EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0066

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

/* COM/95/66 def. - CNS 95/0067 */

GU C 82 del 4.4.1995, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0066

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola /* COM/95/66DEF - CNS 95/0067 */

Gazzetta ufficiale n. C 082 del 04/04/1995 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

(95/C 82/08)

COM(95) 66 def. - 95/0067(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 1995)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio (1) ha previsto la concessione di un aiuto, con la partecipazione finanziaria della Comunità, per la costituzione di un fondo di rotazione destinato a regolarizzare l'offerta, provvedendo, in particolare, al finanziamento del magazzinaggio necessario ad una adeguata immissione dei prodotti sul mercato; che, per la concessione di tale aiuto, le cooperative e unioni di cooperative del settore considerato sono assimilate, per un periodo massimo di tre anni, alle associazioni o unioni di associazioni;

considerando che, tenendo conto della situazione esistente negli Stati membri produttori, è emerso che il termine di tre anni non è sufficiente a permettere a tutte le cooperative e unioni di cooperative interessate di trasformarsi in associazioni o unioni di associazioni; che, pertanto, per evitare l'interruzione del finanziamento dei fondi di rotazione e permettere il completamento della conversione delle cooperative, è opportuno prorogare di un anno il suddetto termine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92, i termini «tre anni» sono sostituiti dai termini «quattro anni».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1.

Top