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Document 51998AP0170

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 95/ 0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

GU C 167 del 1.6.1998, p. 26 (FI, SV)

51998AP0170

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 95/ 0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 167 del 01/06/1998 pag. 0026


A4-0170/98

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C4-0132/98 - 95/0350(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0132/98 - 95/0350(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 286 del 22.9.1997, pag. 87.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(95)0661) ((GU C 296 dell'8.10.1996, pag. 4.)),

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(97)0446) ((GU C 311 dell'11.10.1997, pag. 12.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

- visto l'articolo 68 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0170/98),

1. approva la posizione comune;

2. esorta il Consiglio a emanare senza indugio e in forma definitiva l'atto giuridico conformemente alla sua posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di sottoscrivere l'atto giuridico con il Presidente del Consiglio conformemente all'articolo 191, paragrafo 1 del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di sottoscrivere l'atto giuridico nell'ambito delle sue competenze e, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

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