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Document 51995IP0021

Decisione sulle basi giuridiche e gli importi massimi

GU C 68 del 20.3.1995, p. 28 (EL, FI, SV)

51995IP0021

Decisione sulle basi giuridiche e gli importi massimi

Gazzetta ufficiale n. C 068 del 20/03/1995 pag. 0028


A4-0021/95

Decisione sulle basi giuridiche e gli importi massimi

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi (SEC(94)1106 - C4-0139/94),

- viste le deliberazioni del Comitato di conciliazione sui programmi «Socrates» e «Gioventù per l'Europa» del 25 gennaio 1995, preparate da un dialogo a tre fra i suoi esploratori e rappresentanti del Consiglio e della Commissione

- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 relativa all'istituzione di una procedura di concertazione ((GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.)),

- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno 1982 concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio ((GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1.)),

- visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 ((GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.)),

- visto l'articolo 139 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0021/95),

1. approva la dichiarazione comune allegata;

2. incarica la sua commissione competente, a norma dell'articolo 163 del regolamento, di presentare quanto prima modifiche al regolamento, e in particolare agli articoli 53 e 54, che riflettano la nuova situazione in materia di proposte aventi implicazioni finanziarie, originate dalla presente dichiarazione;

3. incarica il suo Segretario generale, di concerto con il Segretario generale del Consiglio, di far pubblicare i risultati nella Gazzetta Ufficiale;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATODICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del

concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie

negli atti legislativiIL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

considerando che la dichiarazione comune del 30 giugno 1982 ((GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1.)) stabilisce che «per dare alla procedura di bilancio il suo pieno significato, si deve evitare la fissazione di importi massimi mediante regolamento, così come l'iscrizione in bilancio di importi superiori alle possibilità reali di esecuzione»;

considerando che, in base ad una dichiarazione allegata all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 ((GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.)), le disposizioni sulla procedura di bilancio dovranno essere riesaminate «in occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato»,

DICHIARANO QUANTO SEGUE:

1. Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione

Questi atti comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria di massima del programma per tutta la sua durata.

Tale importo costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando quest'ultima elabora il progetto preliminare di bilancio (PPB), si impegnano a non discostarsi da tale importo, salvo nuove circostanze oggettive e durevoli da documentare in modo esplicito e preciso.

2. Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione

Questi atti non comportano «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 ((GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.)), esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 1 della presente dichiarazione.

3. La scheda finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa è riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del PPB, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta è trasmessa all'autorità di bilancio unitamente al PPB.

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