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Document 32010D0091

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

GU L 40 del 13.2.2010, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/91(1)/oj

Related international agreement

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/75


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

(2010/91/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha ultimato i negoziati relativi a un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1).

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


PROTOCOLLO

Tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito denominata «la Tunisia»,

dall’altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 2

Applicazione del protocollo

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 86 dell’accordo di associazione si applica alle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

2.   Le procedure del presente protocollo si applicano qualora, sessanta giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non sia riuscito a risolvere la controversia.

3.   Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.

CAPO II

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

Articolo 3

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.

2.   Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.

3.   Le consultazioni si svolgono entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.

5.   Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che si sia pervenuto a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.

Articolo 4

Mediazione

1.   Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

2.   A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi quindici giorni prima della riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna delle parti affinché possa formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione.

3.   Il parere del mediatore, che può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, non è vincolante.

4.   Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5.   Le procedure che comportano una mediazione, in particolare il parere del mediatore, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti nell’eventuale prosieguo della procedura.

6.   Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

7.   La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

CAPO III

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura di arbitrato

Articolo 5

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i diciotto mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.

Articolo 6

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o due membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4.   Il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente selezionano gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 3.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono designati i tre arbitri.

6.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

Articolo 7

Relazione interinale del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro centoventi giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

Articolo 8

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti, in particolare quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un’altra procedura sullo stesso problema.

SEZIONE II

Esecuzione

Articolo 9

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

Articolo 10

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilirne la durata. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

Articolo 11

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.   Qualora le parti non concordino sull’esistenza di una misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla sua compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12

Misure temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.

2.   Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo di cui articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito l’incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione. Nel prendere tali misure la parte attrice tiene conto del loro impatto sullo sviluppo e sull’economia della parte convenuta. La parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

4.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 13

Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1.   La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2.   Se entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 14

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 15

Regolamento interno

1.   Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente protocollo.

2.   In conformità del regolamento interno, le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili ai fini della procedura. In particolare, se lo ritiene necessario, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate e stabilite presso le parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali memorie si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

Articolo 17

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.

2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» rende pubblico integralmente il lodo del collegio arbitrale, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Elenchi degli arbitri

1.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.

3.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» possono avvalersi di tale elenco settoriale, previo accordo di entrambe le parti.

Articolo 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2.   Tuttavia, la parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte, inoltre, non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, la parte non può presentare una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non si pronunci a tale proposito per motivi procedurali o giurisdizionali.

3.   Ai fini del paragrafo 2:

le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano concluse nel momento in cui l’organo di conciliazione adotta la relazione del collegio e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 14, della detta intesa;

le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e si considerano concluse nel momento in cui il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» in conformità dell’articolo 8.

4.   Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.

Articolo 21

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

2.   I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili alle procedure, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

Articolo 22

Riesame e modifica del protocollo

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati, il Consiglio di associazione può in ogni momento riesaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.

2.   A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.

3.   Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati. Le parti applicano tale decisione dopo il completamento delle loro procedure interne.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2009, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unií

For Det Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Image

За Република Тунис

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατίας της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République tunisienne

Per la Repubblica tunisina

Tunisijas Republikas vārdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéziai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Pentru Republica Tunisia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

För Republiken Tunisien

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(1)  Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

ALLEGATI

ALLEGATO I:

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ARBITRATO

ALLEGATO II:

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

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