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Document 32016R1033

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 175 del 30.6.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (assieme, il «nuovo quadro normativo») sono i più importanti atti legislativi adottati a seguito della crisi finanziaria per quanto riguarda i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo rafforza e sostituisce la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(2)

Il nuovo quadro normativo regola i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che forniscono servizi o attività di investimento nell'Unione. Esso armonizza il regime di limiti di posizioni su derivati su merci, al fine di migliorare la trasparenza, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e prevenire gli abusi di mercato. Esso introduce inoltre norme sulle negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e migliora la vigilanza dei mercati finanziari tramite l'armonizzazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sviluppando le norme vigenti, il nuovo quadro normativo rafforza anche la tutela degli investitori introducendo requisiti rigorosi in materia di organizzazione e di norme di comportamento. Le nuove norme si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2017.

(3)

Il nuovo quadro normativo dispone che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscano alle autorità competenti dati di riferimento sugli strumenti finanziari che descrivano in maniera uniforme le caratteristiche di ogni strumento finanziario che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. I predetti dati sono utilizzati anche per altre finalità, ad esempio per il calcolo delle soglie di liquidità e di trasparenza così come per la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.

(4)

Per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati è in fase di sviluppo una nuova infrastruttura, il sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (Financial Instruments Reference Data System — «FIRDS») da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Il FIRDS interesserà un'ampia gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e collegherà i flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e le sedi di negoziazione in tutta l'Unione. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere realizzata partendo da zero, sulla base di nuovi parametri.

(5)

Data la complessità del nuovo quadro normativo e la necessità di un numero molto elevato di atti delegati e di esecuzione, la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 è stata fissata a 30 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Nonostante tale scadenza insolitamente lunga, le parti interessate, come le piattaforme di negoziazione, le autorità nazionali competenti e l'ESMA, non sono in grado di assicurare che le necessarie infrastrutture di raccolta dei dati saranno realizzate e operative entro il 3 gennaio 2017. Ciò è dovuto all'entità e alla complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché il nuovo quadro normativo diventi operativo, in particolare per la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza e la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.

(6)

La mancanza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati avrebbe implicazioni sull'intero ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Senza dati, non sarebbe possibile stabilire con precisione quali strumenti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Inoltre, non sarebbe possibile adattare le norme sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo da poter determinare quali strumenti sono liquidi e fissare i casi in cui concedere deroghe o consentire la pubblicazione differita.

(7)

In assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento non sarebbero in grado di segnalare alle autorità competenti le operazioni eseguite. Senza la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, sarebbe difficile far rispettare i limiti di posizioni su tali derivati su merci. Senza la segnalazione delle posizioni, sarebbe limitata la capacità di individuare in modo efficace le violazioni dei limiti di posizioni. Anche molti dei requisiti in materia di negoziazione algoritmica dipendono dalla disponibilità di dati.

(8)

L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati renderebbe inoltre difficile per le imprese di investimento applicare le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici non sarebbero in grado di pubblicare i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni nelle sedi di negoziazione. Le imprese di investimento non disporrebbero di dati importanti sull'esecuzione che consentano loro di stabilire le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti.

(9)

Per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario e giustificato intervenire con urgenza per prorogare la data di applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, compresi tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso.

(10)

Il processo di attuazione delle infrastrutture di raccolta dei dati si articola in cinque fasi: requisiti sull'attività, specifiche, sviluppo, collaudo e installazione. L'ESMA stima che tali fasi saranno completate entro il gennaio 2018, a condizione che entro il giugno 2016 vi sia certezza giuridica sui requisiti definitivi previsti dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione.

(11)

Alla luce delle circostanze eccezionali e al fine di consentire all'ESMA, alle autorità nazionali competenti e alle parti interessate di completare l'attuazione operativa, è opportuno prorogare di dodici mesi, fino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. I termini delle relazioni e delle revisioni dovrebbero essere prorogati di conseguenza.

(12)

Le imprese d'investimento spesso effettuano, di propria iniziativa o per conto di clienti, operazioni in strumenti derivati e altri strumenti finanziari o attività che includono diverse operazioni vincolate interconnesse. Tali operazioni a pacchetto consentono alle imprese d'investimento e ai loro clienti di gestire meglio i propri rischi, dal momento che il prezzo di ogni componente dell'operazione a pacchetto riflette il profilo di rischio complessivo del pacchetto, piuttosto che il prezzo corrente di mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, come lo scambio con sottostante fisico (exchange for physical), le strategie di negoziazione eseguite in sedi di negoziazione od operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità all'atto di calibrare il regime di trasparenza applicabile. È pertanto opportuno precisare ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 le circostanze specifiche in cui i requisiti di trasparenza pre-negoziazione non dovrebbero applicarsi agli ordini relativi a tali operazioni a pacchetto, né ad alcuna singola componente di tali ordini.

(13)

Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da sottoporre alla Commissione, riguardanti una metodologia al fine di individuare gli ordini a pacchetto per cui esiste un mercato liquido. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(14)

Si ritiene che le operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), non contribuiscano al processo di determinazione del prezzo e che sia opportuno non applicare a tali operazioni il titolo II e il titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

(15)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce requisiti per quanto riguarda la raccolta di dati di riferimento sugli strumenti finanziari. Tali dati, raccolti tramite il FIRDS, sono usati per individuare gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. Tuttavia il FIRDS non sarà pienamente operativo prima del gennaio 2018. È pertanto opportuno prorogare al 3 gennaio 2018 la data di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.

