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Document 52002PC0365

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

/* COM/2002/0365 def. */

GU C 262E del 29.10.2002, p. 421–424 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0365

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE /* COM/2002/0365 def. */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0421 - 0424


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Presentazione della domanda

1.1. Con lettera del 22 aprile 2002, le autorità svedesi hanno chiesto alla Commissione una deroga al fine di poter applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE [1].

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Il 14 maggio 2002, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la domanda, la Commissione ha inviato una richiesta di precisazioni alla quale le autorità svedesi hanno risposto il 16 maggio 2002. La risposta delle autorità svedesi ha consentito alla Commissione di portare a termine la valutazione della domanda di deroga.

1.2. La Svezia propone di modificare la legge (1994:1776) sulla tassazione dell'energia al fine di applicare un'aliquota ridotta di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002 o da una data successiva determinata dal governo una volta ottenuta l'approvazione dell'UE. Con tale misura si intende migliorare l'ambiente e la salute pubblica grazie all'incremento dell'uso della benzina alchilata - più pulita - per i motori a due tempi che si avrebbe riducendo l'aliquota di imposta sull'energia applicata a questo carburante rispetto a quella applicata alla benzina normale per gli stessi motori in modo da compensare i costi di produzione più elevati della benzina alchilata.

In Svezia l'accisa totale sui prodotti derivati dagli oli minerali è composta da due elementi, ossia imposta sull'energia e imposta sulle emissioni di CO2.

La Svezia già applica aliquote d'accisa differenziate secondo le classi ambientali (miljöklasser) del carburante. Le aliquote differenziate sono state introdotte per promuovere la produzione e l'uso di carburanti più puliti e in tal modo migliorare la qualità dell'aria e la salute pubblica. Il sistema ha dato risultati molto positivi.

La Svezia ora intende incoraggiare la produzione e l'uso di benzina alchilata per i motori a due tempi introducendo un'aliquota ulteriormente ridotta. Essa in particolare prevede di ridurre l'aliquota di imposta sull'energia applicata alla benzina alchilata per i motori a due tempi di 1,50 corone svedesi per litro rispetto a quella applicata alla benzina (motor bensin) della classe ambientale 1. Ciò equivale ad un'imposta sull'energia di 1,66 corone svedesi (18 centesimi di euro [2]) per litro ai tassi correnti. L'aliquota d'accisa totale (compresa l'imposta sulle emissioni di CO2) ammonterebbe quindi a 3,12 corone svedesi (33,9 centesimi di euro) per litro.

[2] Tasso di cambio arrotondato a 9,20 SKR per 1 euro.

Le autorità svedesi intendono introdurre l'aliquota ridotta con effetto a decorrere da luglio 2002 fino ad ulteriore avviso. Il mancato gettito conseguente alla riduzione dell'accisa è stimato a circa 100 milioni di corone svedesi (11 milioni di euro) all'anno.

1.3. I costi di produzione della benzina alchilata per i motori a due tempi sono più elevati di quelli della benzina tradizionale per tali motori; pertanto, se l'accisa non venisse ridotta, il prezzo al dettaglio della benzina alchilata non sarebbe competitivo. La riduzione dell'accisa è unicamente intesa a compensare i costi di produzione supplementari. Con l'eliminazione di questa disparità la benzina alchilata per i motori a due tempi potrà essere venduta ad un prezzo alla pompa analogo a quello della benzina tradizionale per tali motori.

Il governo svedese sorveglierà i prezzi in modo da impedire che il prezzo della benzina alchilata scenda al di sotto di quello della benzina tradizionale.

1.4. La riduzione oggetto della domanda riguarda la benzina alchilata per i motori a due tempi (Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap, Tvåtaktsbränsle) conforme ai criteri della norma svedese (SS) 15 54 61 (2a edizione) [3].

[3] Disponibile presso SIS Förlag AB, Box 6455, S-113 82 Stoccolma.

Alcuni dei limiti più importanti di tale norma sono:

- Piombo: tenore massimo: 0,002 g/l

- Zolfo: tenore massimo: 50 mg/kg

- Olefine: tenore massimo: 0,5 % vol.

- Idrocarburi aromatici: tenore massimo: 0,5 % vol.

- Benzene: tenore massimo: 0,1 % vol.

Questi limiti sono notevolmente inferiori a quelli figuranti negli allegati I e III della direttiva 98/70/CE [4]; inoltre, sono rispettati anche i requisiti prescritti da detta direttiva relativamente alla distillazione dei carburanti.

[4] GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

1.5. Purché il carburante in questione sia conforme alla suddetta norma per la benzina alchilata per i motori a due tempi, la riduzione dell'accisa sarà concessa a qualsiasi produttore di benzina alchilata degli Stati membri (o dei paesi terzi) il cui prodotto sarà immesso sul mercato svedese. Le autorità svedesi stimano il volume annuale a circa 40 000 m3 nel 2005.

1.6. La promozione della benzina alchilata per i motori a due tempi è una misura intesa a migliorare l'ambiente e la salute, in quanto la parte di carburante incombusto presente nei gas di scarico dei motori a due tempi contiene percentuali molto più basse di idrocarburi aromatici e di olefinici, compreso il benzene, rispetto al carburante tradizionale.

2. Valutazione della Commissione

2.1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Le autorità svedesi hanno chiesto alla Commissione la concessione di una deroga per poter applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE [5].

[5] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

A norma della direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Svezia.

2.2. Le esenzioni chieste conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE devono essere esaminate sotto il profilo della loro compatibilità con le politiche comunitarie.

