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Document 31996D0165
96/165/Euratom, EC: Commission Decision of 7 February 1996 amending Decision 92/164/Euratom, EEC authorizing Portugal not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (Only the Portuguese text is authentic)
96/165/Euratom, CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
96/165/Euratom, CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
GU L 39 del 17.2.1996, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
96/165/Euratom, CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0024 - 0024
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (96/165/Euratom, CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA; considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA; considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 92/164/Euratom, CEE (4), che autorizza il Portogallo a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA; considerando che, dal 7 gennaio 1993 il Portogallo tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva, a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata; considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A decorrere dal 7 gennaio 1993, il paragrafo 3 dell'articolo 3 della decisione 92/164/Euratom, CEE è abrogato. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21. (4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 23.