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Document 31996H1014

Raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi

GU C 304 del 14.10.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996H1014

Raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi

Gazzetta ufficiale n. C 304 del 14/10/1996 pag. 0001 - 0002


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1996 relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi (96/C 304/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.1 e K.2,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo (1),

vista la risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, sulle limitazioni all'ammissione a fini di occupazione di cittadini extracomunitari negli Stati membri,

considerando che ai sensi dell'articolo K.1, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno ed il lavoro irregolari dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri costituisce una questione d'interesse comune;

considerando che la lotta contro il lavoro illegale e lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi dovrebbe essere accompagnata da misure intese a favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente e lavorano legalmente nel territorio degli Stati membri, garantendo loro condizioni appropriate di accesso alle attività di formazione professionale;

considerando che il lavoro illegale può falsare le condizioni di libera concorrenza nel mercato interno, da un lato, mediante una riduzione dei costi sociali o di altri vantaggi per i datori di lavoro e, dall'altro, un abbassamento del livello di tutela sociale;

considerando che la presente raccomandazione è intesa a rafforzare la cooperazione tra Stati membri in materia di politica d'immigrazione nei confronti dei paesi terzi,

RACCOMANDA ai governi degli Stati membri di applicare i principi in appresso enunciati per lottare contro il lavoro illegale di cittadini di paesi terzi.

I. Campo di applicazione

La presente raccomandazione riguarda i cittadini dei paesi terzi ad eccezione:

- dei familiari dei cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto di circolare liberamente;

- dei cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dei loro familiari che esercitano il loro diritto di circolare liberamente.

La presente raccomandazione non si applica ai cittadini di Stati terzi qualora si trovino in una situazione contemplata dal diritto comunitario.

La presente raccomandazione lascia impregiudicati i diritti dei cittadini di paesi terzi il cui status è oggetto di accordi conclusi con Stati terzi dalla Comunità, dalla Comunità e dai suoi Stati membri o da uno o più Stati membri, nella misura in cui tali accordi contengano disposizioni più favorevoli in materia di lavoro.

II. Permesso di soggiorno o di lavoro

1. I cittadini di paesi terzi che desiderano lavorare nel territorio di uno Stato membro devono essere in possesso, dei permessi di soggiorno e di lavoro richiesti dalla legislazione dello Stato membro.

2. L'attività svolta, il posto di lavoro nonché il luogo e il periodo di lavoro devono, secondo la legislazione vigente, corrispondere effettivamente al contenuto del permesso rilasciato dallo Stato membro interessato.

III. Sanzioni relative all'assunzione di lavoratori privi del permesso di lavoro

1. L'assunzione di cittadini di paesi terzi che non sono in possesso del necessario permesso di lavoro è vietata e dovrebbe dare luogo a sanzioni, di carattere penale e/o amministrativo, secondo la legislazione dello Stato membro interessato.

2. Le sanzioni di cui al punto 1 dovrebbero, secondo la legislazione dello Stato membro interessato, essere irrogate a coloro che occupano lavoratori assunti irregolarmente e a coloro che favoriscono, facilitano o promuovono il lavoro illegale.

3. Il traffico illegale di manodopera organizzato da persone che agiscono isolatamente o nell'ambito di organizzazioni dovrebbe costituire un reato e costituire oggetto di sanzioni penali e/o amministrative, secondo la legislazione dello Stato membro interessato.

4. Le procedure destinate a sanzionare l'assunzione di lavoratori privi del permesso richiesto potrebbero:

- consentire l'applicazione di sanzioni efficaci, dissuasive, adeguate e proporzionate alla gravità dei reati commessi;

- permettere la soppressione di eventuali benefici supplementari o di altri vantaggi ottenuti dai datori di lavoro in ragione dei reati constatati segnatamente, per quanto riguarda le retribuzioni e gli oneri previsti dalla legislazione vigente in ciascuno Stato membro.

Tali procedure devono prevedere meccanismi appropriati di controllo giurisdizionale.

IV. Coordinamento e collaborazione tra i servizi competenti in materia di controllo

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per coordinare le azioni dei servizi o autorità competenti, allo scopo di lottare contro il lavoro illegale e lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi, poiché la specializzazione dei settori di controllo dovrà essere integrata dal coordinamento e dalla collaborazione necessari nelle attività dei servizi interessati.

Il coordinamento si potrebbe realizzare mediante la preparazione di operazioni congiunte, definite in base ai settori di attività produttiva e agli ambiti territoriali e temporali su cui sembrano concentrarsi le violazioni della normativa in materia di occupazione di lavoratori stranieri.

La collaborazione può consistere:

- nel sostegno su richiesta di uno dei servizi competenti, ad azioni preventive, quali ispezioni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'azione di tali servizi possa essere ostacolata, annullata o esposta a un qualunque tipo di rischio;

- nel sostegno alle ispezioni laddove si verifichino gravi ostacoli per quanto riguarda l'attività dei servizi competenti nell'ambito dei controlli sull'economia sommersa;

- nel sostegno specifico alle richieste di assistenza fatte dai servizi competenti in situazioni di emergenza.

V. Scambio di informazioni

Gli Stati membri dovrebbero procedere a scambi di informazioni sia a livello bilaterale che in sede di Consiglio, per quanto riguarda la lotta contro il lavoro illegale di cittadini di paesi terzi e le reti organizzate di traffico di manodopera.

VI. Controllo dell'applicazione della raccomandazione

Il Consiglio esaminerà periodicamente i progressi compiuti nell'applicazione dei principi della presente raccomandazione, e la prima volta un anno dopo la sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

Per il Consiglio Il Presidente M. LOWRY

(1) GU n. C 5 del 10. 1. 1996, pag. 1.

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