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Document 32023D2818

Decisione (UE) 2023/2818 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34)

ECB/2023/34

GU L, 2023/2818, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2818/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2818/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2818

18.12.2023

DECISIONE (UE) 2023/2818 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2023

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea (BCE/2023/31) (1) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all’articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2024, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(2)

L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, «BCN dell’area dell’euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell’area dell’euro i cui crediti aumentano a causa dell’incremento delle loro ponderazioni dal 1° gennaio 2024 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell’area dell’euro i cui crediti si riducono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento che si trovano alla base dello statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.

(4)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell’area dell’euro valide fino al 31 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN dell’area dell’euro, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell’area dell’euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5)

Di conseguenza, si rende necessaria l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea (BCE/2020/6) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve meno le perdite accumulate dagli esercizi precedenti e l’importo corrispondente al saldo del conto economico ancora da assegnare alle perdite accumulate della BCE dagli esercizi precedenti, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2023. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatto salvo il carattere generale del valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari;

b)

per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all’approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2023.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa di un incremento della sua ponderazione con effetto dal 1° gennaio 2024, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro si riduce a causa di una diminuzione nella sua ponderazione con effetto dal 1° gennaio 2024, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2023 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell’area dell’euro l'importo che la BCN dell’area dell’euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN dell’area dell’euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell’area dell’euro al 31 dicembre 2023 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1° gennaio 2024, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1° gennaio 2024, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN dell’area dell’euro sono adeguati a con effetto dal 1° gennaio 2024 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell’area dell’euro con effetto dal 1° gennaio 2024 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato alla presente decisione.

2.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° gennaio 2024 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato alla presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno positivo «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell’euro.

3.   Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successivo al 1° gennaio 2024, ogni BCN dell’area dell’euro è tenuta a trasferire o a ricevere il valore assoluto dell’importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

4.   Il primo giorno di operatività di TARGET successivo al 1° gennaio 2024, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro o dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 4, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   Ciascun trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, ha luogo separatamente attraverso TARGET.

3.   La BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2.   La decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024.

3.   I riferimenti alla decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023]

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) (BCE/2023/31) (GU L, 2023/2811, 18.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2811/oj).

(2)  Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (GU L 27I, dell’1.2.2020, pag. 15)


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN dell’area dell’euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 dicembre 2023

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1° gennaio 2024

(EUR)

Importo del trasferimento

(EUR)

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

1 469 828 529,30

1 488 430 814,09

+18 602 284,79

Deutsche Bundesbank

10 635 248 657,12

10 801 677 098,42

+ 166 428 441,30

Eesti Pank

113 647 558,58

120 890 048,12

+7 242 489,54

Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland

683 175 109,87

883 534 118,64

+ 200 359 008,77

Bank of Greece

997 925 768,61

916 422 958,16

–81 502 810,45

Banco de España

4 810 848 484,64

4 796 413 111,64

–14 435 373,00

Banque de France

8 239 968 860,78

8 114 316 627,74

– 125 652 233,04

Hrvatska narodna banka

327 152 181,93

313 956 961,25

–13 195 220,68

Banca d’Italia

6 853 825 810,01

6 498 050 912,54

– 355 774 897,47

Central Bank of Cyprus

86 810 662,38

89 390 179,20

+2 579 516,82

Latvijas Banka

157 201 708,04

157 201 708,04

0,00

Lietuvos bankas

233 495 878,75

239 399 003,79

+5 903 125,04

Banque centrale du Luxembourg

132 894 722,58

147 627 732,14

+14 733 009,56

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

42 313 997,15

52 235 215,71

+9 921 218,56

De Nederlandsche Bank

2 364 325 594,45

2 396 271 918,20

+31 946 323,75

Oesterreichische Nationalbank

1 180 823 432,72

1 199 227 293,14

+18 403 860,42

Banco de Portugal

944 251 976,21

943 210 248,26

–1 041 727,95

Banka Slovenije

194 257 459,36

200 458 220,96

+6 200 761,60

Národná banka Slovenska

462 031 148,22

466 446 090,48

+4 414 942,26

Suomen Pankki/Finlands Bank

741 065 420,16

736 799 296,18

–4 266 123,98

Totale  (1):

40 671 092 960,86

40 561 959 556,70

– 109 133 404,16


(1)  L’eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2818/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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