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Document 32023R2720

Regolamento (UE) 2023/2720 del Consiglio, del 27 novembre 2023, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026

ST/15363/2023/INIT

GU L, 2023/2720, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2720/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2720/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2720

6.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2720 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2023

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell’Unione non sia messa a repentaglio e che l’industria della trasformazione dell’Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti della pesca importati e i prodotti della pesca dell’Unione sul mercato dell’Unione, occorre tener conto anche dell’impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell’Unione.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio (1) disponeva l’apertura di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 stabilendo le loro modalità di gestione. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2023, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2024-2026.

(3)

Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Russia. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.

(4)

Più recentemente, il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato l’undicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia a causa della sua continua guerra di aggressione contro l’Ucraina.

(5)

Pur essendo la Russia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Unione può avvalersi delle eccezioni che si applicano nel quadro dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in special modo per quanto riguarda l’obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).

(6)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l’Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell’Unione nel settore dell’azione esterna dell’Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire a prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell’esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

Le relazioni tra l’Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell’inosservanza del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso. Fin dall’inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.

(8)

Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell’OMC, l’Unione non è tenuta, in virtù dell’accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia.

(9)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l’Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell’Unione nel settore dell’azione esterna dell’Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire a prodotti originari della Bielorussia di beneficiare del trattamento dell’esenzione dai dazi per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(10)

L’esclusione dei prodotti provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia, in particolare dei merluzzi dell’Alaska, dall’ambito di applicazione del presente regolamento si ripercuoterà sui flussi commerciali e richiederà un adeguamento da parte del settore industriale dell’Unione. Se, di conseguenza, materie prime che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono identificate come equivalenti a tali prodotti e sono urgentemente necessarie durante il periodo di adattamento, il presente regolamento può essere riveduto per tenere conto di tali circostanze.

(11)

È opportuno garantire a tutti gli importatori dell’Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all’industria della trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.

(13)

Al fine di assicurare l’efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti, nei periodi e fino a concorrenza dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 4

1.   La sospensione o riduzione dei dazi all’importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

2.   Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

3.   Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni seguenti:

a)

pulitura, eviscerazione, taglio della coda e taglio della testa;

b)

taglio;

c)

reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;

d)

campionatura e cernita;

e)

etichettatura;

f)

condizionamento;

g)

refrigerazione;

h)

congelamento;

i)

surgelazione;

j)

sbrinamento;

k)

ghiacciatura;

l)

scongelamento; e

m)

separazione.

4.   In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle operazioni seguenti:

a)

taglio a dadi;

b)

taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC ex 0307 43 35, ex 0307 43 91, ex 0307 43 92 ed ex 0307 43 99;

c)

sfilettatura;

d)

produzione di falde;

e)

taglio di blocchi congelati;

f)

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati e cefalopodi per l’ottenimento di filetti individuali;

g)

affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;

h)

trattamento con gas d’imballaggio quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60);

i)

divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10);

j)

pastorizzazione di cui ai codici NC 0305 20 00 e 1604 32 00;

k)

pulitura nel caso in cui tale operazione sia l’unica che possa essere effettuata su una particolare merce e la pulitura sia necessaria per ottenere un prodotto accettabile per il consumo umano (uova di pesce delle voci 0302, 0303 e 0305; gamberetti della voce 0306; pesce congelato, esclusi filetti di pesce e di altra carne di pesci, della specie Gadus morhua destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 63 10, delle specie Merluccius, escluso il Merluccius merluccius, destinati alla trasformazione di cui ai codici NC 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13 e 0303 66 19, e della specie Theragra chalcogramma destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 67 00); e

l)

imballaggio in atmosfera modificata di cui al codice NC 1605 40 00.

5.   I contingenti tariffari non sono disponibili per i prodotti originari della Russia o della Bielorussia.

Al fine di stabilire l’origine dei prodotti nell’ambito dei contingenti, si applicano le norme di origine non preferenziali a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

X. MÉNDEZ BÉRTOLO


(1)  Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).


ALLEGATO

N. d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione

Quantitativo annuale del contingente (t) (1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2503

ex 0303 39 85

80

Pesci piatti (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra, Eopsetta jordani), congelati, destinati alla trasformazione

7 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0303 39 85

90

09.2504

0302 11 20

10

Trote della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo, destinate alla trasformazione

10 000

5  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2505

ex 0303 54 10

95 (2)

Sgombri (Scomber japonicus), interi, filetti e lati, destinati alla trasformazione

5 000

7,5  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 89 49

20

ex 0304 99 99

12

09.2508

ex 0307 43 35

10

Calamari della specie Loligo gahi, congelati, destinati alla trasformazione

75 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione

1 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2748

ex 0302 91 00

96

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione

5 700

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0303 91 90

96

ex 0305 20 00

41

09.2750

ex 0305 20 00

35

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale

1 200

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 1604 32 00

20

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

110 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione

10 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri della specie Macruronus Novaezelandiae e merluzzi granatieri della specie Macruronus magellanicus, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

17 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 95 90

11

ex 0304 79 90

11

09.2762

ex 0306 11 10

10

Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione

200

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione

2 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione

1 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione

60 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus) e naselli atlantici (Merluccius hubbsi), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione

40 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione

45 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione

340 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione

10 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Corpo (3) di calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione

20 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione

5 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filetti detti «loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione

35 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

92

94

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

4 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

55

62

ex 1605 29 00

50

55

60

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

2 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

30

ex 0306 35 90

12

14

92

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione

4 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Gamberetti e gamberi delle specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione

48 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0306 36 90

30

09.2804

ex 1605 40 00

40

Code di gamberi di fiume della specie Procambarus clarkii, cucinate, destinate alla trasformazione

2 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2821

0307 43 33

10

Calamari della specie Loligo pealeii, congelati, destinati alla trasformazione

1 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

09.2822

ex 0303 11 00

20

Salmoni del Pacifico delle specie Oncorhynchus nerka (salmone rosso), Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta e Oncorhynchus tshawytscha, decapitati ed eviscerati, in filetti, congelati, destinati alla trasformazione

10 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0303 12 00

20

ex 0304 81 00

20

09.2824

0302 52 00

10

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione

3 500

0  %

1.1.2024-31.12.2026

0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Gamberetti e gamberi delle specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione

16 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026

ex 0306 36 90

20

09.2515

ex 0304 61 00

10

Filetti di tilapia (Oreochromis spp.), congelati

10 000

0  %

1.1.2024-31.12.2026


(1)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(2)  Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.

(3)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2720/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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