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Document 31998Y1112(01)
Interinstitutional agreement of 13 October 1998 on legal bases and implementation of the budget
Accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio
Accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio
GU C 344 del 12.11.1998, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; sostituito da 31999Y0618(02)
Accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio
Gazzetta ufficiale n. C 344 del 12/11/1998 pag. 0001 - 0004
ACCORDO INTERISTITUZIONALE del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio (98/C 344/01) 1. In virtù del sistema del trattato, per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi a qualsiasi azione comunitaria è necessaria l'adozione preliminare di un atto di base. Un «atto di base» è un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio. L'atto di base deve avere la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione (Entscheidung o Beschluß). Le raccomandazioni ed i pareri, così come le risoluzioni e le dichiarazioni, non costituiscono atti di base. 2. Possono tuttavia essere posti in esecuzione senza atto di base, nella misura in cui le azioni al cui finanziamento sono destinati rientrano nelle competenze della Comunità: a) i) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio soltanto per due esercizi finanziari. Il loro importo totale non può superare 32 milioni di euro; ii) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie destinate a preparare proposte in vista dell'adozione di future azioni comunitarie. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio solo per tre esercizi finanziari al massimo. Il procedimento legislativo dovrebbe concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso del procedimento legislativo, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva in quanto tale. L'importo totale delle nuove linee considerate non può superare 30 milioni di euro per esercizio finanziario e l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati in virtù di azioni preparatorie non può superare 75 milioni di euro. All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenterà una relazione sulle azioni contemplate ai punti i) e ii), in cui sono esposti l'obiettivo dell'azione, la valutazione dei risultati e il seguito previsto; b) gli stanziamenti relativi alle azioni di natura puntuale, o anche permanente, svolte dalla Commissione in virtù di compiti risultanti da sue prerogative a livello istituzionale diverse dal diritto d'iniziativa legislativa di cui alla lettera a), nonché in virtù di competenze specifiche conferitele direttamente dal trattato. Un elenco figura nell'allegato. Esso potrà eventualmente essere completato nella presentazione del progetto preliminare di bilancio, indicando gli articoli pertinenti e i relativi importi; c) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione in virtù della sua autonomia amministrativa. 3. Il presente accordo interistituzionale entra in vigore alla data della firma dei rappresentanti delle tre istituzioni. Esso si applica a decorrere da tale data per il seguito della procedura di bilancio 1999, nonché ai bilanci degli esercizi successivi, salvo denuncia da parte di una delle tre istituzioni. Hecho en Bruselas, el trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Udfærdiget i Bruxelles den trettende oktober nitten hundrede og otteoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôñåéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ. Done at Brussels on the thirteenth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight. Fait à Bruxelles, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Fatto a Bruxelles, addì tredici ottobre millenovecentonovantotto. Gedaan te Brussel, de dertiende oktober negentienhonderd achtennegentig. Feito em Bruxelas, em treze de Outubro de mil novecentos e noventa e oito. Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan. Som skedde i Bryssel den trettonde oktober nittonhundranittioåtta. Por el Parlamento Europeo For Europa-Parlamentet Für das Europäische Parlament Ãéá ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï For the European Parliament Pour le Parlement européen Per il Parlamento europeo Voor het Europees Parlement Pelo Parlamento Europeu Euroopan parlamentin puolesta För Europaparlamentet >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Consejo de la Unión Europea For Rådet for Den Europæiske Union Für den Rat der Europäischen Union Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò For the Council of the European Union Pour le Conseil de l'Union européenne Per il Consiglio dell'Unione europea Voor de Raad van de Europese Unie Pelo Conselho da União Europeia Euroopan unionin neuvoston puolesta För Europeiska unionens råd >RIFERIMENTO A UN FILM> Por la Comisión Europea For Europa-Kommissionen Für die Europäische Kommission Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ For the European Commission Pour la Commission européenne Per la Commissione europea Voor de Europese Commissie Pela Comissão Europeia Euroopan komission puolesta För Europeiska kommissionen >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO Elenco degli articoli dei trattati CE e CEEA che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche e che possono avere implicazioni finanziarie nella parte B (stanziamenti operativi) della sezione III - Commissione - del bilancio >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa al punto 2, lettera a), ii) La Commissione dichiara che si riserva di proporre di superare il massimale di 30 milioni di euro nel caso di circostanze esterne eccezionali.