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Document 51998IE0294

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità»

GU C 129 del 27.4.1998, p. 65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IE0294

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità»

Gazzetta ufficiale n. C 129 del 27/04/1998 pag. 0065


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità»

(98/C 129/15)

Il Comitato economico e sociale, in data 25 febbraio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23, terzo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha deciso di designare Walker, relatore generale, con l'incarico di preparare i lavori del Comitato in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1998, nel corso della 352a sessione plenaria, con 70 voti favorevoli, 1 voto contrario e un'astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Per svolgere i propri compiti, in particolare per seguire l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione (Relazione annuale al Consiglio in seguito al Vertice di Essen), per enucleare le regioni più colpite dalla disoccupazione (ammissibilità a beneficiare dei fondi strutturali, obiettivo 2) e per analizzare la situazione delle singole persone e delle famiglie sul mercato del lavoro, la Commissione desidera disporre in modo regolare di dati regionali sulla disoccupazione negli Stati membri, comparabili, recenti e rappresentativi.

1.2. Attualmente l'indagine comunitaria sulle forze di lavoro è il risultato della giustapposizione delle indagini nazionali in materia condotte negli Stati membri. Benché formalmente armonizzate (), tali indagini conservano le loro caratteristiche specifiche volte a soddisfare esigenze nazionali.

1.2.1. Le differenze che sussistono riguardano la periodicità, la definizione del periodo di riferimento, le unità osservate, il campo d'indagine, i metodi di osservazione, il piano di campionamento, i metodi di estrapolazione ed i questionari. La comparabilità da paese a paese dei dati ottenuti, in particolare sull'occupazione e la disoccupazione, risulta dunque seriamente compromessa.

1.3. Uno degli ostacoli sulla strada di una maggiore comparabilità dei metodi d'indagine è costituito dall'inerzia delle grandi indagini per campione. La riforma di un'indagine nazionale sulle forze di lavoro comporta un considerevole investimento in termini di piano di campionamento, di organizzazione del trattamento dei dati e di infrastruttura generale dell'indagine. Solo dopo che uno Stato membro abbia effettivamente cominciato la revisione della sua indagine, vi sono possibilità reali di fare dei progressi. Il regolamento proposto definisce pertanto un obiettivo, lasciando agli Stati membri, per un periodo transitorio, la possibilità di realizzare una sola indagine annuale, in primavera.

1.4. Ci si è preoccupati in modo particolare di limitare i costi di realizzazione dell'indagine continua; la ripartizione della raccolta dei dati durante tutto l'anno consente un'organizzazione più razionale delle operazioni e l'impiego più efficiente delle risorse informatiche; i livelli di accuratezza stabiliti non comportano generalmente un aumento eccessivo della dimensione del campione annuale; è stato anche abbandonato l'obbligo di usare la famiglia come unità di campionamento per permettere agli Stati membri che lo preferiscono di usare come campioni singoli individui, a condizione che gli altri requisiti relativi alle famiglie vengano rispettati; talune variabili, presenti nell'attuale serie di indagini, sono state soppresse.

1.5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, solo i dati relativi alle variabili utilizzate per determinare lo statuto di attività e la sottoccupazione dovranno essere raccolti con interviste dirette e personali, e secondo rigide linee direttrici comuni, ritenute indispensabili per garantire un grado accettabile di comparabilità dei risultati. Per le rimanenti variabili, la formulazione e l'ordine delle domande non sono disciplinate da linee direttrici comunitarie, bensì lasciate alla discrezione degli Stati membri; le informazioni possono, alternativamente, essere ricavate da altre fonti.

1.5.1. Inoltre, la struttura finale prevista non impone un piano di rotazione del campione, cosicché gli Stati membri possono impiegare il piano di indagine più adeguato alle specificità nazionali.

2. La proposta della Commissione

2.1. Gli Stati membri devono effettuare ogni anno un'indagine sulle forze di lavoro.

2.1.1. Si tratta di un'indagine continua, che fornisce risultati trimestrali e annuali. Tuttavia, gli Stati membri non in grado di effettuare un'indagine continua vengono autorizzati a realizzare una sola indagine annuale, in primavera.

2.1.2. Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana (da lunedì a domenica) che precede l'interrogazione, denominata «settimana di riferimento».

2.1.3. Nel caso delle indagini continue, le settimane di riferimento sono distribuite in modo uniforme nell'intero anno. Le interrogazioni hanno luogo nella settimana successiva alla settimana di riferimento e tra la settimana di riferimento e la data di interrogazione non possono intercorrere più di cinque settimane, solo nel corso del terzo trimestre è permesso un intervallo più lungo. I trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insiemi di 13 o di 52 settimane.

