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Document 32024R0587

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024

C/2024/978

GU L, 2024/587, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/587

13.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/587 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2024

che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) indicata all’allegato III del medesimo regolamento, in linea con il principale obiettivo di tali norme di cui a tale allegato.

(2)

Il primo requisito della norma BCAA 8 prevede che gli agricoltori destinino una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi. L’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 prevede tre opzioni che gli Stati membri possono proporre agli agricoltori per adempiere a tale obbligo. L’obiettivo principale della norma BCAA 8, compresi anche il secondo, il terzo ed eventualmente il quarto requisito, è il mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole.

(3)

Parallelamente a un aumento dell’ambizione ambientale nell’architettura verde, che faceva parte della recente riforma della politica agricola comune, gli agricoltori si trovano ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, l’ultimo anno è stato caratterizzato da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell’Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate, nonché sull’esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche, il che comporta una forte pressione sugli agricoltori affinché si adattino. Gli elevati prezzi dell’energia e dei fattori di produzione derivanti dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, il costo della vita/l’inflazione, i cambiamenti nei flussi commerciali internazionali e la necessità di sostenere l’Ucraina hanno creato ulteriori incertezze e pressioni sul mercato.

(4)

Recentemente gli agricoltori hanno dovuto far fronte a un calo del reddito e si è registrato, in particolare, un forte calo dei prezzi dei cereali rispetto al 2022. Il valore della produzione cerealicola nell’UE-27 è sceso da 80,6 miliardi di EUR nel 2022 a 58,8 miliardi di EUR nel 2023, una riduzione del 27 % dovuta al calo dei prezzi dei cereali.

(5)

A causa della recente combinazione di eventi geopolitici ed eventi meteorologici estremi, gli agricoltori incontrano difficoltà a rispettare il requisito di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi che, in alcuni casi, possono avere un impatto considerevole a breve termine sulle loro entrate e mettere a rischio la redditività delle loro attività.

(6)

Pertanto, per quanto riguarda l’anno di domanda 2024, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere che gli agricoltori possono, in via eccezionale e temporanea, soddisfare con modalità alternative il primo requisito della norma BCAA 8. Questa opzione, che consente agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare il primo requisito di tale norma destinando una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo e/o le colture azotofissatrici e/o le colture intercalari, migliorerebbe la redditività degli agricoltori concedendo loro maggiore flessibilità per quanto riguarda le superfici che possono essere utilizzate per rispettare il requisito di destinare una determinata percentuale dei seminativi a beneficio della biodiversità. Si ridurrebbero in tal modo le restrizioni alle modalità di utilizzo dei seminativi e le perdite di reddito, garantendo nel contempo alcuni benefici ambientali.

(7)

L’uso di colture azotofissatrici e intercalari comporta una serie di benefici ambientali per la salute del suolo, compresa la biodiversità del suolo, ed evita la lisciviazione dei nutrienti. Ulteriori benefici per la biodiversità derivano dall’obbligo di coltivare le colture senza prodotti fitosanitari. Nel caso della coltivazione di una coltura intercalare senza l’uso di prodotti fitosanitari dopo una coltura principale sulla superficie designata per soddisfare il primo requisito della norma BCAA 8, gli Stati membri dovrebbero applicare un fattore di ponderazione di 1 per tenere conto delle decisioni di gestione e di semina già prese dagli agricoltori per l’anno di domanda 2024, che non possono essere modificate senza sostenere costi aggiuntivi.

(8)

La deroga dovrebbe essere limitata all’anno di domanda 2024, senza incidere sulle norme negli anni successivi al 2024, e dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per affrontare le difficoltà che gli agricoltori incontrano, come spiegato in precedenza, al fine di evitare di compromettere indebitamente l’obiettivo della norma BCAA 8 inteso a migliorare la biodiversità nelle aziende agricole nell’ambito della sostenibilità a lungo termine del settore. Gli altri tre requisiti della norma BCAA 8 elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il requisito relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, dovrebbero continuare ad applicarsi per l’anno di domanda 2024.

