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Document 31994R3036

Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

GU L 322 del 15.12.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3036/oj

31994R3036

Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 15/12/1994 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0135


REGOLAMENTO (CE) N. 3036/94 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1994 che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regimi d'importazione nella Comunità per il settore tessile e dell'abbigliamento nei confronti di determinati paesi terzi contengono misure specifiche applicabili ai prodotti derivanti da operazioni di perfezionamento passivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 636/82 (1) ha istituito un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi;

considerando che la politica seguita dalla Comunità si propone in particolare di consentire all'industria tessile e dell'abbigliamento di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale; che il nuovo regime di perfezionamento passivo dovrà contribuire agli sforzi volti ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria e pertanto non soltanto dovrà essere riservato a quest'ultima, ma dovrà essere accordato unicamente alle imprese che fabbricano nella Comunità prodotti che si collocano allo stesso stadio di fabbricazione di quelli destinati ad essere reimportati dopo perfezionamento passivo, senza tuttavia disconoscere i diritti di persone che non soddisfino le condizioni poste dal presente regolamento, alle quali possono essere concesse deroghe nei limiti delle quantità totali importate nel quadro dei regimi specifici durante uno dei due anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti non differenti per natura ed oggetto;

considerando che gli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento dovrebbero conformarsi alle disposizioni che regolano il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo relativo ai prodotti tessili;

considerando che i precedenti contingenti regionali per il perfezionamento passivo sono stati sostituiti a decorrere dal 1o gennaio 1993 da un sistema di contingenti comunitari non ripartiti tra Stati membri;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero continuare a rilasciare autorizzazioni preliminari ai richiedenti che desiderano utilizzare il regime di perfezionamento passivo, ma che in tal caso dovrebbero comunicare alla Commissione le quantità richieste per verificare che dette quantità siano disponibili entro i limiti globali fissati a livello comunitario;

considerando che le quantità dovrebbero essere ripartite per quote massime, e che dovrebbe essere possibile richiedere una nuova quota soltanto quando la quota precedentemente assegnata sia stata utilizzata per almeno il 50 %;

considerando che i criteri e le condizioni che gli operatori degli Stati membri devono soddisfare per beneficiare del regime in questione non sono attualmente applicati uniformemente nel territorio della Comunità;

considerando, pertanto, che le disposizioni di attuazione di detti criteri e condizioni devono essere armonizzate affinché l'accesso ai regimi di perfezionamento passivo avvenga in condizioni analoghe all'interno della Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione dei beneficiari e dei prodotti simili, la precedenza accordata agli operatori che mantengono una produzione sostanziale nella Comunità e la deroga alla norma relativa all'origine dei prodotti esportati per il perfezionamento passivo;

considerando che ai fini dell'assegnazione delle quantità ai singoli richiedenti deve essere tenuto conto non solo delle quantità disponibili nell'ambito dei regimi d'importazione relativi ai prodotti e ai paesi terzi interessati, ma anche della genuina qualità di produttore del beneficiario e delle iniziative da lui attuate per salvaguardare la produzione e l'occupazione nella Comunità per quanto riguarda gli articoli allo stesso stadio di fabbricazione, senza ridurre le quantità concesse in precedenza ai beneficiari del regime e utilizzate da questi ultimi;

considerando che, ai fini di una gestione efficiente e imparziale del sistema, la ripartizione delle quantità che non sono state accantonate per soddisfare le domande delle persone che hanno beneficiato del sistema negli anni precedenti deve essere effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande;

considerando che, alla luce del protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e agli accordi intermedi tra la Comunità e la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Polonia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania è opportuno estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad alcune categorie di prodotti originari di questi paesi che sono liberalizzate;

considerando che l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere conforme all'attuale classificazione dei prodotti tessili (categorie) basata sulla nomenclatura combinata;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le reimportazioni nella Comunità di prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base alle autorizzazioni preliminari rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento;

considerando che ai fini dell'efficiente gestione comunitaria del regime di perfezionamento passivo è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo, in appresso denominato « regime », ai prodotti tessili e d'abbigliamento di cui ai capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata risultanti da operazioni di perfezionamento passivo.

2. Ai fini del presente regolamento, per « operazioni di perfezionamento passivo », in appresso denominate « operazioni di perfezionamento », si intendono le operazioni consistenti nel trasformare in un paese terzo merci temporaneamente esportate dalla Comunità per reimportarle nella medesima sotto forma di prodotti compensatori.

3. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti tessili e d'abbigliamento risultanti da operazioni di perfezionamento in un paese terzo qualora esista un regime di limitazione all'importazione o di sorveglianza dei prodotti tessili e di abbigliamento importati da detto paese ed esistano misure specifiche applicabili ai prodotti risultanti da un'operazione di perfezionamento per tali prodotti ed il paese in questione.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) « prodotti compensatori », i prodotti risultanti dalla lavorazione di merci che hanno costituito oggetto delle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d);

b) « merci », le merci esportate dal territorio doganale della Comunità verso il paese terzo ai fini delle suddette operazioni di perfezionamento;

c) « valore complessivo delle merci »:

- il valore ai fini doganali, per le merci importate in precedenza come definito nel regolamento (CEE) n. 1224/80 (2), ovvero

- il prezzo franco fabbrica in tutti gli altri casi;

d) « autorità competenti », le autorità di uno Stato membro responsabili dell'applicazione delle disposizioni fissate nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni preliminari;

e) « prodotti simili », i prodotti che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie elencate nell'allegato I, che possono essere modificate con la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 2

1. Il beneficio del regime è accordato soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità.

2. Per ogni persona di cui al paragrafo 1 che chiede il beneficio del regime devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) la persona in questione deve:

- fabbricare nella Comunità, prodotti che sono simili ai prodotti compensatori per i quali è presentata la domanda e che si trovano allo stesso stadio di fabbricazione e

- realizzare nel proprio stabilimento all'interno della Comunità, i principali processi di fabbricazione su tali prodotti, ossia almeno la cucitura e l'assemblaggio o la lavorazione a maglia nel caso di indumenti interamente modellati confezionati con filati.

