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Document 31998R0495

Regolamento (CE) n. 495/98 del Consiglio del 23 febbraio 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese, modifica il regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda le misure antidumping istituite sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina, e chiude il procedimento riguardante le importazioni di ferro- silico-manganese originario del Brasile, del Sudafrica e della Russia

GU L 62 del 3.3.1998, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/495/oj

31998R0495

Regolamento (CE) n. 495/98 del Consiglio del 23 febbraio 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese, modifica il regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda le misure antidumping istituite sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina, e chiude il procedimento riguardante le importazioni di ferro- silico-manganese originario del Brasile, del Sudafrica e della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 03/03/1998 pag. 0001 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 495/98 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese, modifica il regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda le misure antidumping istituite sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina, e chiude il procedimento riguardante le importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile, del Sudafrica e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 4, e 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Disposizioni generali

(1) Con il regolamento (CE) n. 2413/95 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, del Sudafrica e dell'Ucraina. Le misure istituite consistono in dazi variabili corrispondenti alla differenza tra un prezzo minimo all'importazione per ogni paese interessato e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogni volta che quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

(2) Inoltre, la Commissione ha accettato gli impegni (3) offerti dagli esportatori sudafricani e ucraini. Tuttavia, successivamente, uno degli esportatori sudafricani ha ritirato il proprio impegno, rendendo necessaria la modifica delle misure definitive istituite dal regolamento (CE) n. 2413/95 mediante il regolamento (CE) n. 92/96 (4), e l'istituzione di un dazio variabile per la società in questione. Salvo indicazione contraria, l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure summenzionate è di seguito denominata «l'inchiesta iniziale».

(3) Nel regolamento (CE) n. 2413/95 il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare la situazione del mercato comunitario del ferro-silico-manganese a seguito dell'istituzione delle misure e, se del caso, ad avviare rapidamente un procedimento di riesame. Poiché gli indicatori economici disponibili hanno evidenziato che il prezzo di mercato per il prodotto in questione era diminuito del 13 % tra ottobre 1995 e agosto 1996, si è deciso di avviare un procedimento di riesame interinale delle misure per tutti i paesi interessati.

(4) A tale scopo, il 17 dicembre 1996 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura del riesame interinale del regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda il ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, del Sudafrica e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta (in prosieguo denominata «inchiesta di riesame») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «il regolamento di base»).

(5) Alla stessa data, è stata avviata un'inchiesta parallela (6) sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese (in prosieguo denominata «nuova inchiesta») a seguito di un reclamo depositato da Euroalliages, l'associazione che rappresenta i produttori comunitari di ferro-silico-manganese.

(6) Con il regolamento (CE) n. 1778/97 (7) (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

(7) Il presente regolamento contiene dunque le conclusioni definitive sia della nuova inchiesta che riguarda la Repubblica popolare cinese, sia dell'inchiesta di riesame relativa al Brasile, alla Russia, al Sudafrica e all'Ucraina. A causa della necessità di approfondire e dettagliare l'esame di alcuni punti sollevati in entrambi i casi, le indagini si sono protratte oltre il periodo normale di dodici mesi di cui agli articoli 6, paragrafo 9, e 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(8) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie ai fini di una decisione definitiva nelle due indagini.

2. Inchiesta di riesame

(9) La Commissione ha ufficialmente informato le società esportatrici brasiliane, russe, sudafricane e ucraine, oltre che gli importatori che si erano manifestati, i rappresentanti dei paesi esportatori e la società ricorrente dell'inchiesta iniziale, dell'apertura dell'inchiesta di riesame. Le parti direttamente interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni scritte ed alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata offerta la possibilità di essere sentite dalla Commissione. Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni scritte concernenti il loro punto di vista sulle conclusioni.

Per quanto riguarda l'inchiesta di riesame, la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti interessate di cui era a conoscenza e ha ricevuto risposte da parte di due società brasiliane, due sudafricane e due ucraine. La Commissione ha inoltre ricevuto una risposta da un importatore stabilito nel Regno Unito e legato ad una delle società sudafricane.

(10) Nell'ambito dell'inchiesta di riesame la Commissione ha proceduto a visite di controllo in loco presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari (interessati anche alla nuova inchiesta):

- Sadaci SA, Belgio

- Dunkerque Electrométallurgie (Dem), Francia

- Ferroatlántica SA, Spagna

- Hidro-Nitro SA, Spagna

- Fornileghe SpA, Italia

- Italghisa SpA, Italia

- Elettrosiderurgica Italiana SpA, Italia

b) produttori/esportatori brasiliani:

- Companhia Paulista de Ferro-Ligas (in prosieguo denominata «CPFL»)

- Sibra Electrosiderurgica Brasileira SA (in prosieguo denominata «Sibra»)

c) produttori/esportatori sudafricani:

- Samancor Limited (in prosieguo denominata «Samancor»)

- Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (in prosieguo denominata «Highveld»)

d) importatore associato ad un produttore/esportatore sudafricano

- Samancor International Ltd, London (in prosieguo denominato «SIL»).

(11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive nell'ambito dell'inchiesta di riesame. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati. Tali osservazioni sono state debitamente prese in considerazione e, se del caso, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3. Nuova inchiesta

(12) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie riguardanti le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(13) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive nell'ambito della nuova inchiesta riguardante la Repubblica popolare cinese. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati. Tali osservazioni sono state debitamente prese in considerazione e, se del caso, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

4. Periodo di inchiesta

(14) Per entrambe le indagini, il dumping è stato esaminato su un periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 settembre 1996 (in prosieguo denominato «periodo di inchiesta»). L'esame del pregiudizio e della probabilità del suo ripetersi ha coperto il periodo compreso tra gennaio 1993 e la fine del 1996. Sono stati utilizzati i dati reali relativi all'insieme dell'anno 1996. Ciò è stato, in via eccezionale, possibile perché l'inchiesta è stata avviata alla fine del 1996 e ha consentito un confronto su una base annua più precisa rispetto ad una eventuale estrapolazione dei dati a decorrere da un periodo di inchiesta di nove mesi. Tuttavia, i calcoli dettagliati della sottoquotazione e della vendita sottocosto sono stati basati sui dati riguardanti il solo periodo di inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(15) Il prodotto considerato nelle due indagini è il ferro-silico-manganese (in prosieguo denominato «FeSiMn») classificato al codice NC 7202 30 00. È utilizzato nell'industria siderurgica come disossidante e come legante. Si produce soprattutto a partire da minerali metalliferi di manganese e di silicio mescolati e portati a temperatura di fusione in un forno elettrico.

Il FeSiMn esiste in varie qualità, dimensioni granulari e pezzature. Nonostante le differenze, tutte le qualità e dimensioni sono state considerate come un solo prodotto, poiché le loro caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e i loro principali utilizzi sono simili.

(16) Durante l'inchiesta si è accertato che il prodotto di qualità standard rappresenta il 90 % del consumo comunitario di ferro-silico-manganese. Questo prodotto standard ha un tenore in manganese di almeno il 65 %, un tenore in silicio di almeno il 16 % (generalmente 17 %), un tenore in carbonio non superiore al 2 % (generalmente 1,8 %), un tenore in fosforo non superiore allo 0,25 % e un tenore in zolfo non superiore allo 0,04 %. Le sue dimensioni granulari sono comprese tra i 10 e i 200 mm. Il resto del consumo comunitario consiste nelle altre qualità (non standard), tra le quali il «FeSiMn a basso tenore in carbonio» (tenore massimo 0,10 %) e i «fini» o «chips» aventi dimensione granulare inferiore a 10 mm.

a) FeSiMn a basso tenore in carbonio

(17) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie nell'ambito della nuova inchiesta, alcune parti hanno argomentato che occorreva escludere il FeSiMn «a basso tenore in carbonio» dalla sfera d'applicazione delle misure. A tale riguardo va notato che, sebbene le diverse qualità ricomprese nella definizione di prodotto simile presentino leggere differenze, tutte possono essere considerate come un medesimo prodotto, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e hanno gli stessi utilizzi.

b) Estensione della definizione del prodotto considerato

(18) Durante le due indagini Euroalliages ha chiesto di estendere la definizione del prodotto considerato ai prodotti del codice NC ex 8111 00 11 (ossia «manganese greggio; polveri») ritenendo che tali prodotti fossero simili al FeSiMn importato con il codice NC 7202 30 00.

(19) Per approfondire l'esame della questione, Euroalliages è stata invitata a comunicare ulteriori dati e informazioni dettagliate sull'intercambiabilità dei due tipi di prodotto in questione. Tuttavia, Euroalliages non ha fornito, a giudizio della Commissione, sufficienti elementi di prova a sostegno della sua domanda.