(9)

Poiché le norme BCAA fanno parte delle condizioni di base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, è opportuno stabilire norme sul rispetto delle condizioni di base qualora uno Stato membro si avvalga delle deroghe all’applicazione del primo requisito della norma BCAA 8. Al fine di garantire il rispetto del principio generale secondo cui i pagamenti sono previsti solo per impegni che vanno al di là delle norme BCAA e per salvaguardare l’ambizione degli interventi, che fanno parte dell’architettura verde della politica agricola comune (PAC), è opportuno stabilire che i pagamenti nell’ambito dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione per l’anno di domanda 2024 debbano essere effettuati solo per gli impegni che vanno al di là della nuova opzione per soddisfare il primo requisito della BCAA 8 di cui al presente regolamento.

(10)

La possibilità di derogare all’applicazione della norma BCAA 8 definita dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC lascia impregiudicato l’obbligo di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, che impone agli Stati membri di includere nei piani strategici della PAC la descrizione dell’attuazione e dei relativi elementi di ciascuna norma BCAA di cui all’allegato III del citato regolamento.

(11)

Per garantire che le deroghe autorizzate dal presente regolamento siano efficaci in considerazione della loro finalità e dato che gli agricoltori devono decidere le semine per le colture primaverili del 2024, è opportuno che la decisione di avvalersi di tali deroghe sia adottata in tempi rapidi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le relative decisioni e notificarle alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2). Le decisioni dovrebbero essere incluse nei piani strategici della PAC unitamente alla prima domanda di modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. Data la necessità di garantire un’attuazione tempestiva, le decisioni non dovrebbero essere soggette all’approvazione della Commissione.

(12)

È essenziale monitorare il ricorso alle deroghe. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione i dati pertinenti e una valutazione qualitativa dell’effetto della deroga sulla finalità della stessa e sull’obiettivo principale del primo requisito della BCAA 8.

(13)

Il primo requisito della norma BCAA 8 costituisce una base di riferimento per determinati regimi ecologici stabiliti nei piani strategici della PAC degli Stati membri. Gli agricoltori che assumono impegni nell’ambito dei regimi ecologici devono rispettare i requisiti di base di tali regimi per poter beneficiare dei pagamenti corrispondenti. Tuttavia i regimi ecologici attualmente stabiliti nei piani strategici della PAC degli Stati membri possono non essere sempre concepiti in modo da consentire agli agricoltori di tenere conto della nuova opzione per soddisfare il primo requisito della norma BCAA 8, contemplata dal presente regolamento come requisito di base per il regime ecologico. Di conseguenza gli agricoltori potrebbero non essere in grado di assumere impegni nell’ambito di tali regimi ecologici, in quanto non sarebbero in grado di combinarli con la nuova opzione per rispettare il primo requisito della norma BCAA 8 contemplata dal presente regolamento, il che potrebbe pertanto incidere ulteriormente sulla redditività delle loro attività.

(14)

Per garantire che gli agricoltori che nel 2024 desiderano sottoscrivere impegni nell’ambito di regimi ecologici fondati sul primo requisito della norma BCAA 8 quale requisito di base, conformemente ai piani strategici della PAC, possano beneficiare pienamente delle deroghe di cui al presente regolamento e che, di conseguenza, tali deroghe possano produrre pienamente i loro effetti contribuendo a migliorare la redditività delle attività degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad apportare e applicare modifiche a tali regimi ecologici in tempo utile per le domande nell’anno di domanda 2024. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad apportare e applicare tali modifiche nei piani strategici della PAC senza previa approvazione da parte della Commissione. Tale deroga all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere limitata alle modifiche strettamente necessarie per adeguare i regimi ecologici interessati, quali definiti nei piani strategici della PAC, alle deroghe alla norma BCAA 8 di cui al presente regolamento.

(15)

Per garantire che le notifiche alla Commissione relative alle modifiche dei regimi ecologici presentate nell’ambito della deroga stabilita dal presente regolamento siano presentate attraverso lo stesso sistema elettronico di scambio di dati utilizzato per le domande di modifica dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali notifiche tramite il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (3).

