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Document 32005R0715

Regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, recante apertura e gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991 (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)

GU L 121 del 13.5.2005, p. 48–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/715/oj

13.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/48


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2005

recante apertura e gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l’anno contingentale 2005/2006 che inizia il 1o luglio 2005.

(2)

Il contingente 2004/2005 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2). Tale regolamento ha introdotto un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni.

(3)

L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per il contingente relativo al periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006.

(4)

Occorre definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali.

(5)

Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d’importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l’operatore è iscritto nel registro dell’IVA.

(6)

Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente.

(7)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3).

(8)

È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(9)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.

2.   Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a)

100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;

b)

per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Articolo 3

1.   Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d’importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1 maggio 2004 e il 30 aprile 2005.

2.   Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda.

3.   La domanda di diritti d’importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita da una copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.

Articolo 4

1.   Le domande di diritti d’importazione devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell’IVA entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell’articolo 3, costituiscono i diritti d’importazione richiesti.

2.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quinto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un elenco degli operatori che abbiano richiesto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, recante in particolare il nome e l’indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell’allegato I.

Articolo 5

La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Se i diritti d’importazione per i quali sono state presentate domande superano il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

Articolo 6

1.   La domanda di diritti d’importazione è ammissibile solo se corredata di una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.

2.   Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all’articolo 5 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

3.   La presentazione di una domanda per uno o più titoli d’importazione per un quantitativo equivalente al totale dei diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d’importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti.

3.   Le domande di titolo d’importazione e i titoli stessi recano:

a)

nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II;

b)

nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Articolo 8

1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d’importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

3.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2006.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27.

(3)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

Fax CE (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 715/2005

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ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

—   in spagnolo: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 715/2005]

—   in ceco: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 715/2005)

—   in danese: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 715/2005)

—   in tedesco: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 715/2005)

—   in estone: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 715/2005)

—   in greco: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 715/2005]

—   in inglese: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 715/2005)

—   in francese: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 715/2005]

—   in italiano: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 715/2005]

—   in lettone: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 715/2005)

—   in lituano: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 715/2005)

—   in ungherese: Fagyasztott szarvasmarhahús (715/2005/EK rendelet)

—   in maltese: Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 715/2005)

—   in olandese: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 715/2005)

—   in polacco: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 715/2005)

—   in portoghese: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 715/2005]

—   in slovacco: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 715/2005)

—   in sloveno: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 715/2005)

—   in finnico: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 715/2005)

—   in svedese: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 715/2005)


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