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Document 51998AP0170
Decision on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions (C4-0132/98 95/0350(COD))(Codecision procedure: second reading)
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 95/ 0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 95/ 0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)
GU C 167 del 1.6.1998, p. 26
(FI, SV)
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 95/ 0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 167 del 01/06/1998 pag. 0026
A4-0170/98 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 - 95/0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio (C4-0132/98 - 95/0350(COD), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 286 del 22.9.1997, pag. 87.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(95)0661) ((GU C 296 dell'8.10.1996, pag. 4.)), - vista la proposta modificata della Commissione (COM(97)0446) ((GU C 311 dell'11.10.1997, pag. 12.)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, - visto l'articolo 68 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0170/98), 1. approva la posizione comune; 2. esorta il Consiglio a emanare senza indugio e in forma definitiva l'atto giuridico conformemente alla sua posizione comune; 3. incarica il suo Presidente di sottoscrivere l'atto giuridico con il Presidente del Consiglio conformemente all'articolo 191, paragrafo 1 del trattato CE; 4. incarica il suo Segretario generale di sottoscrivere l'atto giuridico nell'ambito delle sue competenze e, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.