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Document 32016Y0810(01)

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 giugno 2016, che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2016/4)

GU C 290 del 10.8.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 24 giugno 2016

che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2016/4)

(2016/C 290/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2), e in particolare l’articolo 134, paragrafo 4,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare efficacia e coerenza delle politiche macroprudenziali è necessario che i responsabili delle politiche prestino la dovuta attenzione agli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale adottate dai singoli Stati membri e, se del caso, adottino misure di politica macroprudenziale di riconoscimento idonee a fronteggiarli.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/20125/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) dovrebbe assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

In risposta alla richiesta della Eesti Pank in conformità all’articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE per il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 % applicabile alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia, il Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha deciso di includere la misura estone nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della Raccomandazione CERS/2015/2.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

MODIFICHE

La Raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La sezione 1 della subraccomandazione C(1) è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Belgio:

maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del Regolamento (UE) n. 575/2013, alle esposizioni di enti creditizi derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni;

Estonia:

coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.»;

2.

nell’allegato, è inserito quanto segue:

«Estonia

Coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia

I.   Descrizione della misura

1.

La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II.   Riconoscimento

2.

Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).

3.

Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C(2). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 giugno 2016

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176, del 27.6.2013, pag. 338.

(3)  GU C 58, del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).


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