EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0923

Regolamento (CE) n. 923/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda alcune date limite nell'ambito della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

GU L 201 del 2.8.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/923/oj

2.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/9


REGOLAMENTO (CE) N. 923/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda alcune date limite nell'ambito della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), fissano alcune date in relazione alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Disponendo di poche distillerie, alcuni Stati membri incontrano difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

(2)

Poiché la normativa vigente fissa al 15 luglio della campagna in corso il termine per la consegna dei sottoprodotti alle distillerie, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 luglio 2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1)

all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

2)

all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

3)

all'articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 20).


Top