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Document 52002XC0809(04)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

GU C 189 del 9.8.2002, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0809(04)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. C 189 del 09/08/2002 pag. 0030 - 0033


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

(2002/C 189/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio(2) ("il regolamento di base"), secondo la quale le importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese ("il paese interessato") sarebbero oggetto di pratiche di dumping e provocherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 25 giugno 2002 dalla International Furan Chemicals BV ("il denunciante") a nome dell'unico produttore comunitario, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di alcole furfurilico.

2. Prodotto in questione

Il prodotto oggetto del riesame è l'alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese ("il prodotto in esame"), attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00. L'indicazione del codice NC ha valore puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante stabilisce il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo in un paese ad economia di mercato menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in questione esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare un campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni, in forma riservata e non riservata, sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2001 ed il 30 giugno 2002,

- se la società intende presentare richiesta di margine individuale o di status di impresa operante in economia di mercato (tali richieste sono riservate ai produttori),

- per le società che chiedono lo status di impresa operante in economia di mercato, il fatturato in valuta locale ed il volume delle vendite in tonnellate per il prodotto in questione sul mercato interno tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002,

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi presso la Commissione e a fornire le seguenti informazioni, in forma riservata e non riservata, sulla o sulle loro società entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002,

- il numero totale di persone occupate nella società,

- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002,

- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società(4) collegate interessate dalla produzione e/o dalla vendita del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii,) del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato in ogni sua parte entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), paragrafo iii), del presente avviso.

d) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America o il Sudafrica quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento stesso. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invia moduli di domanda a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono inclusi nel campione o che hanno richiesto un margine individuale e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e gli altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse nel campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto i) e paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), pertinenti alla selezione dei campioni devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disponibili a fare parte dei campioni, in merito alla selezione definitiva degli stessi entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Tutte le altre informazioni pertinenti alla selezione dei campioni, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America o del Sudafrica, che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato, di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o come indicato dalla Commissione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Ufficio: J-79 - 05/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte entro e non oltre nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

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