EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0374

Decisione di esecuzione (UE) 2023/374 della Commissione del 13 febbraio 2023 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2023) 901]

C/2023/901

GU L 51 del 20.2.2023, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/374/oj

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 51/79


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/374 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2023

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2023) 901]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)

Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)

La più recente decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 26 agosto 2022.

(7)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)

Nell’ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto dalla società portoghese Sangal — Indústria de Veículos Lda («Sangal») («società») una domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa con il codice addizionale TARIC A407 con la decisione 2003/899/CE della Commissione (7).

(9)

In particolare Sangal ha chiesto di modificare il proprio nome in Sangal E-bike Manufacturing Lda e la sua sede legale in Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portogallo.

(10)

Tuttavia dalla valutazione sul merito della domanda è emerso che la società non aveva cambiato solo il nome e l’indirizzo, ma anche la proprietà e, soprattutto, le sue attività di assemblaggio, dal momento che Sangal aveva iniziato ad assemblare esclusivamente biciclette con motore ausiliario («biciclette elettriche»).

(11)

Nel gennaio 2019 Sangal ha confermato di stare assemblando solo biciclette elettriche, ma ha sottolineato che la ripresa dell’assemblaggio di biciclette convenzionali era prevista per quello stesso anno. Sangal ha pertanto chiesto alla Commissione di considerarla un’impresa di assemblaggio sia di biciclette convenzionali sia di biciclette elettriche («impresa di assemblaggio ibrida») e di concederle la modifica richiesta dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione sulla base dell’assemblaggio previsto di biciclette convenzionali.

(12)

La Commissione ha pertanto sospeso la valutazione della domanda di modifica dei riferimenti al fine di consentire a Sangal di fornire prove adeguate dell’assemblaggio di biciclette convenzionali.

(13)

Nell’ottobre 2022 Sangal ha reiterato la domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione di cui al considerando 8, sostenendo che l’amministrazione doganale portoghese competente aveva fatto notare alla società che i riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa dalla Commissione non corrispondevano a quelli della società che importava parti di biciclette in esenzione.

(14)

A tale riguardo la Commissione ha chiesto a Sangal di dimostrare di aver assemblato biciclette convenzionali come comunicato nel 2019.

(15)

Sempre nell’ottobre 2022 la società ha informato la Commissione che l’assemblaggio di biciclette convenzionali non era ancora iniziato, presumibilmente a causa di una carenza nell’approvvigionamento di parti di biciclette. Tuttavia Sangal aveva invece assemblato biciclette elettriche. Sangal ha inoltre affermato che avrebbe iniziato l’assemblaggio di biciclette convenzionali entro il 2022.

(16)

La Commissione osserva che, a norma del regolamento di esenzione, una delle condizioni per beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione è che le imprese di assemblaggio utilizzino le parti di biciclette acquistate in esenzione per assemblare biciclette convenzionali. Inoltre anche le imprese di assemblaggio ibride (vale a dire le imprese di assemblaggio sia di biciclette convenzionali sia di biciclette elettriche) possono beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione. Tuttavia i soggetti che assemblano esclusivamente biciclette elettriche non possono beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione concessa a norma del regolamento di esenzione. Tali soggetti dovrebbero operare nell’ambito di un’autorizzazione ad hoc di destinazione particolare concessa conformemente alla legislazione doganale dell’Unione, purché soddisfino le condizioni per beneficiarne.

(17)

Alla luce di quanto precede, Sangal non può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. La Commissione ha concesso alla società un periodo di tempo ragionevole per riprendere l’assemblaggio di biciclette convenzionali, cosa che non è riuscita a fare. La domanda di modifica dei riferimenti di cui ai considerando 8 e 9 dovrebbe pertanto essere respinta.

(18)

Sangal non soddisfa inoltre più i requisiti dell’autorizzazione all’esenzione concessa a norma del regolamento di esenzione. L’autorizzazione all’esenzione relativa a Sangal di cui al considerando 8 dovrebbe pertanto essere revocata. La domanda di modifica del nome di cui al considerando 9 pertanto decade.

(19)

Il 9 dicembre 2022 sono state comunicate a Sangal le suddette risultanze in base alle quali si intendeva proporre l’adozione di una decisione di esecuzione della Commissione volta a respingere la domanda di modifica dei riferimenti e a revocare l’autorizzazione all’esenzione.

(20)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 19 dicembre 2022 Sangal ha confermato che negli ultimi quattro anni l’assemblaggio di biciclette convenzionali non è mai iniziato. La società ha invocato la presenza di circostanze eccezionali sul mercato, mentre era ancora in fase di avvio e in perdita, quali un notevole aumento della domanda di biciclette elettriche, accompagnato da un aumento significativo dei costi di trasporto e da tempi di consegna delle parti molto lunghi.

(21)

La Commissione ha tuttavia osservato che l’aumento della domanda di biciclette elettriche non è pertinente nell’ambito della presente valutazione. Inoltre Sangal non ha presentato alcun elemento di prova in relazione alle circostanze eccezionali invocate, quali i lunghi tempi di consegna delle parti. Al contrario, la Commissione ha osservato che, secondo la relazione della banca dati europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, il volume delle parti di biciclette acquistate da Sangal è aumentato significativamente negli ultimi quattro anni ed è addirittura raddoppiato nel 2022.

(22)

Sangal ha inoltre affermato di essere sul punto di finalizzare un ordine di acquisto con una società collegata che, se confermato, porterebbe all’assemblaggio di circa 4 000 biciclette convenzionali da spedire nel corso del 2023. Sangal ha pertanto chiesto alla Commissione di concederle più tempo al fine di dimostrare che la società può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida.

(23)

La Commissione ha osservato che Sangal, considerate le sue reali attività di assemblaggio, non può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. Inoltre il fatto che Sangal stia negoziando un futuro ordine di produzione di biciclette convenzionali non incide sulla sua attuale attività, che costituisce l’oggetto del presente esame. Qualora infatti venisse confermata la futura attività di assemblaggio di biciclette convenzionali, questa avrebbe un impatto solo sui futuri risultati della società.

(24)

La Commissione ha inoltre osservato che la presente decisione di esecuzione non impedisce a Sangal di presentare in futuro una nuova domanda di autorizzazione all’esenzione, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento di esenzione.

(25)

Alla luce di quanto esposto, le risultanze dell’esame della domanda di cui al considerando 18 sono confermate e la richiesta di Sangal è respinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa con decisione 2003/899/CE al soggetto elencato nella tabella del presente articolo è respinta.

Soggetto per il quale la modifica dei riferimenti è respinta

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portogallo

Articolo 2

L’autorizzazione all’esenzione concessa con decisione 2003/899/CE al soggetto elencato nella tabella del presente articolo è revocata.

Soggetto per il quale l’autorizzazione all’esenzione è revocata

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portogallo

Articolo 3

Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 2 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia all’atto della notificazione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2023

Per la Commissione

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1, GU L 83 del 10.3.2022, pag. 39, GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16, GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).

(7)  Decisione 2003/899/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 101).


Top