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Document 32012R1145

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1145/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 333 del 5.12.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1145/oj

5.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1145/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Salviettine sterilizzate di stoffa non tessuta condizionate in una busta di plastica per la vendita al minuto.

Oltre che di altri ingredienti, le salviettine sono impregnate di acqua demineralizzata, di detergente e di un agente per il condizionamento e la pulizia della pelle.

Il prodotto non contiene alcol.

Sulla base delle informazioni fornite, il prodotto è usato per la pulizia delle mani e del viso.

3401 11 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 (b) e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3401 e 3401 11 00.

Poiché le salviettine sono impregnate di detergente, che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ne è esclusa la classificazione alle voci 3304 e 3307.

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 3401 come stoffe non tessute, impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3401, punto IV)].


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