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Document 51998PC0631

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

/* COM/98/0631 def. - CNS 98/0308 */

GU C 384 del 10.12.1998, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0631

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva /* COM/98/0631 def. - CNS 98/0308 */

Gazzetta ufficiale n. C 384 del 10/12/1998 pag. 0022


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (98/C 384/09) COM(1998) 631 def. - 98/0308(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n 2262/84 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (2), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce anteriormente al 1° gennaio 1999 il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1999/2000;

considerando che, in vista della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, è stato deciso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla campagna 1998/1999; che le attività affidate abitualmente alle agenzie devono essere svolte durante il periodo transitorio come pure durante la prima campagna successiva al periodo suddetto; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, onde permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per un periodo di tre anni a decorrere dalla campagna 1999/2000 sonso coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 2001, la Commissione esamina la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide anteriormente al 1° gennaio 2002 l'eventuale finanziamento di tali spese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 12.

(2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 17.

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