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Document 32003R0824

Regolamento (CE) n. 824/2003 della Commissione, del 13 maggio 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2003/04

GU L 118 del 14.5.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/824/oj

32003R0824

Regolamento (CE) n. 824/2003 della Commissione, del 13 maggio 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2003/04

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 14/05/2003 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE) n. 824/2003 della Commissione

del 13 maggio 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

(2) Determinati formaggi a lunga conservazione e i formaggi Pecorino romano, Kefalotyri e Kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

(3) È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi.

(4) Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure intese a garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l'equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.

(5) È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

(6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito denominato "l'aiuto"), previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna 2003/04.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "partita all'ammasso": un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

b) "giorno di inizio dell'ammasso contrattuale": il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

c) "ultimo giorno dell'ammasso contrattuale": il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

Articolo 3

Formaggi ammissibili all'aiuto

1. L'aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, il "Pecorino romano" e i formaggi "Kefalotyri" e "Kasseri" alle condizioni definite nell'allegato.

2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:

a) recare l'indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

b) essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell'allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1. I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate "contraenti".

2. Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per i quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all'organismo di intervento con un ritardo non superiore a dieci giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

3. Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all'ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

a) al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;

b) ai termini di esecuzione del contratto;

c) all'importo dell'aiuto;

d) all'identificazione dei magazzini.

4. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 7, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.

2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere.

3. Se al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L'aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.

Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto per i quantitativi sostituiti il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

c) la data di entrata all'ammasso;

d) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

e) la data di svincolo dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

a) l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;

d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

2. L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato.

Oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità controllata.

3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite all'ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell'ammasso contrattuale oppure dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se esse hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.

4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a) la data del controllo;

b) la sua durata;

c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito e deve essere inserita nel fascicolo di pagamento.

5. Qualora si riscontrino irregolarità su oltre il 5 % dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all'ammasso

1. Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:

a) 20 EUR/t per le spese fisse;

b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino;

c) un importo per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale per le spese finanziarie, pari a:

i) 0,28 EUR per i formaggi a lunga conservazione;

ii) 0,38 EUR per il Pecorino romano;

iii) 0,47 EUR per i formaggi Kefalotyri e Kasseri.

2. Quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a sessanta giorni non è concesso alcun aiuto. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di centottanta giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che i formaggi sono rimasti all'ammasso alle condizioni contrattuali.

3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro centoventi giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2004 i quantitativi di formaggi che sono stati oggetto di contratti di ammasso.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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