Sin dagli anni '70 l'UE ha adottato valori sempre più ambiziosi per i limiti delle emissioni degli autoveicoli e le specifiche dei carburanti al fine di migliorare la qualità dell'aria nel quadro delle misure intese a tutelare l'ambiente e la salute. La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire" [6], come pure il Sesto programma di azione in materia di ambiente [7], e il Libro bianco sui trasporti [8], considerano le misure fiscali come uno degli strumenti atti a consentire una migliore integrazione degli aspetti inerenti all'ambiente e alla salute nelle politiche di tutti i settori.

[6] COM(2001) 260 definitivo.

[7] COM(2001) 31 definitivo e emendamenti in sede di procedura di decisione del Consiglio e del Parlamento europeo.

[8] COM(2001) 370 definitivo.

La riduzione oggetto della domanda delle autorità svedesi è pertanto in linea con la politica comunitaria volta a promuovere carburanti più puliti ai fini della protezione dell'ambiente e della salute.

La Commissione osserva che l'aliquota di accisa totale effettiva per la benzina alchilata è più elevata dell'aliquota minima comunitaria applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il governo svedese sorveglierà i prezzi in modo da impedire che il prezzo della benzina alchilata scenda al di sotto di quello della benzina tradizionale.

L'applicazione dell'aliquota differenziata oggetto della domanda svedese avrà una durata non ancora determinata fino ad ulteriore avviso. Per tenere sotto sorveglianza le deroghe concesse conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CE e le circostanze che le giustificano, la Commissione in genere concede tali deroghe per una durata massima di sei anni.

3. Decisione

La Commissione propone che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Consiglio autorizzi la Svezia ad applicare fino al 30 giugno 2008 un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi.

La riduzione dell'imposta sull'energia deve essere adeguata per evitare una sovracompensazione dei costi di produzione supplementari della benzina alchilata per i motori a due tempi.

L'aliquota di accisa totale applicabile alle sostanze sopra citate deve rispettare gli obblighi stabiliti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [9], in particolare l'aliquota minima di cui all'articolo 4 di detta direttiva.

[9] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [10], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

[10] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Svezia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi. In Svezia l'accisa totale sui prodotti derivati dagli oli minerali è composta da due elementi, ossia l'imposta sull'energia e l'imposta sulle emissioni di CO2.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda.

(3) La deroga chiesta dalle autorità svedesi è in linea con la politica fiscale comunitaria che tra l'altro deve rafforzare le politiche dell'UE in materia di innovazione, protezione della salute e dei consumatori, sviluppo sostenibile, ambiente ed energia.

(4) L'aliquota di imposta sull'energia applicata alla benzina alchilata per i motori a due tempi sarebbe ridotta di 1,50 corone svedesi per litro rispetto a quella applicata alla benzina tradizionale della classe ambientale 1. Ciò equivale ad un'imposta sull'energia pari a 1,66 corone svedesi (18 centesimi di euro [11]) per litro di benzina alchilata per i motori a due tempi. L'aliquota di accisa totale (compresa l'imposta sulle emissioni di CO2) è quindi pari a 3,12 corone svedesi (33,9 centesimi di euro) per litro.

[11] Tasso di cambio arrotondato a 9,20 SKR per 1 euro.

(5) Le aliquote di accisa totali effettive sono più elevate delle aliquote minime comunitarie applicabili, conformemente alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [12].

[12] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

(6) La riduzione dell'imposta sull'energia oggetto della domanda riguarda la benzina alchilata per i motori a due tempi (Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap, Tvåtaktsbränsle) conforme ai criteri della norma svedese (SS) 15 54 61(2a edizione) [13] nonché alle norme prescritte dalla direttiva 98/70/CE [14].

[13] Disponibile presso SIS Förlag AB, Box 6455, S-113 82 Stoccolma.

[14] GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(7) L'aliquota differenziata si applicherebbe alla benzina alchilata per i motori a due tempi alla produzione o all'importazione.

(8) I costi di produzione della benzina alchilata per i motori a due tempi sono superiori a quelli della benzina tradizionale; pertanto, se l'imposta sull'energia non venisse ridotta, il prezzo al dettaglio della benzina alchilata non sarebbe competitivo. La riduzione dell'imposta sull'energia è intesa a compensare i costi di produzione supplementari. Con tale riduzione la benzina alchilata per i motori a due tempi potrebbe essere venduta ad un prezzo alla pompa analogo a quello della benzina tradizionale.

(9) Il governo svedese intende esaminare periodicamente il costo di produzione della benzina alchilata per i motori a due tempi e in tal modo controllare che non abbiano luogo sovracompensazioni.

(10) L'autorizzazione concessa dovrebbe applicarsi per un periodo di sei anni.

(11) La Commissione riesamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non comportino distorsioni della concorrenza, non ostacolino il funzionamento del mercato interno e non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, protezione della salute, energia e trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE la Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi.

2. L'aliquota di accisa totale applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 deve rispettare gli obblighi stabiliti dalla direttiva 92/82/CEE, e in particolare l'aliquota minima prevista dall'articolo 4 di detta direttiva.

Articolo 2

Sulla base di un riesame periodico condotto dalle autorità svedesi, la riduzione dell'imposta sull'energia viene adeguata per evitare una sovracompensazione dei costi supplementari connessi alla produzione della benzina alchilata.

Articolo 3

La presente decisione scade il 30 giugno 2008.

Articolo 4

La Svezia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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