(16)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 contiene riferimenti alla data di applicazione del nuovo quadro normativo. Per assicurare che fino alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE non si applichino i riferimenti contenuti nel regolamento (UE) n. 596/2014 ai sistemi organizzati di negoziazione, ai mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI), alle quote di emissione o ai prodotti connessi oggetto d'asta, l'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, che prevede che tali riferimenti siano intesi come riferimenti alla direttiva 2004/39/CE, dovrebbe essere adeguato tenendo conto della proroga della data di applicazione di detti atti.

(17)

Il regolamento delle operazioni in titoli è strettamente legato alla negoziazione dei titoli. Pertanto, il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) contiene riferimenti alla data di applicazione del nuovo quadro normativo. Prima di tale data, i riferimenti al regolamento (UE) n. 600/2014 e alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere intesi come riferimenti alla direttiva 2004/39/CE. Il regolamento (UE) n. 909/2014 introduce inoltre un regime transitorio per l'applicazione delle norme sulla disciplina di regolamento ai sistemi multilaterali di negoziazione che chiedono la registrazione come mercati di crescita per le PMI ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

(18)

È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per garantire che, fino alla data di applicazione prorogata del nuovo quadro normativo, nel regolamento (UE) n. 909/2014 si faccia riferimento alla direttiva 2004/39/UE e che siano mantenute le disposizioni transitorie per i sistemi multilaterali di negoziazione che chiedono la registrazione come mercati di crescita per le PMI ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente ai predetti sistemi per chiedere la registrazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 600/2014, (UE) n.596/2014 e (UE) n. 909/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Il titolo II e il titolo III del presente regolamento non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«48)   “scambio con sottostante fisico” (exchange for physical): un'operazione in un contratto derivato o un altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante;

49)   “ordine a pacchetto”: un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente:

a)

ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; oppure

b)

concernente due o più strumenti finanziari ai fini dell'esecuzione di una operazione a pacchetto;

50)   “operazione a pacchetto”:

a)

uno scambio con sottostante fisico; oppure

b)

un'operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)

l'operazione è effettuata tra due o più controparti;

ii)

ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;

iii)

l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea e vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti.»;

3)

all'articolo 4, paragrafo 7, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018» e la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»;

4)

all'articolo 5, paragrafo 8, la data «3 gennaio 2016» è sostituita dalla data «3 gennaio 2017»;

5)

all'articolo 8, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione, gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e gli ordini a pacchetto.»;

6)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

gli ordini ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico;

e)

gli ordini a pacchetto che soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)

almeno una delle loro componenti è uno strumento finanziario per cui non esiste un mercato liquido, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme;

ii)

almeno una delle loro componenti è su larga scala rispetto alle normali dimensioni del mercato, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme;

iii)

tutte le loro componenti sono eseguite su un sistema di richiesta di quotazioni o di voice trading e sono di dimensioni superiori alla dimensione specifica dello strumento.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le autorità competenti possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per ciascuna singola componente di un ordine a pacchetto.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Al fine di garantire l'applicazione coerente del paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una metodologia al fine di individuare quegli ordini a pacchetto per cui esiste un mercato liquido. Al momento dell'elaborazione di tale metodologia per determinare se esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme, l'ESMA valuta se i pacchetti sono standardizzati e negoziati con frequenza.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 febbraio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7)

all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.   Nel caso di un ordine a pacchetto e fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano soltanto all'ordine a pacchetto nel suo insieme e non singolarmente alle sue componenti.»;

8)

all'articolo 19, paragrafo 1, la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»;

9)

all'articolo 26, paragrafo 10, la data «3 gennaio 2019» è sostituita dalla data «3 gennaio 2020»;

10)

all'articolo 35, paragrafo 5, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»e la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

11)

all'articolo 37, paragrafo 2, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»;

12)

l'articolo 52 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»;

b)

al paragrafo 4, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»;

c)

al paragrafo 5, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»;

d)

al paragrafo 6, la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»;

e)

al paragrafo 7, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

f)

al paragrafo 8, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

g)

al paragrafo 9, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

h)

al paragrafo 9, secondo comma, la data «3 luglio 2021» è sostituita dalla data «3 luglio 2022»;

i)

al paragrafo 10, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

j)

al paragrafo 11, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

k)

al paragrafo 12, secondo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»;

13)

all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, la data «3 luglio 2019» è sostituita dalla data «3 luglio 2020»;

14)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fermo restando il secondo comma, l'articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 3 gennaio 2020.»

Articolo 2

L'articolo 39 del regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Esso si applica dal 3 luglio 2016, con l'eccezione:

a)

dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, che si applica dal 3o gennaio 2018; e

b)

dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafi 7 e 11, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafi 3, 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 9, dell'articolo 19, paragrafi 13, 14 e 15, dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 9, dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 5, che si applicano dal 2 luglio 2014.»;

b)

al paragrafo 4, primo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»;

d)

al paragrafo 4, secondo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018».

Articolo 3

L'articolo 76 del regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

a)

al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), la data «13 giugno 2017» è sostituita dalla data «13 giugno 2018»;

b)

al paragrafo 7, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Parere del 29 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 26 maggio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


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