Si è quindi concluso che non era opportuno estendere la definizione del prodotto.

(20) Di conseguenza, il prodotto considerato è lo stesso per il procedimento di riesame e nel regolamento provvisorio.

2. Prodotto simile

(21) Come nell'inchiesta iniziale, si è constatato che il FeSiMn prodotto e venduto nel mercato nazionale brasiliano e sudafricano e quello esportato da tali paesi presenta le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e ha gli stessi utilizzi di quello prodotto nella Comunità e può quindi essere considerato come un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22) Allo stesso modo, si è constatato che il FeSiMn esportato verso la Comunità dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese è sufficientemente simile non soltanto al FeSiMn prodotto dall'industria comunitaria, ma anche a quello prodotto e venduto nel mercato interno del Brasile, paese analogo utilizzato per stabilire il valore normale per le esportazioni dell'Ucraina e della Repubblica popolare cinese.

C. DUMPING

1. Brasile

a) Osservazioni preliminari

(23) Come nell'inchiesta iniziale, poiché le due società brasiliane che hanno collaborato sono collegate tra di loro (la CPFL è una consociata della Sibra), esse sono state considerate come un'unica entità giuridica ed economica.

b) Margine di dumping

(24) Si è stabilito che le due società che hanno collaborato non hanno esportato il prodotto interessato verso la Comunità durante il periodo di inchiesta; di conseguenza, è stato impossibile calcolare un margine di dumping per tali società.

(25) L'esame dei dati Eurostat ha rivelato che il Brasile ha esportato una quantità relativamente scarsa di FeSiMn (2 019 tonnellate) verso la Comunità durante il periodo di inchiesta (rispetto ad un consumo comunitario totale di circa 538 000 tonnellate). In Brasile vi è un altro produttore di FeSiMn conosciuto, al quale sono state, di conseguenza, attribuite tali importazioni nella Comunità. Per stabilire un margine di dumping per la società che non ha collaborato, è stato necessario utilizzare i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Nella fattispecie, è stato considerato che i dati disponibili più adeguati per stabilire il valore normale erano le vendite interne degli esportatori brasiliani che hanno collaborato, mentre per calcolare i prezzi all'esportazione ci si è riferiti ai dati Eurostat. Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione effettuato su questa base non ha rivelato l'esistenza di dumping.

2. Russia

(26) Una società stabilita in Russia, la Promsyrioimport, ha contattato la Commissione dopo l'apertura dell'inchiesta di riesame affermando di non avere esportato il prodotto considerato durante il periodo di inchiesta (cfr. punto 10). L'esame dei dati Eurostat ha rivelato che la Russia ha esportato soltanto una quantità minima di FeSiMn (25 tonnellate) verso la Comunità durante il periodo di inchiesta (rispetto ad un consumo comunitario totale di circa 538 000 tonnellate). In considerazione del volume trascurabile di queste importazioni, non è stato giudicato necessario né opportuno calcolare se queste esportazioni siano state effettuate in dumping.

3. Sudafrica

a) Valore normale

(27) L'inchiesta ha stabilito che il volume delle vendite interne di FeSiMn di uno dei produttori era sensibilmente superiore alle quantità esportate verso la Comunità nel corso del periodo di inchiesta. Di conseguenza, la condizione enunciata all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base riguardante la rappresentatività delle vendite interne rispetto alle vendite all'esportazione è stata soddisfatta.

Per quanto riguarda i prezzi, si è constatato che alcune operazioni commerciali effettuate sul mercato interno nel corso del periodo di inchiesta erano state effettuate a prezzi inferiori rispetto al prezzo unitario medio ponderato della società interessata per lo stesso periodo. In volume, queste vendite rappresentavano più del 20 %, ma meno del 90 % delle sue vendite totali a clienti indipendenti. Quindi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, tali vendite sottocosto non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del valore normale, essendo quest'ultimo stabilito sulla base delle sole vendite in attivo.

(28) Per quanto riguarda l'altro produttore, l'inchiesta ha rivelato che nel periodo di inchiesta questa società aveva esportato verso la Comunità soltanto FeSiMn di qualità non standard («chips»). Nel periodo di inchiesta «chips» di FeSiMn della stessa qualità erano state vendute anche sul mercato interno, ma in quantità insufficienti per soddisfare la condizione relativa alla rappresentatività delle vendite interne rispetto alle quantità esportate enunciata all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base al costo di produzione aumentato di un importo ragionevole corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita, ed ai profitti.

b) Prezzo all'esportazione

(29) L'inchiesta ha rivelato che, nel periodo coperto dall'inchiesta di riesame, una delle società aveva venduto FeSiMn alla Comunità tramite un importatore associato stabilito nel Regno Unito. In considerazione di tale associazione, si è concluso che i prezzi di vendita applicati da questa società al FeSiMn venduto al suo importatore associato nella Comunità non erano attendibili ai fini dello stabilimento del prezzo all'esportazione nella presente inchiesta. Quindi, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione di questa società è stato calcolato in base ai prezzi di vendita medi ponderati praticati dal suo importatore associato al primo cliente indipendente nella Comunità.

(30) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto, tra l'altro, delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e dei costi secondari e di un margine ragionevole per le spese di vendita, amministrative e generali, come pure per i profitti. Per quanto riguarda i profitti, è stato giudicato ragionevole applicare un margine del 3 % all'importatore associato. Questo margine è stato anche utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione della società nel corso dell'inchiesta iniziale.

(31) Per quanto riguarda l'altra società, il prezzo all'esportazione è stato stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero relativamente al prezzo realmente pagato o pagabile.

c) Confronto

(32) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono state debitamente prese in conto, sotto forma di adeguamenti, tutte le differenze sulla comparabilità dei prezzi in base a quanto affermato e dimostrato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10. A tale riguardo, sono stati effettuati adeguamenti per quanto riguarda il trasporto, le spese di imballaggio e il costo del credito.

(33) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale e il prezzo all'esportazione di ogni società sono state comparate in base alle rispettive medie ponderate, franco fabbrica e nella stessa fase commerciale.

d) Margine di dumping

(34) I margini di dumping così stabiliti, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria sono i seguenti:

- Samancor Limited: 0,0 %

- Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited: 0,0 %

(35) Non essendovi altri produttori di FeSiMn conosciuti in Sudafrica e tenuto conto delle conclusioni sulla probabilità di riapparizione del pregiudizio causato dai produttori di questo paese (cfr. punto 109), non è stato giudicato necessario calcolare un margine residuo di dumping.

4. Ucraina

Anzitutto, occorre sottolineare che due produttori esportatori ucraini, Nikopol Ferroalloy Plant (in prosieguo denominato «Nikopol») e Zaporozhye Ferro Alloys Plant (in prosieguo denominato «Zaporozhye») hanno risposto al questionario. Tuttavia, il secondo ha dichiarato di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo di inchiesta.

a) Paese analogo

(36) Le autorità ucraine hanno asserito che, ai fini della presente inchiesta di riesame, occorreva trattare l'Ucraina come un paese ad economia di mercato. A tale riguardo, si noti che l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio (8), dispone che le istituzioni comunitarie devono considerare l'Ucraina come un paese non avente un'economia di mercato nell'ambito dei procedimenti antidumping in generale e, dunque, ai fini della presente inchiesta.

(37) Di conseguenza, per calcolare il dumping è necessario comparare i prezzi all'esportazione dei produttori/esportatori ucraini ai prezzi o ai costi di un paese terzo a economia di mercato («paese analogo»). A tal fine, l'avviso di apertura del riesame intermedio prevedeva il Brasile o gli Stati Uniti come paese analogo adeguato. A tale riguardo, occorre ricordare che il Brasile è stato utilizzato come paese analogo per l'Ucraina anche in occasione dell'inchiesta iniziale.

(38) Tuttavia, poiché non era certo che i produttori brasiliani o americani avrebbero collaborato (ed al fine di non ritardare l'inchiesta in caso di mancata collaborazione), sono stati contattati anche produttori norvegesi e indiani per la determinazione del valore normale per l'Ucraina. Tuttavia, ad eccezione dei due produttori brasiliani che hanno collaborato, è stato impossibile ottenere una collaborazione sufficiente.