2.2. L'indagine viene condotta presso un campione di persone residenti, al momento dell'indagine, nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Il campione può essere scelto su base individuale o familiare. Indipendentemente dall'unità campionaria (individuo o famiglia) i dati sono raccolti per tutti i membri della famiglia. Tuttavia, se l'unità campionaria è l'individuo, le informazioni relative agli altri membri della famiglia sono ridotte. La famiglia è un concetto fisico: per famiglia si intendono le persone che risiedono nella stessa abitazione, indipendentemente dalle relazioni tra loro esistenti.

2.2.1. Il campo principale dell'indagine è costituito dalla popolazione delle famiglie private residenti nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Laddove possibile, tale campo principale viene completato con la popolazione delle famiglie collettive. L'indagine non si limita a considerare la popolazione in età lavorativa.

2.2.2. Le variabili che servono a stabilire lo statuto d'attività e la sottoccupazione sono raccolte interrogando la persona interessata, o se ciò non è possibile, un altro membro della famiglia. Le altre informazioni possono provenire da altre fonti, compresi gli archivi amministrativi, a condizione che i dati ottenuti siano di qualità equivalente.

2.3. La proposta di regolamento stabilisce alcuni criteri di affidabilità onde garantire la rappresentatività del campione.

2.3.1. Al fine di garantire una base d'analisi comparativa affidabile sia a livello comunitario che a livello degli Stati membri e di regioni specifiche, il piano di campionamento deve essere tale da far sì che, per caratteristiche riguardanti il 5 % della popolazione in età lavorativa la deviazione standard relativa alla stima delle medie annuali (o alle stime di primavera, in casi di indagine annuale in primavera) non superi l'8 % a livello della NUTS 2, tenuto conto dell'effetto del piano di campionamento per la variabile «disoccupazione».

2.3.1.1. Per le regioni con meno di 300 000 abitanti tale condizione non deve essere soddisfatta.

2.3.2. Nel caso di un'indagine continua, il piano di campionamento deve essere tale da far sì che, per popolazioni parziali di dimensioni intorno al 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione standard della stima delle variazioni tra due trimestri successivi, a livello nazionale, non superi il 2 % della popolazione parziale studiata.

2.3.2.1. Per gli Stati membri la cui popolazione sia compresa tra un milione e venti milioni di abitanti, il requisito di cui sopra è portato al 3 %.

2.3.2.2. Gli Stati membri la cui popolazione sia inferiore a un milione di abitanti non devono soddisfare tali esigenze di precisione in materia di variazioni.

2.3.3. Nel caso in cui l'indagine venga condotta in primavera, almeno un quarto delle unità indagate deve far parte dell'indagine precedente e almeno un quarto deve far parte dell'indagine successiva.

2.3.4. I dati non disponibili a causa della mancata risposta a talune domande vengono di norma imputati statisticamente.

2.3.5. Le ponderazioni sono calcolate tenendo conto delle probabilità di selezione e di dati esogeni sulla distribuzione della popolazione indagata per sesso, per classe d'età (classi di cinque anni) e per regioni (livello NUTS 2), sempre che tali dati esogeni siano sufficientemente affidabili. A tutti i membri di una stessa famiglia è applicato un tasso di ponderazione identico.

2.3.5.1. Gli Stati membri devono fornire all'Istituto statistico delle Comunità europee, le informazioni richieste loro sull'organizzazione ed i metodi dell'indagine, e in particolare sui criteri adottati per il piano di campionamento e le dimensioni del campione.

2.4. Nell'Allegato 1 figura un elenco delle caratteristiche oggetto della raccolta delle informazioni. Tale elenco è suddiviso in 13 moduli che comprendono complessivamente 85 domande. Qualora l'unità di campionamento sia un individuo, le informazioni richieste in merito ai rimanenti membri della famiglia non comprendono i moduli g, h, i e j.

2.4.1. Le informazioni richieste possono essere saltuariamente integrate da un ulteriore insieme di variabili, denominato «modulo ad hoc». Tali moduli supplementari riguardano aspetti quali l'organizzazione del lavoro, gli infortuni sul lavoro e il passaggio dalla scuola al lavoro. Le dimensioni di un modulo ad hoc non superano quelle del modulo c.

2.4.1.1. Ogni anno, almeno 12 mesi prima del periodo di riferimento relativo a ciascun modulo del programma, viene stabilito un programma pluriennale di moduli ad hoc. Tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, gli Stati membri e le regioni interessate, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella del campione principale) e il termine di trasmissione dei risultati (eventualmente differente dal termine di trasmissione relativo all'intera indagine).

