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Document 32006D0392

2006/392/CE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 2006 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca per il 2006 [notificata con il numero C(2006) 2062]

GU L 152 del 7.6.2006, p. 22–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/392/oj

7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 2062]

(2006/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (1), modificata dalla decisione 2006/2/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2006, corredati delle domande di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che formano oggetto di tali programmi.

(2)

Le domande di finanziamento per le azioni elencate nell’articolo 4 della decisione 2004/465/CE del Consiglio possono beneficiare di un contributo comunitario.

(3)

È opportuno stabilire gli importi massimi e l’aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità e definire le condizioni alle quali può essere concessa detta partecipazione.

(4)

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (3).

(5)

A norma dell’articolo 8 della decisione 2004/465/CE del Consiglio, gli Stati membri contraggono impegni di spesa entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata la presente decisione. Essi si conformano inoltre alle disposizioni della decisione 2004/465/CE per quanto riguarda l’avvio dei progetti e la presentazione delle domande di rimborso.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2006, una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all’articolo 4 della decisione 2004/465/CE. Essa stabilisce l’ammontare della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni Stato membro, l’aliquota di tale partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Nuove tecnologie & reti informatiche

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace nell’ambito dell’azione di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 euro per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato II.

2.   Nell’ambito del massimale di 4 500 euro di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 euro di spese ammissibili è del 100 %.

3.   La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 euro per nave non può superare il 50 % di tali spese.

4.   Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 4

Progetti pilota in materia di nuove tecnologie

Le spese sostenute per progetti pilota relativi all’applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato III.

Articolo 5

Formazione

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, ispezione e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato IV.

Articolo 6

Valutazione delle spese

Le spese sostenute per l’attuazione di un sistema di valutazione delle spese relative al controllo della politica comune della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all’allegato V.

Articolo 7

Seminari e sussidi mediali

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato VI.

Articolo 8

Navi e aerei pattuglia

Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VII, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al:

50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1o maggio 2004,

25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 36.

(2)  GU L 2 del 5.1.2006, pag. 4.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

1 333 334

666 667

Germania

210 000

105 000

Estonia

229 217

114 609

Grecia

2 250 000

1 125 000

Spagna

 

 

Francia

935 000

467 500

Irlanda

250 000

125 000

Italia

4 000 000

2 000 000

Cipro

83 000

41 500

Lettonia

 

 

Lituania

30 000

15 000

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

470 505

235 253

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

735 230

333 895

Slovenia

250 354

125 177

Slovacchia

 

 

Finlandia

402 000

201 000

Svezia

120 000

60 000

Regno Unito

838 148

419 074

Totale

12 136 788

6 034 675


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

190 944

132 972

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

 

 

Slovenia

25 760

18 880

Slovacchia

 

 

Finlandia

33 000

22 820

Svezia

 

 

Regno Unito

 

 

Totale

249 704

174 672


ALLEGATO III

PROGETTI PILOTA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

275 000

137 500

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

150 000

75 000

Portogallo

249 700

124 850

Slovenia

 

 

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

130 000

65 000

Regno Unito

 

 

Totale

804 700

402 350


ALLEGATO IV

FORMAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

10 000

5 000

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

523 199

261 600

Germania

64 000

32 000

Estonia

13 195

6 598

Grecia

 

 

Spagna

86 640

43 320

Francia

58 350

29 175

Irlanda

200 000

100 000

Italia

1 000 000

500 000

Cipro

15 000

7 500

Lettonia

23 300

11 650

Lituania

11 000

5 500

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

8 196

4 098

Paesi Bassi

144 093

72 047

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

25 600

12 800

Slovenia

35 808

17 904

Slovacchia

 

 

Finlandia

24 200

12 100

Svezia

22 000

11 000

Regno Unito

160 305

80 153

Totale

2 424 886

1 212 445


ALLEGATO V

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SPESE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

93 333

46 667

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

 

 

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

 

 

Slovenia

 

 

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

 

 

Regno Unito

 

 

Totale

93 333

46 667


ALLEGATO VI

SEMINARI E SUSSIDI MEDIALI

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

5 000

3 750

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

 

 

Estonia

 

 

Grecia

660 860

495 645

Spagna

 

 

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

9 000

6 750

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

 

 

Polonia

200 000

150 000

Portogallo

68 750

51 563

Slovenia

6 008

4 506

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

210 000

157 500

Regno Unito

37 299

27 974

Totale

1 196 917

897 688


ALLEGATO VII

NAVI E AEREI PATTUGLIA

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio

 

 

Repubblica ceca

 

 

Danimarca

 

 

Germania

1 200 000

225 000

Estonia

751 761

150 352

Grecia

2 789 140

575 328

Spagna

24 683 674

6 170 918

Francia

 

 

Irlanda

 

 

Italia

 

 

Cipro

2 300 000

1 150 000

Lettonia

 

 

Lituania

500 000

250 000

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

565 000

141 250

Austria

 

 

Polonia

 

 

Portogallo

23 234 908

4 110 537

Slovenia

50 792

25 396

Slovacchia

 

 

Finlandia

 

 

Svezia

72 000 000

4 500 000

Regno Unito

17 611 065

4 402 766

Totale

145 686 340

21 701 547


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