(39) Nel valutare se fosse adeguato e non irragionevole utilizzare il Brasile come paese analogo ai fini della presente inchiesta di riesame, sono stati considerati gli elementi seguenti:

- il Brasile è un grande paese ad economia di mercato dove la produzione e la vendita di FeSiMn è disciplinata dalle forze del mercato;

- il Brasile ha importato quantità non trascurabili di FeSiMn durante il periodo di inchiesta, dimostrando di essere un mercato aperto;

- si è constatato che quantità considerevoli prodotte in Brasile sono state vendute nel mercato interno durante il periodo di inchiesta non soltanto da parte delle due società che hanno collaborato, ma anche da parte di un altro produttore brasiliano, dimostrando l'esistenza di un mercato concorrenziale;

- nel periodo di inchiesta i produttori che hanno collaborato hanno venduto nel loro mercato interno quantità tali del prodotto in oggetto da poter essere considerate rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in confronto alle quantità esportate nella Comunità dall'Ucraina;

- i prodotti originari del Brasile e dell'Ucraina hanno caratteristiche fisiche, tecniche e applicazioni simili;

- le condizioni di accesso alle materie prime nei due paesi sono considerate comparabili.

(40) In base a quanto precede, il Brasile è stato scelto come paese analogo. Le due società ucraine che hanno collaborato hanno approvato la scelta del Brasile come paese analogo adeguato e nessun'altra parte interessata all'inchiesta di riesame ha formulato obiezioni in merito.

b) Trattamento individuale

(41) Nikopol e le autorità ucraine hanno asserito che, nella fattispecie, era logico applicare il trattamento individuale e stabilire un margine di dumping distinto per quest'impresa. L'inchiesta ha dunque mirato a stabilire se Nikopol è indipendente dallo Stato, giuridicamente e di fatto, in misura comparabile a quella di un paese ad economia di mercato; l'impresa è stata quindi invitata a rispondere a domande specifiche in materia di proprietà, di gestione e di controllo della propria politica commerciale.

(42) In base alle informazioni comunicate la società non è stata in grado di dimostrare, secondo quanto chiesto dalla Commissione, di essere sufficientemente indipendente dal controllo o dall'ingerenza dello Stato. Di conseguenza, la domanda di trattamento individuale non è stata accolta.

c) Valore normale

(43) Il valore normale dell'Ucraina è stato dunque determinato in base ai prezzi brasiliani praticati sul mercato interno durante normali operazioni commerciali.

d) Prezzo all'esportazione

(44) L'esame dei dati comunicati da Nikopol ha rivelato che il volume delle esportazioni di tale società nella Comunità ha rappresentato soltanto il 60 % circa dell'insieme delle importazioni nella Comunità provenienti dall'Ucraina nel periodo di inchiesta (in base ai dati Eurostat). Per quanto riguarda il restante 40 % (in prosieguo denominato «importazioni residue»), occorre ricordare che l'altro produttore ucraino di FeSiMn, Zaporozhye, aveva dichiarato di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo di inchiesta.

(45) Dall'esame dei dati dettagliati riguardanti le esportazioni forniti da Nikopol è emerso che tale società ha apparentemente assolto gli impegni assunti in occasione dell'inchiesta iniziale. L'altra società, Zaporozhye, ha presentato regolarmente alla Commissione relazioni riguardanti le sue vendite nella Comunità, in conformità ai termini dell'impegno. Queste relazioni hanno confermato che durante il periodo di inchiesta la società non ha esportato il prodotto in oggetto nella Comunità.

(46) In considerazione dell'apparente rispetto dei loro impegni da parte dei due produttori ucraini, si è concluso che società che non si erano manifestate durante l'inchiesta di riesame, stabilite in Ucraina o altrove, potrebbero aver commercializzato ed esportato nella Comunità FeSiMn d'origine ucraina.

(47) Per determinare il prezzo all'esportazione del FeSiMn originario dell'Ucraina sono stati utilizzati, da un lato, i dati comunicati da Nikopol; per quanto riguarda il considerevole volume di FeSiMn d'origine ucraina esportato nella Comunità da imprese che non hanno collaborato, è stato invece necessario stabilire il prezzo all'esportazione in base ai dati disponibili ritenuti più ragionevoli, nella fattispecie i dati Eurostat.

e) Confronto

(48) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo d'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, è stato debitamente tenuto conto, sotto forma di adeguamenti, di tutti i fattori che, secondo quanto è stato affermato e dimostrato, influivano sulla comparabilità dei prezzi. A tale riguardo, sono stati effettuati adeguamenti, se del caso, in materia di trasporto, assicurazione, costo del credito e differenze delle caratteristiche fisiche.

(49) L'adeguamento necessario per stabilire il valore normale in base al prezzo «fob porto, frontiera brasiliana» è stato calcolato utilizzando i costi medi di trasporto e di movimentazione tra gli impianti di produzione e i porti brasiliani nell'ambito delle loro vendite normali all'esportazione.

(50) Dato che i prodotti esportati da Nikopol sono consegnati reso frontiera comunitaria, i prezzi di vendita dichiarati sono stati adeguati per tener conto dei costi del trasporto e della movimentazione e riportati così a livello franco frontiera ucraina. Poiché il prezzo all'esportazione delle importazioni residue si riferiva al prezzo cif frontiera comunitaria quale registrato da Eurostat, è stato effettuato un adeguamento per quanto riguarda il trasporto e la movimentazione per riportarli a livello franco frontiera ucraina. L'importo dell'adeguamento è stato determinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, con riferimento ai dati forniti da Nikopol.

(51) Come nell'inchiesta originale per quanto riguarda Nikopol, è stato effettuato un adeguamento supplementare per tener conto di differenze nelle caratteristiche fisiche tra il prodotto brasiliano e quello ucraino, in considerazione del più elevato tenore in fosforo di quest'ultimo. Quest'adeguamento ha anche coperto, come nell'inchiesta iniziale, un importo corrispondente ai costi di frantumazione e di vagliatura sopportati nel paese analogo, ma non in Ucraina.

(52) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale stabilito per il paese analogo è stato comparato con il prezzo all'esportazione sulla base di una media ponderata.

f) Margine di dumping

(53) Su scala nazionale, il margine di dumping stabilito per l'Ucraina, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, ammonta al 10,4 %.

5. Repubblica popolare cinese

a) Trattamento individuale

(54) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, Glory Profit Development Limited (in prosieguo denominato «Glory Profit»), un commerciante con sede a Hong Kong, ha chiesto di beneficiare di un trattamento individuale per sé e/o per i suoi produttori associati nella Repubblica popolare cinese. Questa domanda non ha potuto essere accettata poiché sia Glory Profit che le società associate non hanno rispettato i termini precisati nei questionari. Inoltre, il trattamento individuale non può essere concesso ad un commerciante in grado di acquistare il prodotto oggetto dell'inchiesta presso qualsiasi produttore del paese interessato (cfr. punto 18 del regolamento provvisorio). In ogni caso, i produttori cinesi di FeSiMn associati a Glory Profit possono beneficiare del trattamento individuale perché non hanno collaborato all'inchiesta.

b) Osservazioni riguardanti il paese analogo e il valore normale

(55) Come precisato nel regolamento provvisorio, il Brasile è stato considerato il paese analogo ad economia di mercato più adeguato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Tuttavia, a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, un importatore che ha collaborato ha contestato la scelta del Brasile come paese analogo asserendo che i due produttori brasiliani di FeSiMn che hanno collaborato utilizzati per stabilire il valore normale appartengono ad una società mineraria brasiliana che possiede quote azionarie di un produttore europeo di FeSiMn. È stato asserito che il calcolo del valore normale del Brasile sarebbe influenzato dai prezzi dei trasferimenti interni del minerale metallifero di manganese tra i produttori di FeSiMn ed un'azionista.

(56) Tuttavia, si è considerato che questa situazione non è in contraddizione con le conclusioni del punto 22 del regolamento provvisorio che illustra in dettaglio le diverse ragioni per le quali il Brasile è considerato come un paese analogo adeguato per la Repubblica popolare cinese. Inoltre, occorre ricordare che il valore normale stabilito per il Brasile è basato sui prezzi di vendita interni brasiliani praticati nel corso di operazioni commerciali normali. Per di più, l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento che provi che la summenzionata partecipazione abbia influenzato i prezzi o i costi dei produttori brasiliani che hanno collaborato, poiché le vendite sono state effettuate in condizioni commerciali normali.

Si considera dunque che la scelta del Brasile come paese analogo per la Repubblica popolare cinese e il metodo di calcolo del valore normale sono adeguati e confermati ai fini delle misure definitive.

c) Prezzo all'esportazione

(57) Non essendo stato ricevuto alcun ulteriore commento, elemento o argomentazione in materia, le conclusioni del regolamento provvisorio per quanto riguarda il prezzo all'esportazione sono confermate.

d) Confronto

(58) Occorre ricordare che, per il regolamento provvisorio, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati confrontati nelle stesse condizioni di consegna (il prezzo all'esportazione stabilito al livello «FOB porto, frontiera cinese» è stato confrontato con il valore normale stabilito al livello «FOB porto, frontiera brasiliana»). Dopo l'entrata in vigore del regolamento provvisorio, i produttori cinesi che hanno collaborato hanno contestato gli adeguamenti effettuati per riportare i prezzi all'esportazione cinesi al livello fob porto, frontiera cinese.

