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Document 32012D0401

2012/401/UE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 188 del 18.7.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/401/oj

18.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/401/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (3).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(6)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1).

(2)

Un sistema di monitoraggio globale della terra è di fondamentale importanza per la gestione sostenibile dell’Europa settentrionale e dell’Artico.

(3)

La Norvegia ha contribuito allo sviluppo del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) sia nell’ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sia come membro dell’Agenzia spaziale europea.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (2).

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell’ambito dei programmi quadro delle attività dell’Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 8 quater, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo.»;

2)

dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

«8 quater.

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:

32010 R 0911: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1);

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo;

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell’Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui alla lettera a), vale a dire al comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti;

d)

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein;

e)

Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L … del …, pag. …

(2)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

(3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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