2.5. Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di rispondere all'indagine.

2.6. Entro 12 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, nel caso di un'indagine continua, ed entro nove mesi dalla fine del periodo di riferimento nel caso di un'indagine in primavera, ciascuno Stato membro trasmette all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati, debitamente verificati, relativi ad ogni persona interrogata (senza indicazione di nomi ed indirizzi).

2.7. Ogni tre anni, a iniziare dall'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. La relazione valuta in particolare la qualità dei metodi statistici impiegati dagli Stati membri.

2.8. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla Decisione (CEE, Euratom) n. 89/382, che agisce nel quadro della procedura del «comitato di regolamentazione». La Commissione adotta provvedimenti di applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non risultano conformi al parere del Comitato, la Commissione ne dà immediata comunicazione al Consiglio e l'applicazione delle misure viene differita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere entro il termine di tre mesi di respingere tali misure le quali però, se una decisione diversa non interviene in tale lasso di tempo, vengono applicate.

2.9. Il Regolamento (CEE) n. 3711/91 viene abrogato.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato ritiene che la disponibilità di informazioni affidabili e particolareggiate sulle caratteristiche del mercato del lavoro, comprese quelle dell'occupazione, della natura e della portata della disoccupazione nei vari Stati membri e nelle loro regioni sia essenziale per elaborare una strategia coerente e coordinata di riduzione dei livelli di disoccupazione nell'Unione europea. Appare altresì evidente che tali statistiche devono essere predisposte in modo comparabile e coerente per avere un effettivo valore.

3.1.1. Il Comitato pertanto si compiace della proposta della Commissione, considerandola un positivo passo in avanti in tale direzione.

3.2. Ritiene che la comparabilità delle statistiche migliorerebbe notevolmente se tutti gli Stati membri svolgessero l'indagine in modo continuato, come già avviene nella maggior parte di essi. Auspica pertanto che il periodo transitorio, durante il quale gli Stati membri avrebbero l'opzione di svolgere un'indagine annuale in primavera, sia quanto più ridotto possibile, e che in un prossimo futuro ogni Stato membro conduca un'indagine continua. Ciò non dovrebbe comportare un onere eccessivo né per le amministrazioni degli Stati membri né per le persone interrogate.

3.3. L'accuratezza di un'indagine campionaria dipende in grande misura dall'effettiva casualità della scelta del campione. Il Comitato approva pertanto la proposta in base alla quale agli Stati membri è consentito imporre l'obbligo di rispondere all'indagine, dal momento che le mancate risposte compromettono la casualità del campione. Il campione dovrebbe essere selezionato secondo criteri comuni.

3.3.1. Il Comitato reputa che il persistere di differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei questionari e il modo in cui essi vengono distribuiti e interpretati costituisca un punto debole del sistema, tale da compromettere l'effettiva comparabilità dei risulti ottenuti. Il Comitato auspica che in tale campo si pervenga ad un grado maggiore di armonizzazione.

3.3.2. Il CES ritiene che l'armonizzazione delle indagini dovrebbe permettere il calcolo e la diffusione anche di parametri quali i tassi di disoccupazione in senso ristretto e in senso lato, secondo le definizioni date dall'Ufficio internazionale del lavoro. Ritiene che l'attuale diffusione del tasso di disoccupazione in senso stretto non permetta una corretta valutazione del problema occupazionale e renda difficile la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. La cosa risulta ancor più grave considerando che questi dati vengono poi utilizzati dalla Commissione per proporre la griglia di distribuzione dei Fondi strutturali.

3.4. Ritiene che tali indagini possano essere molto utili per determinare il livello reale di disoccupazione, individuando ad esempio coloro che non hanno chiesto di essere iscritti alle liste di disoccupazione perché non ritengono di avere prospettive reali di ottenere un lavoro, ma che lavorerebbero se se ne presentasse l'occasione. Dette indagini potrebbero inoltre fornire dati interessanti sul lavoro a tempo parziale, operando una distinzione tra quanti vi ricorrono per libera scelta e quanti lo fanno per mancanza di altre possibilità; a tal fine, occorrerebbe formulare delle domande specifiche sull'accettabilità del prolungamento o della riduzione dell'orario di lavoro, al fine di fornire statistiche affidabili sulla corrispondente occupazione a tempo pieno. Altri elementi pertinenti su cui concentrare l'attenzione sarebbero i vari tipi di contratto di lavoro e la fornitura di dati differenziati sul lavoro temporaneo.

