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Document 32007R0698
Commission Regulation (EC) No 698/2007 of 20 June 2007 determining the extent to which import licence applications lodged in June 2007 for certain poultrymeat sector products pursuant to Regulation (EC) No 2497/96 can be accepted
Regolamento (CE) n. 698/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96
Regolamento (CE) n. 698/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96
GU L 160 del 21.6.2007, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 698/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2007
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(2) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).
ALLEGATO
N. d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli d'importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.9.2007 (%) |
Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007 (t) |
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09.4091 |
— |
560,0 |
|||
09.4092 |
4,166765 |
392,001 |
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