(59) A tale riguardo, va notato che per stabilire i prezzi fob porto, frontiera cinese, è stato tenuto conto non soltanto dei prezzi e delle condizioni di vendita comunicati dalle parti che hanno collaborato ma anche, per i produttori/esportatori che non hanno collaborato, dei prezzi stabiliti in base ai dati disponibili.

(60) Dato che una parte delle operazioni effettuate dalle parti che hanno collaborato riguardavano il livello cif frontiera comunitaria, sono stati, quando necessario, effettuati adeguamenti per tener conto dei costi di trasporto e assicurazione. Si è inoltre osservato che alcune delle transazioni menzionate dalle parti che hanno collaborato erano state effettuate tramite commercianti stabiliti in paesi terzi. Le funzioni esercitate da tali commercianti sono state considerate simili a quelle di un commerciante che opera su commissione, cosicché si è ritenuto opportuno procedere ad un adeguamento che tenesse conto delle spese di vendita, amministrative e delle spese generali sostenute da tali commercianti, oltre che di un profitto ragionevole al fine di ottenere così un prezzo fob porto, frontiera cinese.

(61) Anche le operazioni attribuite alle società che non hanno collaborato sono state oggetto di adeguamenti. Come precisato nel Regolamento provvisorio, il prezzo all'esportazione delle società che non hanno collaborato è stato stabilito in base ai dati disponibili. A tale riguardo, si è ritenuto adeguato calcolare il prezzo all'esportazione in base ad un insieme rappresentativo delle importazioni meno costose rilevate per i principali commercianti che hanno collaborato (cfr. punto 26 del regolamento provvisorio). Poiché i prezzi all'importazione erano franco frontiera comunitaria, si è reputato opportuno effettuare un adeguamento al fine di tener conto dei costi di trasporto e assicurazione, inclusa una commissione per coprire le spese di vendita, amministrative e le altre spese generali sostenute dai commercianti, come pure di un margine di profitto ragionevole.

(62) A seguito delle osservazioni formulate dagli esportatori cinesi che hanno collaborato, la questione dell'adeguamento per le commissioni è stata riesaminata, poiché si è stabilito che solo una parte delle operazioni cinesi notificate dalle società che hanno collaborato è stata effettuata tramite commercianti in paesi terzi. Ciò ha portato ad una correzione proporzionale dell'adeguamento e, dunque, ad un prezzo all'esportazione fob porto, frontiera cinese, leggermente più elevato.

(63) Le società cinesi che hanno collaborato hanno anche contestato la pratica corrente delle istituzioni comunitarie consistente nel confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione al livello fob frontiera comunitaria nell'ambito di indagini antidumping che riguardano paesi non retti da un'economia di mercato. Tali società non hanno tuttavia proposto un altro livello o metodo di confronto.

Nonostante i commenti formulati dalle parti di cui sopra, si considera che il prezzo fob frontiera nazionale è, generalmente, il periodo migliore per garantire un confronto affidabile e non discriminatorio tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, poiché evita di utilizzare (o stimare) dati relativi ai costi per i paesi non aventi un'economica di mercato.

Di conseguenza, il metodo di confronto utilizzato nel regolamento provvisorio è confermato.

e) Margine di dumping

(64) Considerando quanto precede, in base ai calcoli effettuati il margine di dumping per la Repubblica popolare cinese risulta diminuito da un margine provvisorio del 26,1 % ad un margine definitivo del 25,7 %.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(65) I sei produttori comunitari che hanno sostenuto il nuovo reclamo sono gli stessi che collaborano all'inchiesta di riesame (cfr. punto 9). Oltre a questi, risulta che nella Comunità vi sono altri due produttori di FeSiMn. Anche uno di loro ha sostenuto il reclamo e ha collaborato pienamente all'inchiesta.

I summenzionati sette produttori che hanno collaborato rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria di FeSiMn. Quindi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta relativa al pregiudizio è stata basata sulla situazione economica di questi sette produttori, in prosieguo denominati «industria comunitaria».

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(66) Occorre ricordare che nel regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che le importazioni di FeSiMn originarie della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. Al fine di rispecchiare il fatto che il presente regolamento enuncia le conclusioni stabilite sia nella nuova inchiesta che nell'inchiesta di riesame, le conclusioni del regolamento provvisorio valide anche per l'inchiesta di riesame sono riportate in prosieguo. Tutte queste conclusioni sono confermate ai fini della determinazione definitiva, poiché non sono state contestate da alcuna delle parti.

2. Consumo comunitario

(67) Il consumo comunitario totale di FeSiMn è stato stabilito in base alle importazioni totali nella Comunità (statistiche Eurostat sulle importazioni) e alle vendite totali realizzate dall'industria comunitaria nel mercato della Comunità. Nessuna informazione affidabile è stata ottenuta del solo produttore comunitario che non ha sostenuto il reclamo. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, le sue vendite nel mercato della Comunità sono state trascurabili in confronto al consumo comunitario totale e, quindi, tale produttore non è stato preso in considerazione per la valutazione del pregiudizio.

(68) Tra il 1993 e il 1996, il consumo comunitario del prodotto in questione espresso in peso è aumentato di 32 887 tonnellate, cioè del 7 % mentre, nello stesso periodo, il consumo espresso in valore è aumentato del 25 %. La differenza tra queste due tendenze può giustificarsi con il fatto che un tipo di FeSiMn, a basso tenore in carbonio, ha una quotazione più alta rispetto alle varietà standard e che, nel periodo in esame, è stato importato nel mercato comunitario in quantità crescenti, in particolare dalla Norvegia.

3. Importazioni di FeSiMn nella Comunità

a) Opportunità del calcolo cumulativo

(69) In occasione dell'inchiesta iniziale la Commissione aveva concluso che ai fini dell'analisi del pregiudizio occorreva esaminare cumulativamente l'effetto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Brasile, dal Sudafrica, dalla Russia e dall'Ucraina. È stato considerato che i prodotto in questione è stato importato in notevole quantità da ciascuno dei paesi esportatori, che detiene una quota di mercato significativa e che è in concorrenza sia nei confronti degli altri esportatori, sia nei confronti del FeSiMn prodotto dall'industria comunitaria.

(70) La Repubblica popolare cinese e l'Ucraina hanno esportato quantità notevoli durante tutto il periodo considerato. Le importazioni dall'Ucraina sono addirittura aumentate nel 1996 rispetto al 1995. Tuttavia, la questione dell'opportunità del calcolo cumulativo delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina può essere lasciata in sospeso poiché, come illustrato in prosieguo, le importazioni cinesi, prese isolatamente, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria, mentre è molto probabile che il pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dall'Ucraina possa ripresentarsi in caso di abrogazione delle misure.

Per quanto riguarda le importazioni dal Brasile, dalla Russia e dal Sudafrica, in considerazione delle summenzionate conclusioni relative al dumping non è sembrato necessario cumulare l'analisi di queste importazioni con quelle provenienti dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese nell'ambito della presente inchiesta riguardante il pregiudizio.

b) Volume, valore e quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese

(71) In volume, le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese sono passate da circa 12 000 tonnellate nel 1993 a 75 400 tonnellate nel 1996, con un aumento del 526 %. Nello stesso periodo, il valore di queste importazioni è passato da circa 5,6 milioni di ECU a 33,5 milioni di ECU, ossia un aumento del 502 %.

In termini di quota di mercato rispetto al consumo totale, la penetrazione di mercato delle importazioni cinesi in dumping è quasi sestuplicata tra il 1993 e il 1996, passando dal 2,4 % del 1993 al 14 % del 1996, corrispondente ad un aumento del 488 %.

c) Prezzo delle importazioni oggetto di dumping

(72) Come precisato sopra, i dati analizzati ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi per la Repubblica popolare cinese si riferiscono al periodo d'inchiesta. A tal fine, il confronto è stato fatto tra i prezzi di vendita medi ponderati del paese esportatore interessato e i prezzi di vendita medi ponderati praticati dall'industria comunitaria del FeSiMn.

