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Document 52003PC0596

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio vertente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2003/0596 def. - COD 98/0360 */

52003PC0596

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio vertente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2003/0596 def. - COD 98/0360 */


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO vertente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

1998/0360 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO vertente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1. Contesto storico

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 garantisce il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di proteggere i diritti delle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea.

A partire dalla sua adozione nel 1971, tale regolamento ha subito un numero considerevole di modifiche aventi per oggetto di tener conto dell'evoluzione delle legislazioni nazionali, di migliorare talune disposizioni, di colmare le lacune oppure di regolamentare la situazione di talune categorie specifiche di persone. Inoltre, alcune disposizioni devono essere chiarite onde evitare difficoltà d'interpretazione, come risulta dal gran numero di sentenze della Corte di giustizia in materia di coordinamento. L'obiettivo perseguito dal coordinamento deve inoltre essere quello di accompagnare l'evoluzione dell'Unione europea nel suo insieme. In effetti, le regole di coordinamento non hanno più come solo oggetto quello di garantire la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, bensì tendono a tutelare i diritti di sicurezza sociale di tutte le persone che si spostano all'interno dell'Unione europea. Il coordinamento si iscrive pertanto nella prospettiva della cittadinanza europea e della costruzione di un'Europa sociale.

Il 21 dicembre 1998 la Commissione ha pertanto presentato la sua proposta di regolamento tendente a semplificare e ad ammodernare le regole di coordinamento contenute nel regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nella sessione plenaria del 3 settembre 2003,il Parlamento europeo ha adottato 47 emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

2. Esame degli emendamenti

La Commissione accetta di riprendere nella sua proposta modicata, tali e quali, gli emendamenti n. da 3 a 10, da 12 a 19, da 21 a 26, da 28 a 32, 34, 35, 37, 39, da 46 a 48, 50 e da 52 a 56. Essa può accettare in parte l'emendamento 11 e può anche accettare in parte gli emendamenti raggruppati 51 e 44, mentre non può accettare gli emendamenti 38, 40, 45 e 49.

2.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

2.1.1. Emendamento n. 3

L'emendamento limita il campo di applicazione personale del regolamento ai cittadini di Stati membri dell'Unione e agli apatridi e ai rifugiati. Vista l'adozione, del 14 maggio 2003, del regolamento che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi [1], l'emendamento è accettabile.

[1] Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003 (GI L 124 del 20.5.2003)

2.1.2. Emendamenti 4 e 32

Detti emendamenti tendono a includere le prestazioni di paternità nel campo d'applicazione materiale del regolamento. Essi sono pertanto accettabili poiché consentono di ammodernare il regolamento tenendo conto di tali prestazioni.

2.1.3. Emendamento 5

L'emendamento sopprime la condizione di residenza sul territorio di uno Stato membro che si esige attualmente affinché possa essere applicata la regola della parità di trattamento e consente pertanto di estendere l'applicazione della regola della parità di trattamento ed è accettabile.

2.1.4. Emendamenti da da 6 a 8, da 24 a 26, da 28 a 30, 37 e 39

Tali emendamenti tendono a chiarire e a precisare la proposta della Commissione e sono pertanto accettabili dalla Commissione.

2.1.5. Emendamenti 9 e 10

Detti emendamenti precisano le condizioni che consentono di tenere in vigore convenzioni anteriori al regolamento oppure che permettono agli Stati membri di concludere convenzioni tra loro. Essi sono accettabili per la Commissione.

2.1.6. Emendamento 12

L'emendamento 12 inserisce una disposizione tendente a limitare i cumuli di prestazioni di stessa natura per uno stesso periodo di assicurazione. È accettabile nel senso in cui esso limita la concessione indebita di prestazioni.

2.1.7. Emendamenti da 13 a 19 e da 21 a 23

Detti emendamenti tendono a precisare talune definizioni, ad aggiungere definizioni necessarie oppure a sopprimerne alcune inutili e sono pertanto accettabili per la Commissione.

2.1.8. Emendamento 31

L'emendamento 31 tende a sopprimere le deroghe riguardanti la legislazione applicabile ai membri del personale di missioni diplomatiche o posti consolari. Esso è accettabile poiché serve allo scopo della semplificazione del regolamento, che è precisamente quello di sopprimere le deroghe per categorie che godono di assicurazioni specifiche.

2.1.9. Emendamenti 34 e 35

L'emendamento 34 tende a permettere alle persone che soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente di beneficiarvi delle prestazioni in natura che si rivelano medicalmente necessarie (senza condizione d'urgenza). Tale emendamento è favorevole agli assicurati poiché sopprime la condizione di urgenza per ottenere prestazioni in natura durante un soggiorno in un altro Stato membro ed è pertanto completamente accettabile per la Commissione. Ache l'emendamento 35 è accettabile poiché sopprime una disposizione diventata inutile a causa dell'emendamento 34.

2.1.10. Emendamento 46

L'emendamento 46 tende a inserire un considerando che sottolinea la necessità di prevedere regole di coordinamento per le disposizioni convenzionali che completano oppure sostituiscono le legislazioni di sicurezza sociale onde permettere la totalizzazione dei periodi di assicurazione e la soppressione delle clausole di residenza. L'inserimento di tale considerando è accettabile per la Commissione.

2.1.11. Emendamento 47

L'emendamento 47 sottolinea il fatto che il principio di parità di trattamento è di un'importanza specifica per i lavoratori frontalieri poiché essi risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Esso può pertanto essere accettato dalla Commissione.

2.1.12. Emendamento 48

L'emendamento 48 tende a inserire un considerando che sottolinea la necessità di avere una maggior convergenza tra il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e talune disposizioni contenute nelle convenzioni sulla doppia imposizione. Esso può essere accettato dalla Commissione.

