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Document 32014R0862

Regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di benzoato di sodio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 235 del 8.8.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; abrog. impl. da 32022R0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/862/oj

8.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 862/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di benzoato di sodio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Taminco BVBA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione (2).

(2)

Il richiedente sostiene che, con effetto dal 6 marzo 2014, ha acquisito l'impresa di additivi per mangimi da Kemira Oyj e che ora detiene i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi benzoato di sodio. Il richiedente ha presentato la documentazione a sostegno di quanto dichiara.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda.

(4)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome Taminco Finland Oy è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011.

(6)

Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione UE) n. 496/2011

Nella seconda colonna dell'allegato, le parole «Kemira Oyj» sono sostituite da «Taminco Finland Oy».

Articolo 2

Misure transitorie

Le scorte di additivo esistenti, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alle disposizioni applicabili prima del 28 agosto 2014, possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Kemira Oyj) (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 9).


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