Nel regolamento provvisorio, la sottoquotazione dei prezzi è stata determinata a livello dell'utilizzatore finale. A seguito delle osservazioni formulate dagli importatori oltre che dai produttori/esportatori che hanno collaborato, il calcolo della sottoquotazione è stato riesaminato, poiché si è stabilito che la maggioranza delle importazioni cinesi è stata effettuata tramite commercianti stabiliti nella Comunità. Dato che una parte significativa delle vendite dell'industria comunitaria è stata effettuata nella stessa fase commerciale, sono state utilizzate queste operazioni per garantire la comparabilità dei prezzi.

(73) Su questa base e secondo il metodo già applicato nella fase provvisoria, il confronto ha rivelato, per la Repubblica popolare cinese, un margine medio ponderato di sottoquotazione dei prezzi pari al 6,5 % del prezzo di vendita. Si tratta di un margine notevole tenuto conto del blocco dei prezzi di cui l'industria comunitaria ha sofferto per molti anni (cfr. punto 54 del regolamento provvisorio).

4. Situazione dell'industria comunitaria

(74) Per valutare pienamente l'evoluzione dei diversi indicatori di pregiudizio, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi per quanto riguarda il periodo dal 1994 in poi:

- l'industria comunitaria ha dovuto far fronte ad un aumento della domanda di acciaio mediante adeguamenti del livello di produzione;

- le misure antidumping attualmente in vigore per l'Ucraina, la Russia, il Brasile e il Sudafrica assumono, a seconda dei diversi produttori/esportatori, la forma di impegni di prezzo o di dazi variabili basati su prezzi minimi; occorre tener conto dell'incidenza particolare di questo tipo di misura in occasione dell'analisi di alcuni fattori di pregiudizio per il periodo posteriore al 1994.

a) Produzione, capacità e utilizzo delle capacità

(75) La produzione comunitaria totale di FeSiMn è passato da circa 189 600 tonnellate nel 1993 a 249 100 tonnellate nel 1996, ovvero un aumento del 31 %. La capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile durante il periodo d'inchiesta. In base ad una stima della capacità normalmente attribuita dai produttori comunitari alla produzione di FeSiMn, la capacità installata è rimasta immutata tra il 1993 e il 1996. Di conseguenza, il tasso di utilizzo della capacità è aumentato, passando dal 48 % al 64 %, in linea con l'aumento della produzione. Tuttavia, nonostante quest'aumento, il tasso di utilizzo della capacità rimane ad un livello molto basso.

b) Riserve

(76) Le riserve sono aumentate dell'88 %, passando da circa 29 400 tonnellate nel 1993 a 55 300 tonnellate nel 1996 (cfr. punto 46 del regolamento provvisorio).

c) Vendite

(77) Il volume delle vendite realizzate nella Comunità dall'industria comunitaria è aumentato del 21 %, passando da 164 500 tonnellate circa nel 1993 a 199 300 tonnellate nel 1996.

Espresse in valore, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate del 38 %, passando da circa 70,5 millioni di ECU nel 1993 a 97,4 millioni di ECU nel 1996.

(78) L'aumento delle vendite, tanto in volume che in valore, deve essere visto nel contesto dell'aumento del consumo e dei prezzi di vendita. L'industria comunitaria, dunque, ha ottenuto qualche vantaggio da questa situazione positiva del mercato. Tuttavia, la sua redditività resta negativa (cfr. punto 55 del regolamento provvisorio e punto 82 del presente regolamento).

d) Quota di mercato

(79) La quota di mercato in volume è aumentata del 14 %, passando dal 32,5 % nel 1992 al 37 % nel 1996. Quest'aumento è stato registrato tra il 1995 e il 1996, vale a dire dopo l'istituzione delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla Russia, dall'Ucraina, dal Brasile e dal Sudafrica. Occorre tuttavia precisare che tale aumento non ha consentito all'industria comunitaria di riprendere il posto che occupava prima delle importazioni pregiudizievoli in dumping provenienti dai summenzionati quattro paesi.

(80) È stata analizzata anche la quota di mercato in base al valore. I risultati sono simili a quelli riguardanti la quota di mercato in volume, nel senso che l'industria comunitaria ha guadagnato quote di mercato (dal 32,6 % al 36,1 % ossia un aumento dell'11 %). È opportuno ricordare che tra il 1995 e il 1996 la quota di mercato in valore dell'industria comunitaria è diminuita del 2 %.

e) Prezzo di vendita medio e evoluzione dei prezzi

(81) Il prezzo di vendita medio del FeSiMn venduto dal'industria comunitaria tra il 1993 e il 1994, data dell'istituzione delle misure antidumping contro le importazioni provenienti dalla Russia, dall'Ucraina, dal Brasile e dal Sudafrica, è aumentato del 12 %. Tra il 1994 e il 1995 i prezzi sono aumentati ancora del 2 % prima di stabilizzarsi tra il 1995 e il 1996.

L'inchiesta ha dimostrato che la pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping ha impedito all'industria comunitaria di allineare i prezzi di vendita ai costi relativi. Nonostante l'aumento del 14 % registrato nel periodo considerato, i prezzi sono dunque stati fortemente repressi.

f) Redditività

(82) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite, indicava una perdita del 27 % nel 1993 e del 9 % nel 1994. Il relativo miglioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria è proseguito fino al 1995, quando le perdite sono state del 3 %. La redditività dell'industria comunitaria è nuovamente peggiorata nel 1996, con un aumento delle perdite (fino al 7 %) nonostante l'aumento dei prezzi e delle quantità vendute.

g) Occupazione

(83) Tra il 1993 e il 1996 nell'industria comunitaria l'occupazione è diminuita dell'11 %.

5. Conclusione finale sul pregiudizio

(84) Come già precisato al punto 57 del regolamento provvisorio, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata tra il 1993 e il 1995. Tuttavia, quest'evoluzione positiva dev'essere vista nel'ambito delle misure istituite sulle importazioni provenienti da Brasile, Sudafrica, Russia e Ucraina.

(85) L'industria comunitaria ha registrato un aumento delle vendite, della produzione e dei prezzi, ha guadagnato quote di mercato ed ha migliorato la propria redditività, riuscendo a passare da una situazione gravemente deficitaria nel 1993 (-27%) a perdite del 3 % nel 1995. Tuttavia, la situazione dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata tra il 1995 e il 1996 (reddività -7 %).

(86) In considerazione di quanto precede, ai fini delle misure definitive si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi degli articoli 3 e 11 del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni cinesi

(87) Nonostante l'aumento del 7 % del consumo comunitario tra il 1993 e il 1996, l'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese ha consentito a quest'ultima di aumentare la propria quota di mercato totale dal 2,4 % nel 1993 al 14 % nel 1996, ossia un aumento di 11,6 punti percentuali, con un picco del 21,5 % nel 1995.

In compenso, la quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 32,5 % nel 1992 al 37 % nel 1996, ovvero una progressione di 4,5 punti percentuali. Quest'aumento è stato registrato tra il 1995 e il 1996, vale a dire dopo l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni provenienti da Russia, Ucraina, Brasile e Sudafrica e non riflette affatto la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria prima delle pratiche di dumping pregiudizievole (cfr. punto 50 del regolamento provvisorio).

(88) Inoltre, per la Repubblica popolare cinese è stata constatata una forte sottoquotazione, mentre i prezzi delle importazioni ucraine corrispondono esattamente ai prezzi fissati negli impegni. Occorre ricordare che, al punto 75 del regolamento provvisorio, la Commissione ha temporaneamente concluso che le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese causavano un pregiudizio notevole.

(89) A tale proposito, i produttori/esportatori cinesi hanno affermato che le importazioni cinesi non hanno causato pregiudizi notevoli all'industria comunitaria. Essi hanno inoltre asserito che nel 1993 i prezzi delle importazioni cinesi erano superiori ai prezzi brasiliani, russi, sudafricani e ucraini. Essi hanno inoltre asserito che, nel tentativo di guadagnare quote di mercato comunitario, avevano diminuito i loro prezzi in modo da allinearli a quelli dei quattro altri paesi esportatori. A loro giudizio, le importazioni provenienti dalla Cina non hanno dettato l'evoluzione dei prezzi nel mercato comunitario.

La Commissione ha riesaminato le proprie conclusioni ed ha stabilito che, tra il 1993 e il 1994, le importazioni cinesi in dumping erano aumentate del 260 % dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale riguardante il Brasile, la Russia, il Sudafrica e l'Ucraina. Sembra che nel 1994, a causa dell'incertezza sui risultati dell'inchiesta antidumping, gli esportatori cinesi abbiano tratto vantaggio dal fatto che alcuni utilizzatori iniziavano a cercare nuove fonti di approvvigionamento di FeSiMn a buon mercato.

