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Document 32002D0670

2002/670/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3097]

GU L 228 del 24.8.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2006; abrog. impl. da 32006R0657

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/670/oj

32002D0670

2002/670/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3097]

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 24/08/2002 pag. 0022 - 0024


Decisione della Commissione

del 20 agosto 2002

recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

[notificata con il numero C(2002) 3097]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/256/CE del Consiglio(4), del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 98/692/CE della Commissione(5), è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione(7).

(2) Il parere del comitato scientifico direttivo (CSD), del 16 maggio 2002, sulla sicurezza degli embrioni bovini conclude che, per quanto riguarda il rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli embrioni bovini, non occorrono, da un punto di vista scientifico, misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dai protocolli della Società internazionale per il trasferimento di embrioni.

(3) Il parere del CSD, del 14-15 settembre 2000, sull'esportazione dal Regno Unito di vitello non disossato conclude che non vi è prova alcuna della pericolosità delle carcasse non disossate di vitelli di età compresa tra i 6 e i 9 mesi esportate secondo i criteri del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES) di cui alla decisione 98/256/CE.

(4) In seguito alla sessione generale del maggio 2002, la commissione del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) sta modificando il capitolo BSE del codice zoosanitario nel senso di esigere che la carne bovina fresca ricavata da animali di età superiore ai 9 mesi ed esportata da paesi ad alto rischio venga disossata e di inserire gli embrioni bovini nell'elenco dei prodotti vendibili senza restrizioni.

(5) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha chiesto la modifica del DBES per consentire alle società interessate di macellare e trasformare tanto i bovini idonei ai fini del DBES quanto quelli non idonei, a condizione che esistano sistemi di separazione adeguati.

(6) Nel corso di una missione ispettiva effettuata in Gran Bretagna dal 27 al 31 maggio 2002, agli ispettori dell'Ufficio alimentare e veterinario è stata presentata una proposta di modifica del protocollo DBES per quanto riguarda i metodi necessari e le procedure operative. Gli ispettori hanno concluso che il protocollo proposto, se correttamente applicato, consentirebbe un controllo ufficiale adeguato degli animali e delle merci idonei ai fini del DBES. Sono state fatte raccomandazioni per quanto riguarda il miglioramento dei controlli diretti a stabilire quali bovini siano idonei ai fini del DBES. Nella sua risposta alla relazione di missione il Regno Unito si è impegnato a includere tali raccomandazioni nel protocollo DBES.

(7) La decisione 1999/514/CE della Commissione(8) stabilisce la data a decorrere dalla quale si può procedere a spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nell'ambito del DBES ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE. per chiarezza, è opportuno introdurre tale disposizione in quest'ultima decisione e abrogare di conseguenza la decisione 1999/514/CE.

(8) La decisione 98/256/CE deve essere modificata di conseguenza.

(9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/256/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

In attesa di un esame globale della situazione e in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro la BSE, il Regno Unito provvede affinché non siano spedite dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi le merci seguenti:

a) bovini vivi;

b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;

c) mangimi e fertilizzanti contenenti le sostanze di cui alla lettera b).";

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, il Regno Unito può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati nel Regno Unito ed ivi macellati nel rispetto del paragrafo 4, degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi, dell'allegato II o III:

a) 'carni fresche' ai sensi della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(9);

b) 'carni macinate' e 'preparazioni di carni' ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio(10);

c) 'prodotti a base di carne' ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(11);

d) alimenti per carnivori domestici.

2. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.

3. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere sezionate, immagazzinate e trasportate nel rispetto degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi, dell'allegato II o III. Le carni fresche possono essere utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere b), c) e d), nel rispetto del presente articolo, degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi, dell'allegato II o III.

4. I bovini di cui al paragrafo 1 devono essere macellati in tempi diversi da quelli in cui vengono macellati i bovini che non soddisfano i requisiti dell'allegato II o, a seconda dei casi, dell'allegato III. Prima della macellazione si dovrà procedere ad una sicura selezione e separazione degli animali vivi, in modo da garantire che, durante i periodi destinati alla macellazione degli animali idonei, vengano macellati soltanto tali animali. Prima dell'inizio di un periodo di macellazione di animali idonei, il mattatoio deve essere ripulito a fondo e disinfettato.

5. La spedizione dei prodotti di cui all'allegato III può iniziare il 1o agosto 1999.";

3) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente: "b) i) nei quali i prodotti non imballati sono immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzinaggio di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 6, 9, 11, 12 e 13 e che vengono sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente;

ii) nei quali i prodotti imballati sono immagazzinati nei locali frigoriferi in modo tale da essere chiaramente ed efficacemente isolati dai prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 6, 9, 11, 12 e 13;"

4) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 1999/514/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32.

(5) GU L 328 del 4.12.1998, pag. 28.

(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(7) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

(8) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42.

(9) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(10) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(11) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

1. Nell'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Le carni fresche e i prodotti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord possono essere spediti dal Regno Unito in forza dell'articolo 6, purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini dell'Export Certified Herds Scheme (programma per l'esportazione da allevamenti certificati: ECHS) provenienti da mandrie idonee ai fini dell'ECHS. Le carni fresche, se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.";

2. nell'allegato II, il punto 9 è sostituito dal seguente: "9. La macellazione degli animali idonei ai fini dell'ECHS avrà luogo in macelli che applicano la separazione temporale di cui all'articolo 6, paragrafo 4.";

3. l'allegato III è modificato come segue: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Le carni fresche e i prodotti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito possono essere spediti dal Regno Unito in forza dell'articolo 6, purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES), nati dopo il 1o agosto 1996. Le carni fresche, se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.";

b) Il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. La macellazione degli animali idonei ai fini del DBES avrà luogo in macelli che applicano la separazione temporale di cui all'articolo 6, paragrafo 4. La macellazione in Irlanda del Nord di animali idonei ai fini del DBES originari della Gran Bretagna, o viceversa la macellazione in Gran Bretagna di animali idonei ai fini del DBES originari dell'Irlanda del Nord, sono autorizzate soltanto se tutte le pertinenti informazioni sono disponibili."

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