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Document 52001PC0583

    Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'obiezione da avanzare a nome della Comunità europea dell'energia atomica nei confronti di una riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan all'atto dell'adesione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari

    /* COM/2001/0583 def. */

    52001PC0583

    Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'obiezione da avanzare a nome della Comunità europea dell'energia atomica nei confronti di una riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan all'atto dell'adesione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari /* COM/2001/0583 def. */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ad un'obiezione da avanzare a nome della Comunità europea dell'energia atomica nei confronti di una riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan all'atto dell'adesione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il 20 ottobre 2000 il Direttore generale dell'Agenzia atomica internazionale, in qualità di depositario, ha comunicato che in data 12 settembre 2000 la Repubblica islamica del Pakistan ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, che è dunque entrata in vigore in tale paese il 12 ottobre 2000. Tutti gli Stati Membri e l'Euratom figurano fra le parti della Convenzione. Lo strumento è stato depositato dal Pakistan unitamente ad una dichiarazione nella quale tale paese indica fra l'altro di non ritenersi vincolato dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, per quanto riguarda l'uso, il deposito e il trasporto sul territorio nazionale di materiale nucleare destinato a scopi che esulano dalla portata della Convenzione stessa.

    L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che, salvo specifiche eccezioni, la Convenzione trovi applicazione anche nei confronti di materiali nucleari utilizzati a scopi pacifici durante il loro uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale. La dichiarazione del Pakistan fa venire meno per tale paese l'obbligo assunto dalle parti della Convenzione di fornire ad ogni Stato che ne faccia richiesta cooperazione ed assistenza, nella misura del possibile, per il recupero o la protezione di tutti i materiali nucleari rubati o altrimenti illecitamente ottenuti, in uso sul proprio territorio nazionale. Il Pakistan non risulta inoltre vincolato nemmeno al rispetto delle importanti disposizioni contenute nell'articolo 7 della Convenzione, qualora venissero commessi reati legati ai materiali nucleari utilizzati a scopi pacifici durante il loro uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, infatti, diversi reati quali ad esempio la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo, che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danni considerevoli alle cose, ovvero il furto o la rapina di materiale nucleare avrebbero dovuto risultare punibili a norma di legge in Pakistan.

    Se applicata, la riserva premetterebbe al Pakistan di non rispettare gli articoli della Convenzione relativi all'obbligo di cooperazione ed assistenza previsto dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, né quelli relativi alla penalizzazione di determinati reati ed alla limitazione dei potenziali pericoli collegati ai materiali nucleari in uso sul suo territorio nazionale. Il rispetto di tali obblighi da parte di tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione costituisce tuttavia un requisito legato in modo irrescindibile agli obiettivi e agli scopi della Convenzione stessa. Ciò è peraltro espresso chiaramente nel preambolo di tale atto, ove viene precisato che uno dei principali obiettivi della Convenzione è quello di evitare i rischi che potrebbero derivare dall'acquisizione ed uso indebiti del materiale nucleare ed ove viene sottolineata la necessità di adottare provvedimenti adeguati ed efficaci diretti ad assicurare la repressione di simili reati. In un successivo considerando viene ribadita l'importanza che presenta la protezione fisica del materiale nucleare in uso, deposito ed in corso di trasporto sul territorio nazionale. Per tali motivi, benché la Convenzione non vieti esplicitamente la formulazione di riserve di ordine particolare o generale, gli Stati Membri e l'Euratom, parti della Convenzione, devono obiettare che la riserva del Pakistan appare incompatibile con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione stessa, presentando ciascuno la propria obiezione individualmente. Perché le obiezioni possano sortire l'effetto giuridico desiderato è importante che vengano presentate entro e non oltre il 20 ottobre 2001 [1].

    [1] Tale data è stata confermata dall'Agenzia atomica internazionale, in qualità di depositario dell'atto; essa deriva dall'applicazione dell'articolo 20 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, secondo cui una riserva è da considerare accettata se non sono state formulate obiezioni allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui è stata notificata.

    Ai sensi del Trattato Euratom, in particolare dell'articolo 101, secondo paragrafo, la Commissione è autorizzata ad avanzare obiezioni per conto dell'Euratom solo con l'approvazione del Consiglio. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare in tempo utile la decisone allegata con cui autorizza la Commissione a presentare un'obiezione per conto della Comunità europea dell'energia atomica nei confronti della riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ad un'obiezione da avanzare a nome della Comunità europea dell'energia atomica nei confronti di una riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan all'atto dell'adesione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo paragrafo,

    vista la proposta della Commissione [2],

    [2] GU C ... del ..., pag. ...

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea dell'energia atomica è parte della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari.

    (2) La Repubblica islamica del Pakistan, all'atto dell'adesione alla Convenzione in oggetto, in data 12 settembre 2000, ha formulato una riserva nella quale indica fra l'altro di non ritenersi vincolata alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

    (3) Tale riserva solleva dubbi in merito alla reale volontà della Repubblica islamica del Pakistan di perseguire obiettivi e scopi della Convenzione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La presente decisione autorizza la Commissione a presentare per conto della Comunità europea dell'energia atomica, al Direttore generale dell'Agenzia atomica internazionale, in veste di depositario della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, il testo allegato quale obiezione alla riserva formulata all'atto dell'adesione, in data 12 settembre 2000, dalla Repubblica islamica del Pakistan nei confronti dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    La Comunità europea dell'energia atomica ha attentamente esaminato la dichiarazione presentata dalla Repubblica islamica del Pakistan, all'atto dell'adesione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, nei confronti dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

    La Comunità europea dell'energia atomica avanza obiezione nei confronti della riserva formulata dalla Repubblica islamica del Pakistan alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, in quanto tale riserva solleva dubbi in merito alla reale volontà del Pakistan di perseguire obiettivi e scopi della Convenzione.

    La presente obiezione non preclude l'entrata in vigore della Convenzione fra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica islamica del Pakistan.

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