Si è stabilito che già nel 1994 i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori ai prezzi medi del FeSiMn originario del Sudafrica e del Brasile. È opportuno ricordare che il primo regolamento provvisorio è stato adottato nel dicembre 1994 e che l'effetto delle misure era atteso per il 1995. Nel 1996 i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori a quelli dei quattro paesi interessati, causando un persistente abbattimento dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

(90) La prevista ripresa dell'industria comunitaria è stata dunque fortemente ostacolata dalla combinazione, da un lato, di un debole aumento in volume e dei prezzi bassi delle importazioni cinesi in dumping nel 1994 e, dall'altro, dal forte aumento del volume di tali importazioni nel 1995 e 1996. La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è passata dal 2,4 % nel 1993 al 7,9 % nel 1994 e al 21,5 % nel 1995. Nel 1996 le importazioni provenienti dalla Cina hanno perso il 7 % della loro quota di mercato per i motivi illustrati al punto 72 del regolamento provvisorio.

In considerazione di quanto sopra esposto, le argomentazioni cinesi devono essere respinte.

(91) Di conseguenza, si conclude che le importazioni provenienti dalla Cina hanno avuto sulla situazione dell'industria comunitaria un effetto negativo che può essere considerato notevole.

2. Effetti dovuti a fattori diversi

Norvegia

(92) I produttori/esportatori cinesi hanno inoltre asserito che il pregiudizio causato all'industria europea era dovuto alle importazioni di FeSiMn originario della Norvegia e non alle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

In questo contesto, è opportuno notare che la quota di mercato delle importazioni di FeSiMn norvegese è diminuita, passando dal 34,4 % nel 1993 al 29,1 % nel 1996 e che (secondo dati Eurostat) tra il 1993 e il 1996 il prezzo medio del FeSiMn norvegese nel mercato comunitario è sempre stato superiore ai prezzi praticati dalla Cina, dall'industria comunitaria e da tutti gli altri paesi esportatori (cfr. punti 69 e 70 del regolamento provvisorio).

In tali circostanze, si ritiene poco probabile che le importazioni provenienti dalla Norvegia siano responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Di conseguenza, queste argomentazioni e allegazioni vanno respinte.

3. Conclusione

(93) Poiché dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie non sono state presentate altre argomentazioni in ordine alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e alla luce delle considerazioni suesposte si conclude che, sebbene altri fattori abbiano potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'elevato volume e i bassi prezzi delle importazioni di FeSiMn originarie della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria. Questa conclusione tiene anche conto dell'analisi dell'effetto delle importazioni dai paesi interessati dalle indagini di riesame come stabilito nel punto 68 del regolamento provvisorio.

G. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO (PER QUANTO RIGUARDA I PAESI OGGETTO DEL RIESAME INTERMEDIO)

1. Osservazioni preliminari

(94) In limine, occorre sottolineare che le misure definitive istituite precedentemente dal regolamento (CE) n. 2413/95 avrebbero di norma dovuto eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole per l'industria comunitaria. Per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina, a prescindere dal fatto che il pregiudizio risultante da queste importazioni sia stato o meno confermato, occorre prevedere le conseguenze dell'abrogazione o di una modifica delle misure attualmente in vigore nei confronti di questo paese. Lo stesso dicasi per le importazioni provenienti dal Brasile, dal Sudafrica e dalla Russia per le quali non è stato accertato nessun dumping.

2. Brasile

(95) L'esame delle informazioni fornite ha rivelato che i due esportatori che hanno collaborato:

- durante il periodo di inchiesta avevano un tasso molto elevato di utilizzo della capacità produttiva (e, di conseguenza, una capacità residua limitata);

- avevano aumentato il volume delle vendite nel mercato interno (11 % tra il 1995 e il periodo di inchiesta);

- avevano aumentato sensibilmente le esportazioni verso mercati diversi dalla Comunità (oltre il 40 % tra il 1995 e il periodo di inchiesta).

(96) In base a quanto precede, dalle conclusioni della presente inchiesta risulta chiaramente che, dopo l'istituzione delle misure antidumping da parte della Comunità al termine dell'inchiesta iniziale, le due società brasiliane si sono rivolte ai mercati non comunitari nei quali i loro prodotti hanno quotazioni più elevate di quelle del FeSiMn venduto nella Comunità. Si è anche constatato che i prezzi di vendita di tali esportazioni non comunitarie erano superiori al costo di produzione unitario sostenuto da questi produttori durante il periodo di inchiesta.

Euroalliages ha tuttavia espresso dubbi in merito alla capacità non utilizzata disponibile ed ha asserito che, in mancanza di misure, i produttori abbandonerebbero la produzione di silicio-metallo a favore del FeSiMn. È opportuno ricordare che la Commissione ha valutato la situazione in base a dati reali sulla produzione del FeSiMn verificati presso le imprese interessate. Sebbene, in teoria, un'impresa possa sempre passare da un tipo di produzione ad un altro, nessun elemento di prova e nessuna indicazione lasciano intendere, nella fattispecie, che i produttori brasiliani potrebbero abbandonare gli acquirenti di silicio-metallo per aumentare la loro quota nel mercato comunitario del prodotto considerato, soprattutto tenendo conto dei prezzi del FeSiMn in altri mercati. Quindi, l'argomentazione addotta da Euroalliages non ha potuto essere accettata.

(97) È stato anche tenuto conto del fatto che, nel dicembre 1994, gli Stati Uniti d'America hanno istituito dazi antidumping del 64,93 % sulle importazioni di FeSiMn delle due società brasiliane in questione. A seguito di un riesame delle misure, le autorità americane hanno aumentato il dazio all'80,54 % nel gennaio 1997. Vista la consistenza di questa aliquota, è stato giudicato necessario considerare se, in caso di abrogazione o di modifica delle misure attualmente in vigore nella Comunità, il FeSiMn prima esportato verso gli Stati Uniti verrebbe indirizzato verso la Comunità.

(98) A tale riguardo, va notato che le prime misure americane sono state istituite contemporaneamente ai provvedimenti comunitari provvisori, nel dicembre 1994. Poiché l'aliquota del dazio istituito dagli Stati Uniti era quasi il doppio di quella della Comunità, ci si sarebbe potuti attendere, già all'epoca, che una certa quantità del FeSiMn prima venduto agli Stati Uniti fosse dirottato verso la Comunità. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che ciò non è avvenuto.

(99) L'inchiesta ha invece rivelato che, a seguito dell'istituzione delle misure da parte della Comunità, le società che hanno collaborato non hanno più esportato verso il mercato comunitario. Inoltre, i produttori non hanno effettuato alcuna vendita all'esportazione negli Stati Uniti nel 1994 e nel 1996 e pochissime nel 1995. Visto il tasso elevato di utilizzo delle capacità e il fatto che questi produttori hanno aumentato le loro vendite con profitto in Brasile e in diversi altri paesi terzi, è ragionevole concludere che i dazi antidumping istituiti dagli Stati Uniti nei confronti dei due produttori che hanno collaborato non costituiscano un rischio significativo per la Comunità in termini di deviazioni di traffico.

(100) Di conseguenza si è concluso che, in caso di abrogazione delle misure istituite dalla Comunità al termine dell'inchiesta iniziale, il ripetersi del dumping pregiudizievole ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da parte delle due società brasiliane che hanno collaborato è improbabile.

(101) Per quanto riguarda le capacità disponibili dell'impresa o delle imprese brasiliane che non hanno collaborato, Euroalliages ha asserito che in caso di abrogazione delle misure queste imprese esporterebbero notevoli quantità di FeSiMn nella Comunità.

(102) Occorre ricordare che nel periodo di inchiesta i produttori brasiliani che non hanno collaborato hanno esportato soltanto modeste quantità di FeSiMn nella Comunità, a prezzi non oggetto di dumping (queste esportazioni erano pari allo 0,4 % del consumo comunitario totale).

Di conseguenza, considerate queste particolari circostanze e visto il comportamento tenuto da queste imprese, si conclude che è poco probabile che il dumping pregiudizievole si ripeterebbe in caso di abrogazione delle misure antidumping residue attualmente in vigore nei confronti del Brasile.

3. Russia

(103) Per valutare il rischio del ripetersi del dumping pregiudizievole in caso di abrogazione delle misure attualmente in vigore nei confronti della Russia, occorre tener conto della struttura degli scambi tra la Russia e la Comunità durante l'inchiesta ed il periodo che l'ha preceduto.

A tale riguardo, occorre ricordare che la Comunità ha importato soltanto 25 tonnellate di FeSiMn russo durante il periodo di inchiesta, corrispondenti ad una quota trascurabile del mercato comunitario. Inoltre, la quota di mercato comunitario detenuta dalla Russia è rimasta molto modesta negli ultimi anni, pari allo 0,005 % nel periodo di inchiesta e nel 1996.

