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Document 31996D0165

96/165/Euratom, CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

GU L 39 del 17.2.1996, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/165/oj

31996D0165

96/165/Euratom, CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0024 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (96/165/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 92/164/Euratom, CEE (4), che autorizza il Portogallo a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 7 gennaio 1993 il Portogallo tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva, a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 7 gennaio 1993, il paragrafo 3 dell'articolo 3 della decisione 92/164/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

(4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 23.

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