate a vantaggio di persone collegate, che possono comportare una perdita di entrate fiscali quando i destinatari delle operazioni sono totalmente o parzialmente esenti [2]. Questa deroga autorizza le autorità del Regno Unito a calcolare l'imposta dovuta sulla base del valore normale di queste operazioni. Anche se il sistema di evasione fiscale oggetto della domanda di deroga è analogo a quelli coperti dalla deroga vigente, il campo di applicazione della deroga originaria non è abbastanza ampio da includerlo.

[2] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 22.

5. Pertanto, il Regno Unito ha presentato una domanda per beneficiare di una deroga supplementare, molto mirata, che gli permetta di lottare contro l'evasione fiscale connessa alle prestazioni di servizi effettuate tra un datore di lavoro e un suo dipendente nel settore del commercio automobilistico. L'articolo 6, paragrafo 2 della normativa comunitaria vigente assimila a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del suo personale, qualora detto bene abbia consentito una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il valore di questa prestazione di servizi è determinato conformemente all'articolo 11, parte (A), paragrafo 1, lettera c) che stabilisce che la base imponibile di questo tipo di operazione è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi. Tuttavia, nei casi verificatisi nel Regno Unito, questa disposizione è elusa dal datore di lavoro che si fa remunerare il servizio prestato con la conseguenza che il valore dell'operazione è determinato conformemente all'articolo 11, parte (A), paragrafo 1, lettera a). Pertanto, l'imposta è prelevata sull'importo effettivamente pagato dal dipendente, il cui livello si spiega soltanto con l'esistenza di un legame tra quest'ultimo e il suo datore di lavoro.

6. Gli abusi constatati nel Regno Unito riguardano soltanto il settore automobilistico. Che si tratti di costruttori o rivenditori, le imprese del settore hanno la facoltà di recuperare l'imposta corrisposta sugli autoveicoli che fanno parte del loro stock. L'esempio più comune sono le vetture da esposizione messe spesso a disposizione dei dipendenti, che le utilizzano al di fuori dell'orario di lavoro. In base alle norme vigenti, dato che queste vetture danno diritto a detrazione, la loro messa disposizione a titolo gratuito sarebbe tassata sulla base delle spese complessive sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione di questa prestazione di servizi. Tuttavia, dato che il dipendente versa un certo importo in cambio dell'utilizzazione dell'auto, questo metodo di valutazione della base imponibile non è applicabile; si applica invece la norma di cui all'articolo 11, parte (A), paragrafo 1, lettera a). Di conseguenza, l'Iva è corrisposta in base all'importo effettivamente versato. Dato che esiste un legame tra il dipendente e il datore di lavoro, l'importo richiesto per l'utilizzazione della vettura può essere fissato ad un livello artificialmente basso. Questa pratica consente al datore di lavoro di accordare un vantaggio considerevole al suo dipendente.

7. Questo sistema di evasione fiscale è diffuso nel Regno Unito. Tenuto conto del valore considerevole delle auto e del numero di autoveicoli messo a disposizione dei dipendenti del settore, le autorità britanniche hanno calcolato che, se il sistema dovesse diffondersi ancora di più, la perdita di entrate fiscali corrispondente potrebbe rivelarsi notevolmente superiore a quella già registrata. Ritenendo che gli abusi si verifichino in un settore particolare, il Regno Unito ha chiesto una deroga mirata piuttosto che misure più generali. Una deroga mirata presuppone anche misure correttive commisurate al problema da risolvere.

8. Il ricorso a questo sistema di evasione fiscale si verifica soltanto nel settore del commercio automobilistico, perché di norma nel Regno Unito le imprese non possono recuperare l'Iva che grava sull'acquisto di autoveicoli utilizzati a titolo privato. Questa restrizione permette di tassare l'uso, a fini privati, degli autoveicoli e pertanto di considerare l'utilizzazione che ne è fatta dai privati. Fanno eccezione le imprese del settore automobilistico, che possono detrarre l'Iva sulle vetture in stock. Qualunque utilizzazione a fini privati di questi veicoli dovrebbe quindi essere soggetta all'imposta.

9. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che sia opportuno concedere la deroga chiesta dalle autorità britanniche.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [3], in particolare l'articolo 27,

[3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU [...] C [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Con una lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2004, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE.

(2) La deroga mira ad impedire l'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) che deriva dalla sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi. Essa è intesa, in particolare, ad evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE attraverso una pratica, diffusa nel settore del commercio automobilistico, che consiste nel permettere al personale di utilizzare autoveicoli a fini privati contro pagamento di un importo simbolico. Dato che questo importo è assimilato ad un corrispettivo per una prestazione di servizi, l'Iva è calcolata sulla base dell'importo effettivamente corrisposto dal dipendente, conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, visto il rapporto di lavoro esistente tra le due parti, l'importo effettivamente versato è artificialmente basso, e ciò comporta un calo sensibile delle entrate Iva.

(3) Il Regno Unito beneficia già di una deroga all'articolo 11 [5] studiata per risolvere il problema delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi sottovalutate effettuate tra persone collegate, nei casi in cui il destinatario sia totalmente o parzialmente esente. Tenuto conto che, quando la deroga è stata concessa, la definizione di "persone collegate" non si estendeva ai dipendenti, e che i dipendenti non sono soggetti passivi totalmente o parzialmente esenti, è necessaria una nuova deroga più specifica.

[5] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 22.

(4) La deroga dovrebbe essere applicata soltanto quando l'amministrazione sia in grado di stabilire che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a). In ogni caso, questa conclusione deve essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

(5) Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

(6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità relative all'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, nel caso di una prestazione di servizi consistente nell'utilizzazione di un autoveicolo e quando il prestatore e il destinatario sono persone collegate appartenenti al settore del commercio automobilistico, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, a considerare il valore normale di questa prestazione di servizi come base imponibile.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

(a) il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo;

(b) il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale;

(c) dall'esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto (b) ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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