(104) In base a questi dati e in mancanza di informazioni divergenti sulle tendenze economiche, si conclude che è improbabile che il dumping pregiudizievole delle esportazioni provenienti dalla Russia si ripeta in caso di abrogazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure attualmente in vigore.

4. Sudafrica

(105) Occorre anzitutto ricordare che durante il periodo di inchiesta non è stata riscontrata alcuna pratica di dumping per quanto riguarda i due produttori sudafricani. È stata analizzata la struttura produttiva e commerciale di ciascuna società e si è valutata l'eventualità di un ritorno sul mercato comunitario di FeSiMn di origine sudafricana in dumping in quantità notevoli e a prezzi pregiudizievoli.

(106) Si noti che il Sudafrica esporta tradizionalmente circa l'80 % della sua produzione totale. Per quanto riguarda le vendite interne, l'analisi ha rivelato che i volumi di vendita di FeSiMn dei due produttori sono calati del 18 % tra 1993 e il periodo di inchiesta tuttavia, una ripresa di queste vendite è stata registrata durante il periodo di inchiesta. Dai dati comunicati risulta inoltre che tra il 1993 e il periodo di inchiesta il volume delle esportazioni di FeSiMn nella Comunità di queste due società è diminuito gradualmente fino a raggiungere un livello talmente basso da tradursi in una quota di mercato trascurabile (ovvero dal 3 % nel 1993 allo 0,4 % durante il periodo di inchiesta).

(107) Parallelamente, un aumento dell'11,3 % del volume delle esportazioni di FeSiMn sudafricano a destinazione di altri mercati (diversi da quello comunitario) è stato registrato tra il 1993 e il periodo di inchiesta. Se ne deduce che la diminuzione dei volumi di FeSiMn precedentemente venduti nel mercato interno sudafricano e nella Comunità è stata compensata dall'aumento delle vendite in altri mercati. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, si è stabilito che i prezzi di vendita medi delle due società sono aumentati in tutti i mercati tra il 1993 e il periodo di inchiesta. Se quest'aumento dei prezzi medi è stato, nell'insieme, modesto nel mercato interno sudafricano, è stato più pronunciato per le vendite destinate alla Comunità e agli altri mercati d'esportazione. In alcuni casi, i prezzi medi sono aumentati di oltre il 50 % tra il 1993 e il periodo di inchiesta. Per quanto riguarda il solo periodo di inchiesta, si è anche constatato che le esportazioni realizzate dalle due società nei mercati non comunitari sono state effettuate a prezzi remunerativi e, comunque, più elevati di quelli delle loro esportazioni di FeSiMn nella Comunità.

(108) Si è anche constatato che il tasso di utilizzo della capacità produttiva residua delle due società nel periodo di inchiesta lascerebbe loro un margine relativamente limitato per produrre (eventualmente) quantità supplementari di FeSiMn destinate alla Comunità.

A tale riguardo, in base ad una pubblicazione professionale Euroalliages ha contestato questa conclusione. Occorre tuttavia notare che la Commissione ha verificato i dati relativi alla capacità che le sono stati comunicati e ha basato la sua valutazione sui dati reali relativi al periodo di inchiesta.

(109) Tenuto conto dei fattori summenzionati si ritiene improbabile che, in caso di abrogazione delle misure, le due società sudafricane in questione esporterebbero in dumping quantità significative di FeSiMn nella Comunità a prezzi pregiudizievoli. Si conclude dunque che il dumping pregiudizievole praticato dai due soli esportatori sudafricani non dovrebbe ripetersi qualora le misure istituite dalla Comunità al termine dell'inchiesta iniziale fossero abrogate.

5. Ucraina

(110) Occorre inizialmente ricordare che le importazioni nella Comunità di FeSiMn ucraino hanno rappresentato circa il 4 % del consumo comunitario totale, ossia una quota di mercato non trascurabile. Inoltre, nel periodo in cui erano in vigore le misure antidumping, i prezzi delle importazioni ucraine, sebbene non pregiudizievoli, sono stati oggetto di dumping.

(111) Dall'esame delle risposte ai questionari della Commissione trasmesse dalle due società ucraine che hanno collaborato si evince che queste hanno una capacità di produzione annuale superiore a 1 300 000 tonnellate di FeSiMn e che, all'attuale livello di produzione, essi hanno un'enorme capacità produttiva inutilizzata. Infatti, i dati comunicati indicano che, mentre la capacità installata è rimasta relativamente stabile tra il 1993 e il periodo di inchiesta, la produzione è diminuita, passando da oltre 700 000 tonnellate nel 1993 a circa 557 000 tonnellate nel periodo di inchiesta. Nell'insieme, in Ucraina il tasso di utilizzo della capacità è dunque molto scarso e, nel periodo di inchiesta, era intorno al 42 %.

(112) Per quanto riguarda i volumi di vendita, l'esame dei dati forniti dai due esportatori mostra che il volume delle loro vendite interne è diminuito di oltre il 37 % tra il 1993 e il periodo di inchiesta. Le vendite all'esportazione verso la Comunità sono diminuite di quasi il 60 % durante lo stesso periodo, mentre nei mercati non comunitari il calo delle vendite ha superato di poco il 17 %. La diminuzione sull'insieme dei mercati (interno e esportazione) è stata di circa il 23 %.

(113) Tenuto conto di questa situazione, è chiaro che i produttori ucraini devono riportare il loro tasso di utilizzo della capacità al livello precedente aumentando considerevolmente la produzione e, dunque, il volume delle vendite. Vista la caduta della domanda sul loro mercato interno registrata in questi ultimi anni, si direbbe che l'unica soluzione possibile consista nell'aumento delle vendite all'esportazione. Sebbene sia possibile che gli esportatori ucraini cerchino di sviluppare le loro esportazioni destinate ad altri mercati, non comunitari (come hanno fatto i produttori brasiliani e sudafricani), si ritiene più probabile che, qualora venissero abrogate le misure in vigore che li riguardano, essi tenterebbero di riconquistare le quote di mercato comunitario perse. Questa conclusione è confermata sia dalla vicinanza geografica tra il mercato ucraino e quello comunitario, sia dal fatto che la Comunità acquista da tempo FeSiMn ucraino.

(114) Considerando i fattori suesposti si conclude che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, il ripetersi del dumping pregiudizievole sarebbe molto probabile.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(115) Poiché sia la nuova inchiesta antidumping che l'inchiesta di riesame si riferiscono al mercato comunitario del FeSiMn, l'esame dell'interesse della Comunità è comune per i due procedimenti. Tale analisi ha mirato a determinare l'incidenza dell'eventuale istituzione delle misure per tutte le parti interessate dai due procedimenti. Si noti inoltre che, in considerazione del calendario dell'inchiesta di riesame, è stato possibile, con la cooperazione delle parti interessate, stabilire, nell'ambito dell'inchiesta di riesame, l'incidenza reale delle misure antidumping applicabili dal 1995 alle importazioni provenienti da Brasile, Sudafrica, Russia e Ucraina.

(116) A tale riguardo occorre ricordare che il punto 76 e seguenti del regolamento provvisorio contenevano un'analisi degli interessi di tutte le diverse parti, compresa l'industria comunitaria, gli importatori/commercianti e le industrie utilizzatrici a valle. In base alle informazioni disponibili al momento del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che non vi era alcun evidente motivo di non eliminare la distorsione degli scambi causata dal dumping pregiudizievole. In particolare, si è concluso che gli eventuali effetti sull'industria utilizzatrice sarebbero stati minimi.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(117) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio le parti interessate non hanno formulato alcuna osservazione suscettibile di invalidare le conclusioni.

3. Incidenza sugli utilizzatori

(118) Come precisato al punto 81 del regolamento provvisorio, la principale industria utilizzatrice del prodotto considerato è l'industria siderurgica. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, due associazioni di utilizzatori e un utilizzatore hanno osservato che l'istituzione di misure nei confronti della Repubblica popolare cinese comporterebbe un aumento sensibile del costo di produzione dei prodotti siderurgici. Tuttavia, in mancanza di prove fattuali, non è stato possibile effettuare una più approfondita e dettagliata analisi degli effetti che avrebbe, sugli utilizzatori, l'istituzione o meno di misure.

(119) Le conclusioni del regolamento provvisorio che stabiliscono che un dazio del 10 % determinerebbe per gli utilizzatori un aumento del costo di produzione limitato allo 0,1 % sono confermate ai fini delle misure definitive.