3.4.1. L'impiego di moduli «ad hoc» consente di ottenere informazioni particolareggiate sui livelli di occupazione, su aspetti specifici della disoccupazione e sui regimi contrattuali.

3.5. Il Comitato è favorevole alla proposta di far assistere la Commissione dal comitato del programma statistico, che agirebbe nel quadro della procedura del «comitato di regolamentazione».

4. Conclusione

4.1. Il CES si rammarica che né la Commissione né il Consiglio lo abbiano consultato in merito alla proposta di regolamento, obbligandolo ad avvalersi del diritto d'iniziativa per elaborare il presente parere.

4.2. Il Comitato approva la Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

Bruxelles, 25 febbraio 1998.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991.

ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale

Caratteristiche dell'indagine

1. Le informazioni da raccogliere riguardano:

a) il contesto demografico:

- numero d'ordine nelle famiglie,

- sesso,

- anno di nascita,

- data di nascita rispetto alla fine del periodo di riferimento,

- stato civile,

- legame con la persona di riferimento,

- numero d'ordine del coniuge,

- numero d'ordine del padre,

- numero d'ordine della madre,

- nazionalità,

- numero di anni di residenza nel paese,

- paese di nascita (facoltativo),

- natura della partecipazione all'indagine (partecipazione diretta o attraverso un altro membro della famiglia).

b) lo statuto dell'attività:

- statuto dell'attività nel corso della settimana di riferimento,

- ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

- ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

- tipo di occupazione cercata (indipendente o lavoratore dipendente),

- metodi usati per trovare un'occupazione,

- disponibilità a cominciare a lavorare.

c) le caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

- statuto professionale,

- attività economica dell'unità locale,

- professione,

- numero di persone che lavorano nell'unità locale,

- paese del luogo di lavoro,

- regione del luogo di lavoro,

- anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

- permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

- durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro di durata determinata,

- distinzione tra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

- lavoro a domicilio.

d) la durata del lavoro:

- numero d'ore abitualmente prestate,

- numero d'ore prestate effettivamente,

- ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero d'ore abitualmente prestate.

e) la seconda attività:

- esistenza di più di un'occupazione,

- statuto professionale,

- attività economica dell'unità locale,

- numero d'ore prestate effettivamente.

f) la sottooccupazione visibile:

- desiderio di prestare abitualmente un maggior numero di ore lavorative (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

- ricerca di un'altra occupazione e motivi,

- tipo di occupazione cercata (indipendente o lavoratore dipendente),

- metodi usati per trovare un'altra occupazione,

- ragione per la quale la persona non cerca un'altra occupazione (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

- disponibilità ad iniziare un lavoro,

- numero di ore di lavoro desiderate (facoltativo nel caso di un'indagine annuale).

g) la ricerca di un'occupazione:

- tipo di occupazione cercata (a tempo completo o a tempo parziale),

- durata della ricerca di un'occupazione,

- situazione della persona prima della ricerca di un'occupazione,

- iscrizione presso un ufficio di collocamento e percezione di indennità,

- desiderio di lavorare della persona che non cerca un'occupazione,

- ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione.

h) l'istruzione e la formazione professionale:

- partecipazione ad un corso o a una formazione durante le 4 settimane precedenti,

- obiettivo,

- livello,

- luogo,

- durata totale,

- numero totale d'ore di formazione,

- massimo livello di studi o di formazione conseguito,

- anno in cui tale livello massimo è stato conseguito,

- formazione ricevuta nel quadro di una formazione alternata.

i) esperienza professionale anteriore della persona disoccupata:

- esistenza di un'esperienza professionale anteriore,

- anno e mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,

- ragione principale di abbandono dell'ultima occupazione,

- statuto professionale nell'ultima occupazione,

- attività economica dell'unità locale in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,

- professione esercitata nell'ultima occupazione.

j) la situazione un anno prima dell'indagine:

- lo statuto principale d'attività,

- lo statuto professionale,

- attività economica dell'unità locale in cui lavorava la persona,

- paese di residenza,

- regione di residenza.

k) lo statuto principale d'attività.

l) il reddito (facoltativo).

m) informazioni a carattere tecnico relative al colloquio:

- anno dell'indagine,

- settimana di riferimento,

- settimana del colloquio,

- Stato membro,

- regione della famiglia,

- grado di urbanizzazione,

- numero d'ordine della famiglia,

- tipo di famiglia,

- tipo di istituzione,

- coefficienti di ponderazione,

- sottocampione rispetto alla precedente indagine (in caso di indagine annuale),

- sottocampione rispetto all'indagine seguente (in caso di indagine annuale),

- numero d'ordine della serie d'indagine.

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