2.1.13. Emendamento 50

La Commissione può accettare l'emendamento 50 che è a favore dei membri di una famiglia di lavoratori frontalieri poiché tende a permettere loro di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato competente.

2.1.14. Emendamento 52

L'emendamento 52 tende a ottenere la cooperazione delle istituzioni degli Stati membri in vista di arrivare a una soluzione dei problemi derivanti dall'applicazione del regolamento che si pongono a una persona o a un gruppo di persone. Tale emendamento rispetta il limite del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ed è pertanto accettabile dalla Commissione.

2.1.15. Emendamento 53

L'emendamento 53 riflette la giurisprudenza della Corte di giustizia [2]. Da un lato, esso è conforme all'interpretazione della Corte secondo la quale non è necessario avere un'autorizzazione preventiva della propria istituzione di assicurazione per ottenere la presa in carico da parte di questa istituzione delle spese non ospedaliere dispensate in uno Stato membro diverso dallo Stato garante. Per contro, sempre secondo la Corte, per le spese ospedaliere, può essere necessaria un'autorizzazione preventiva, a talune condizioni. D'altra parte, esso introduce la necessità di tener conto della situazione medica del paziente per decidere sull'opportunità di accordare l'autorizzazione di farsi curare in un altro Stato membro. L'emendamento è pertanto accettabile per la Commissione.

[2] Sentenza del12 luglio 2001, causa Smits e Peerbooms, C-157/99; sentenza del 13 maggio 2003, causa Müller-Fauré/Van Riet, C-385/99

2.1.16. Emendamento 54

L'emendamento 54 garantisce al lavoratore frontaliero pensionato la possibilità di ottenere cure sanitarie sia nello Stato di residenza, sia nello Stato dell'ultimo impiego. La Commissione può accettare tale emendamento poiché esso migliora i diritti dei lavoratori frontalieri pensionati.

2.1.17. Emendamento 55

L'emendamento 55 introduce una definizione più completa delle prestazioni speciali in denaro che tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia posteriore al deposito, da parte della Commissione, della sua proposta iniziale e che consente di precisare le condizioni che tali prestazioni devono soddisfare per essere dichiarate non esportabili. Detto emendamento è peraltro conforme alla proposta presentata dalla Commissione il 31 luglio 2003 e che riguarda in special modo l'elenco delle prestazioni speciali in denaro non contributive. Esso è pertanto completamente accettabile per la Commissione.

2.1.18. Emendamento 56

La Commissione propone che il lavoratore frontaliero disoccupato riceva le indennità di disoccupazione dello Stato dell'ultimo impiego in luogo dello Stato di residenza come si fa attualmente. Il Lussemburgo ha un gran numero di lavoratori frontalieri che risiedono in Belgio, in Germania e in Francia. La modifica improvvisa della regola attuale potrebbe avere conseguenze finanziarie considerevoli per il Lussemburgo. L'instaurazione di un periodo transitorio a favore del Lussemburgo come proposto in questo emendamento è pertanto ragionevole.

2.2. Emendamenti che la Commissione può accettare in parte

2.2.1. Emendamento 11

La Commissione può accettare in parte l'emendamento 11 che prevede l'obbligo per gli Stati membri di fare un certo numero di dichiarazioni relative al campo d'applicazione del regolamento. La Commissione può accettare lo spirito di questo emendamento che sembra tuttavia troppo rigido poiché obbliga gli Stati membri a fare dichiarazioni a data fissa. La Commissione può dunque accettare il primo paragrafo di questo emendamento e un secondo paragrafo redatto come segue: "le suddette notifiche sono annualmente inviate alla Commissione e il loro contenuto viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

2.2.2. Emendamenti 51 e 44

Gli emendamenti 51 e 44 raggruppati tendono ad affidare nuovi compiti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Commissione non può accettare questo emendamento in quanto esso dà alla Commissione amministrativa il compito di elaborare proposte all'intenzione degli Stati membri (punto b quater dell'emendamento). Un tale compito andrebbe al di là del campo di applicazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Inoltre, la finalità di questo emendamento, che tende a tener conto della situazione specifica dei lavoratori frontalieri, è già soddisfatta dagli altri due punti dell'emendamento (punto b bis e b ter) che possono per contro essere accettati dalla Commissione poiché rispettano i limiti del coordinamento.

2.3. Emendamenti che la Commissione non può accettare

2.3.1. Emendamenti 38 e 40

Gli emendamenti 38 e 40 prevedono che per beneficiare delle prestazioni in denaro, il lavoratore frontaliero deve sottoporsi al controllo medico e alle misure di reintegrazione ai sensi della legislazione dello Stato competente.

La Commissione potrebbe accettare lo spirito di questi emendamenti, ma il posto di tali disposizioni si trova piuttosto in un regolamento d'applicazione. La Commissione non può pertanto accettarli tali e quali.

2.3.2 Emendamento 45

L'emendamento 45 prevede obblighi di scambio di informazioni tra istituzioni riguardanti le modifiche delle legislazioni previste, in specie in materia fiscale. La Commissione non può accettare un tale emendamento che supera il campo d'applicazione del coordinamento.

2.3.3. Emendamento 49

L'emendamento 49 tende a inserire un considerando che prevede che quando lo Stato in cui un individuo svolge la sua attività lavorativa applica la sua legislazione, esso è tenuto a farlo nel rispetto e nel mutuo riconoscimento della regolamentazione pertinente dello Stato membro d'origine del lavoratore. Inoltre, dalla giustificazione dell'emendamento risulta che lo stesso riguarda in particolar modo il diritto familiare. La Commissione non può accettare tale emendamento che esula dal campo d'applicazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3. Conclusioni

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del Trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di regolamento nei termini che precedono.

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