(120) È stato anche asserito che l'istituzione di misure antidumping definitive sul FeSiMn potrebbe minacciare la competitività dell'industria comunitaria dell'acciaio inossidabile. La Commissione ha esaminato tale allegazione ed è giunta alla conclusione che il FeSiMn necessario a fini di esportazione può entrare nella Comunità esente da dazio nell'ambito del regime del perfezionamento attivo. Un utilizzatore, che importa FeSiMn dal Sudafrica, ricorre del resto a questo regime.

(121) Un utilizzatore ha asserito che non è nell'interesse della Comunità istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di FeSiMn d'origine cinese, poiché l'industria comunitaria non può garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato della Comunità.

Per quanto riguarda la concorrenza nel mercato della Comunità, le industrie utilizzatrici e gli altri operatori economici hanno sempre beneficiato di una vasta gamma di fonti di approvvigionamento come complemento dell'industria comunitaria. Anche dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive sulle importazioni di FeSiMn originario della Cina gli utilizzatori potranno continuare a rifornirsi presso altri paesi terzi. Inoltre, le importazioni in provenienza dalla Cina non saranno escluse dal mercato comunitario. Le misure antidumping elimineranno semplicemente le distorsioni provocate dal dumping pregiudizievole e consentiranno ai produttori comunitari di far fronte alla concorrenza di tali importazioni.

(122) Su questa base, il Consiglio conferma la conclusione secondo la quale, di norma e in mancanza di osservazioni circostanziate da parte degli utilizzatori, le misure avrebbero su questi ultimi un'incidenza trascurabile.

4. Conclusione

(123) Alla luce di quanto precede, la conclusione provvisoria esposta al punto 85 del regolamento provvisorio, ovvero che è nell'interesse della Comunità adottare misure antidumping, è confermata.

I. MISURE DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(124) Al fine di determinare il livello di dazio sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria è stato necessario, inizialmente, calcolare un livello di prezzo che consenta all'industria comunitaria di coprire i propri costi e di realizzare un profitto ragionevole (in prosieguo denominato «livello di eliminazione del pregiudizio»).

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398R0495.1

La determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio è stata riesaminata rispetto alla fase provvisoria e si è constatato che era ragionevole aggiungere al costo di produzione medio ponderato dell'industria comunitaria un margine di profitto sul fatturato del 5 % ai fini della determinazione definitiva, in ragione, in particolare, della scarsa necessità di nuovi investimenti, della relativa semplicità del prodotto e della limitatezza dei costi di ricerca e sviluppo.

Il livello di eliminazione del pregiudizio, debitamente calcolato per tener conto delle differenze tra i canali di distribuzione, è stato in seguito confrontato con i prezzi all'esportazione medi ponderati del FeSiMn originario dei paesi esportati interessati su base cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto.

(125) Il confronto ha evidenziato i seguenti margini di dumping, espressi in percentuale rispetto al prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria:

a) Ucraina

L'inchiesta ha confermato che, grazie alle misure attualmente applicabili, i prezzi ucraini all'esportazione non sono pregiudizievoli.

b) Repubblica popolare cinese

Il margine di pregiudizio è dunque fissato al 14,2 %.

(126) In mancanza di osservazioni supplementari su questo punto, il Consiglio conferma la summenzionata determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio.

2. Dazio definitivo

a) Ucraina

(127) Ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio di cui al punto 124, il prezzo minimo stabilito negli impegni precedentemente assunti dai due esportatori ucraini che hanno collaborato deve rimanere immutato e continuare ad essere considerato operativo. Tuttavia, questi impegni si applicano soltanto al FeSiMn prodotto, esportato e direttamente fatturato dalle due società al primo cliente indipendente nella Comunità. Il FeSiMn d'origine ucraina esportato mediante altri canali verso la Comunità deve dunque essere sottoposto al dazio residuo attualmente in vigore.

(128) Per quanto riguarda il dazio residuo occorre, vista la mancanza di collaborazione (cfr. punto 44 e seguenti), mantenere in vigore la misura, ma sotto forma di dazio specifico. Si ritiene che questo tipo di misura contribuirà alla stabilità del mercato. Su questa base, la misura residua istituita nei confronti dell'Ucraina consisterà in un dazio specifico di 150 ECU per tonnellata di prodotto.

b) Repubblica popolare cinese

(129) Dato che, a seguito della revisione del livello di eliminazione del pregiudizio, il margine di pregiudizio resta inferiore al nuovo margine di dumping stabilito (cfr. punti 64 e 127 del presente regolamento), i dazi antidumping definitivi devono basarsi sul margine di pregiudizio. Per quanto riguarda la forma del dazio definitivo si considera che, a causa della struttura propria delle economie statali, gli esportatori cinesi dispongono di un margine di manovra notevole per diminuire i loro prezzi all'esportazione. Quindi, per le stesse ragioni suesposte per l'Ucraina, come pure per ridurre il rischio di assorbimento del dazio da parte degli esportatori cinesi, si ritiene che in questo caso un dazio specifico (vale a dire un importo fisso per tonnellata) è più adeguato di un dazio ad valorem o di un dazio variabile.

L'importo di tale dazio è stato calcolato in base al summenzionato margine di pregiudizio e ammonta a 58,3 ECU per tonnellata di prodotto.

3. Impegni

(130) Gli esportatori ucraini sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si prevedeva di raccomandare il mantenimento di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni provenienti dall'Ucraina. Come già stabilito nella decisione 95/418/CE (9) si è ritenuto,nell'ambito dell'inchiesta di riesame, che i termini degli impegni applicabili alle esportazioni dall'Ucraina, in particolare il livello dei prezzi, sarebbero appropriati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché tali impegni continuerebbero ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Tenuto conto del sistema di licenze istituito dalle autorità ucraine, si ritiene inoltre che sia possibile controllare efficacemente tali impegni.

(131) Di conseguenza, la Commissione ha invitato i due produttori/esportatori in questione a confermare che desiderano restare legati agli impegni esistenti. Le due società hanno confermato che desiderano mantenere i loro impegni. Questi dovrebbero, quindi, restare in vigore.

(132) Glory Profit, una società con sede a Hong Kong, si è informata, in una fase tardiva dell'inchiesta, sulla possibilità di assumere un impegno. A tale riguardo, si è ritenuto che questa società non possa assumere impegni poiché si tratta di un commerciante. Detta società è stata informata di questa decisione. Inoltre, gli impegni assunti dai produttori cinesi legati a Glory Profit non hanno potuto essere accettati in ragione della mancata collaborazione all'inchiesta.

J. CONCLUSIONE IN MERITO ALLE MISURE DEFINITIVE

(133) I summenzionati fattori indicano chiaramente che è logico istituire misure definitive nei confronti della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina. Per le ragioni suesposte, queste misure devono, ad eccezione degli impegni esistenti, assumere la forma di dazi specifici.

(134) Per quanto riguarda il Brasile, la Russia e il Sudafrica, l'inchiesta ha rivelato che non è necessario mantenere in vigore le misure e che il procedimento nei confronti di questi paesi può essere chiuso. Tuttavia, per evitare qualsiasi tentativo di frode, la Commissione seguirà attentamente le statistiche relative alle importazioni nella Comunità di FeSiMn originario dei paesi interessati.

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI PER QUANTO RIGUARDA LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(135) Visto il tenore del dumping constatato per i produttori/esportatori e la gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene opportuno riscuotere definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito sul prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese, al tasso di 58,3 ECU per tonnellata di prodotto, in base al livello stabilito di eliminazione del pregiudizio. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio eccedenti tale aliquota sono liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo di 58,3 ECU per tonnellata di prodotto sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00 originario della Repubblica popolare cinese.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1778/97 sulle importazioni del prodotto in oggetto, originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi definitivamente al tasso di 58,3 ECU per tonnellata di prodotto. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio eccedenti tale aliquota sono liberati.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2413/95, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo all'aliquota di 150 ECU per tonnellata di prodotto sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00, originario dell'Ucraina (codice addizionale Taric 8848).

Il dazio non si applica alle importazioni del prodotto definito al presente articolo fabbricato e esportato verso la Comunità dalle società seguenti: (Ucraina - codice addizionale Taric 8847):

- Nikopol Ferro Alloy Plant

- Zaporozhye Ferro Alloy Plant»

Articolo 3

Il procedimento è chiuso per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario del Brasile, del Sudafrica e della Russia.

Articolo 4

Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996,pag. 1).

(2) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 1.

(3) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 56.

(4) GU L 18 del 24. 1. 1996, pag. 1.

(5) GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 5.

(6) GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 4.

(7) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 6.

(8) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(9) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 56.

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