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Document 32003G0131(01)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea

GU C 24 del 31.1.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G0131(01)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 024 del 31/01/2003 pag. 0010 - 0011


Risoluzione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea

(2003/C 24/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) L'attuale Programma d'azione a favore della protezione civile, approvato dal Consiglio con la decisione 1999/847/CE del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile(1), stabilisce nel sesto considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo.

(2) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso alla protezione civile(2), stabilisce al decimo considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza.

(3) Le nuove linee guida per il cofinanziamento dei programmi da parte dei fondi strutturali nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III(3) intendono promuovere la cooperazione transfrontaliera, compresa la cooperazione nel settore della protezione civile nelle regioni di confine, ultraperiferiche e insulari nonché la cooperazione transnazionale nella gestione dei rischi nelle zone soggette al verificarsi di catastrofi naturali.

(4) Oltre alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e alle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali di cui all'articolo 158, secondo comma, del trattato, vi sono nell'Unione europea regioni isolate, regioni remote poco accessibili e scarsamente popolate, come quelle situate nella parte settentrionale dell'Europa, con caratteristiche tali da compromettere una pianificazione ed interventi adeguati nel settore della protezione civile.

(5) L'attuazione di programmi in queste regioni è molto più onerosa in termini di risorse umane e materiali che in altre parti dell'Unione europea, come più onerosi sono la formazione e il necessario aggiornamento del personale competente.

(6) Un determinato livello di risposta in queste regioni implica un ricorso a risorse umane e materiali molto più intensivo di quello richiesto in altre regioni in situazioni analoghe. Le caratteristiche geografiche (insularità, topografia, superficie ridotta) costituiscono notevoli ostacoli alla costituzione e all'invio di squadre, specie in considerazione della scarsità di risorse negli Stati membri più vicini alle regioni ultraperiferiche e isolate e nella maggior parte delle regioni insulari o remote.

(7) I cittadini dell'Unione europea devono manifestare solidarietà reciproca nel campo della sicurezza e della protezione civile, a prescindere dal luogo di residenza,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1. Pur essendo la protezione civile in primo luogo di competenza degli Stati membri, la Comunità dovrebbe adoperarsi affinché i suoi cittadini residenti nelle regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate o che vi si trovano per motivi turistici, beneficino di un livello di sicurezza analogo a quello esistente in altre zone dell'Unione. A tal fine, in considerazione della situazione socioeconomica di alcuni di questi territori rispetto al resto dell'Unione europea e delle spese supplementari necessarie al conseguimento di livelli di sicurezza simili a quelli di altre zone dell'Unione, è necessario adottare misure che assicurino un sostegno adeguato.

2. Occorre promuovere la realizzazione di progetti congiunti fra regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate, volti all'identificazione di rischi comuni e allo scambio di informazioni e di metodologie affinché la valutazione del rischio sia impostata su basi più omogenee; l'obiettivo è definire e attuare strategie e azioni integrate che consentano a ciascun territorio di dotarsi di appropriati dispositivi di allarme precoce e di un assetto territoriale adeguato in relazione ai rischi identificati.

3. La pianificazione delle emergenze dovrebbe contemplare e prendere in considerazione gli aspetti relativi ai rischi esistenti, le caratteristiche demografiche, socioeconomiche e geografiche del territorio, nonché la particolare vulnerabilità socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate in caso di catastrofi.

4. Si riconosce l'importanza fondamentale delle comunicazioni nella gestione delle emergenze, sia all'interno della regione (talvolta problematiche per le caratteristiche geografiche e topografiche), che con altre parti del paese e altre regioni vicine. Le comunicazioni devono consentire la trasmissione della voce, di dati e di immagini, essere ridondanti e affidabili ai fini del coordinamento efficace degli interventi in qualsiasi situazione.

5. Si sottolinea l'opportunità di disporre di squadre d'intervento specializzate negli Stati membri aventi regioni ultraperiferiche, isolate, insulari, remote o scarsamente popolate e di attuare in modo efficace il meccanismo inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso alla protezione civile, in modo tale da consentire la partecipazione solidale del resto dell'Unione europea.

6. Considerata la particolare importanza del settore turistico sull'economia di alcuni di questi territori, è importante organizzare campagne d'informazione su misure di autoprotezione destinate ai visitatori. Tali campagne potrebbero essere coordinate su scala comunitaria.

7. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare al meglio i programmi comunitari esistenti, in particolare Interreg III, per promuovere misure che siano complementari a quelle del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile.

8. Gli Stati membri interessati sono invitati a riferire nella misura del possibile sul seguito dato alla presente risoluzione alla Commissione, la quale ne riferirà a sua volta al Comitato per il programma d'azione e il meccanismo a favore della protezione civile.

9. La presente risoluzione non pregiudica le misure specifiche che possono essere prese a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del trattato.

(1) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

(2) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3) Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - Interreg III (GU C 143 del 23.5.2000, pag. 6).

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