(16)

Le modifiche dei regimi ecologici apportate e applicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbero essere soggette alla successiva approvazione della Commissione al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione di cui al titolo VII del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero pertanto chiedere l’approvazione della Commissione in relazione alle modifiche dei regimi ecologici apportate e applicate a norma del presente regolamento includendo tali modifiche nella prossima domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, di tale regolamento.

(17)

Al fine di garantire la certezza del diritto per gli agricoltori interessati dalle modifiche dei regimi ecologici fondate sul primo requisito della norma BCAA 8 quale requisito di base, nell’anno di domanda 2024, apportate e applicate a seguito delle deroghe previste dal presente regolamento, è opportuno stabilire norme sul calendario e sul contenuto delle notifiche alla Commissione relative alle modifiche di tali regimi ecologici.

(18)

Poiché le modifiche dei regimi ecologici fondate sul primo requisito della norma BCAA 8 quale requisito di base, come stabilito nei piani strategici della PAC degli Stati membri, possono incidere sull’ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA, è necessario, al fine di garantire la piena efficacia della deroga all’articolo 119, derogare anche alle norme di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale tali spese sarebbero ammissibili a seguito delle suddette modifiche.

(19)

Tenuto conto della necessità che le decisioni degli Stati membri siano adottate in tempo utile prima che gli agricoltori decidano le semine nella primavera 2024, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(20)

Il comitato per la politica agricola comune non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024

1.   In deroga al primo requisito della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 8, gli Stati membri possono decidere che, per l’anno di domanda 2024, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti a tale norma possano soddisfare il primo requisito della stessa destinando una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a:

superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;

le colture azotofissatrici; e/o

colture intercalari.

Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari. Gli Stati membri utilizzano un fattore di ponderazione di 1 per le colture intercalari.

Le decisioni adottate dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

2.   Ai fini dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70 di tale regolamento, e stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l’anno di domanda 2024, gli Stati membri che adottano le decisioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché, qualora un agricoltore decida di conformarsi al primo requisito della norma BCAA 8 sulla base del requisito di cui al paragrafo 1, i pagamenti siano effettuati solo per impegni che vanno al di là di tale requisito, come stabilito all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all’articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento.

Articolo 2

Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 1, notificano alla Commissione la decisione adottata a norma di tale articolo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Gli Stati membri includono la decisione adottata a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell’ambito della prima domanda di modifica del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 dopo la notifica di cui al primo comma.

Le decisioni adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, non sono soggette all’approvazione della Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che deve essere presentata il 15 febbraio 2025, i dati sul ricorso alla deroga.

Articolo 3

Deroghe all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno di domanda 2024

1.   In deroga all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri che decidono di avvalersi della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono, senza previa approvazione della Commissione, apportare e applicare modifiche ai regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, stabiliti nei piani strategici della PAC, che si fondano sul primo requisito della norma BCAA 8 quale requisito di base, in relazione all’anno di domanda 2024.

Tali modifiche sono limitate agli elementi dei regimi ecologici di cui al primo comma che sono strettamente necessari per garantire che gli agricoltori che assumono impegni nell’ambito di tali regimi possano combinare tali impegni con le opzioni per soddisfare il primo requisito della norma BCAA 8 di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri fissano la data di inizio dell’applicazione delle modifiche di cui al paragrafo 1 in modo da concedere agli agricoltori un periodo di tempo sufficiente per tenerne conto.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche di cui al paragrafo 1 prima di iniziare ad applicarle.

Le notifiche sono trasmesse mediante il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021». Le notifiche contengono una descrizione delle modifiche apportate ai regimi ecologici di cui al primo paragrafo e una spiegazione dei motivi per cui tali modifiche sono strettamente necessarie, come richiesto dal paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri possono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 una sola volta.

5.   Gli Stati membri includono le modifiche di cui al paragrafo 1 nella prossima domanda di modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

6.   In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, le spese che diventano ammissibili a seguito delle modifiche dei piani strategici della PAC di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al contributo del FEAGA a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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