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Document 32000R1434

Regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'importo del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

GU L 161 del 1.7.2000, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1434/oj

32000R1434

Regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'importo del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0059 - 0059


Regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione

del 30 giugno 2000

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'importo del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri.

(2) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78(3), prevede che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo le somme dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di zucchero che sarà smerciato durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi. Detta somma dei rimborsi prevedibili deve essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti.

(3) L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che l'importo mensile del rimborso è fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati. Per stabilire l'importo del contributo, occorre considerare l'importo del rimborso previsto per il 2000/2001.

(4) Il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che sono già immagazzinati all'inizio e alla fine del mese di cui trattasi. I quantitativi di zucchero comunitario immagazzinato ogni mese della campagna di commercializzazione 2000/2001 possono essere stimati sulla base delle scorte prevedibili all'inizio della campagna citata, della produzione mensile stimata e dei quantitativi probabilmente smaltiti per il consumo interno o esportati durante il medesimo mese. La somma delle scorte mensili medie durante la campagna di commercializzazione 2000/2001 può essere stimata a circa 86 milioni di tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco. La somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può quindi essere stimata a circa 283 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Il saldo prevedibile delle campagne di commercializzazione precedenti può essere valutato ad un importo positivo di 3 milioni di EUR. Le modalità d'applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero prevedono che il contributo è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco. Il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smaltito durante la campagna di commercializzazione 2000/2001 per il consumo interno o l'esportazione può essere stimato a circa 14 milioni di tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco. L'importo del contributo per lo zucchero comunitario è valutato a circa 2,00 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'importo del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato a 2,00 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4.

(3) GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8.

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