Nel determinare se una domanda sia ammissibile ai sensi della presente disposizione, le autorità competenti non tengono conto del disegno o della fabbricazione di modelli o campioni;

b) essa può far fabbricare, in un paese terzo, prodotti compensatori tramite operazioni di perfezionamento entro il limite delle quantità assegnate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni previste all'articolo 3;

c) le merci essa esporta temporaneamente ai fini di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e di origine comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) e dei relativi regolamenti d'applicazione. Le autorità degli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni della presente lettera soltanto per le merci la cui fabbricazione comunitaria è deficitaria. Tali deroghe possono essere concesse soltanto entro il limite del 14 % del valore totale delle merci per le quali è necessaria l'autorizzazione preliminare o per le quali è stato accordato nell'anno precedente il beneficio del regime alla persona interessata. A titolo eccezionale e in casi economicamente giustificati le autorità competenti, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12, possono accordare deroghe per una percentuale superiore.

Un precedente beneficiario che nel 1994 abbia usufruito di una percentuale superiore al 14 % può continuare ad usufruirne per gli stessi quantitativi per un periodo di tre anni in base ad un elenco che la Commissione predispone. In seguito, tali eccezioni possono essere rinnovate in base ad una decisione adottata a norma della procedura di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe così concesse, vale a dire la natura, l'origine e la quantità delle merci di origine non comunitaria considerate. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri in vista dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 12.

d) le operazioni di perfezionamento da effettuare nei paesi terzi non devono comportare trasformazioni più rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato II. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono però consistere in trasformazioni meno rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato II.

3. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), per le persone che non rispondono alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

Tali deroghe si applicano soltanto fino a concorrenza delle quantità totali importate nell'ambito di regimi specifici del tipo di quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 3, in uno dei due anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 636/82, per prodotti di natura e di oggetto non differenti.

Allorché si tratta di paesi per i quali un regime specifico del tipo definito all'articolo 1, paragrafo 3, è stabilito per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sostituisce per talune quantità il regime di limitazione all'importazione non specifica che era applicabile, senza che ne risulti un aumento delle possibilità di importazione globali risultanti dall'applicazione cumulativa dei due regimi, deroghe analoghe possono essere applicate sino a concorrenza delle quantità di prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, importati precedentemente a titolo del regime di limitazione all'importazione non specifica.

Le deroghe di cui ai commi precedenti si applicano in via prioritaria alle persone che hanno beneficiato anteriormente di detti regimi specifici.

I casi di applicazione del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione che li trasmette agli Stati membri in vista dell'esame annuo da parte del comitato previsto all'articolo 12.

Articolo 3

1. Le quantità annue di prodotti compensatori la cui reimportazione può essere autorizzata nell'ambito dei regimi specifici d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono stabilite a livello comunitario.

2. Le autorità competenti suddividono le quantità annue di cui al paragrafo 1 tra i beneficiari potenziali definiti all'articolo 2 in base alle domande da essi presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e soltanto a condizione che la Commissione abbia confermato che nel contingente globale comunitario per tutta la categoria e per il paese terzo interessato siano disponibili ulteriori quantità.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, tale ripartizione è effettuata nel rispetto dell'obiettivo di mantenere nella Comunità l'attività industriale del beneficiario, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per quanto riguarda sia la natura dei prodotti che le quantità espresse in unità fisica o valore aggiunto.

4. A ogni precedente beneficiario è assegnato per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo un importo pari alla quantità globale per la quale nel 1993 o nel 1994 ha effettuato operazioni in regime di perfezionamento passivo per tale categoria e tale paese.

I beneficiari sono ammessi alle assegnazioni supplementari per la stessa categoria e lo stesso paese, ai sensi del paragrafo 5, quarto comma, unicamente se hanno pienamente utilizzato le quantità menzionate nel comma precedente.

Inoltre, un precedente beneficiario che decida di non utilizzare le quantità a lui riservate ai sensi del primo comma per una specifica categoria e paese terzo è ammesso a richiedere una quantità equivalente in un'altra categoria e/o paese terzo secondo la regola del « primo arrivato, primo servito » di cui al paragrafo 5. Le quantità per le quali è stata presentata una rinuncia sono immediatamente addizionate alle quantità da assegnare ai sensi del paragrafo 6.

Con l'adesione di un paese alla Comunità, le presenti disposizioni si applicano agli operatori economici di tale paese che hanno compiuto operazioni di perfezionamento passivo in uno dei due anni precedenti l'adesione entro il limite delle quantità così perfezionate.

5. Le quantità di prodotti compensatori che non sono stati accantonati per soddisfare le domande presentate a norma del paragrafo 4 sono suddivisi dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e nell'ordine cronologico in cui sono pervenute (regola del « primo arrivato, primo servito »).

Le quantità sono assegnate soltanto a quei produttori che possono dimostrare di aver mantenuto, nell'anno precedente, una produzione nella Comunità. Ognuno di detti produttori ha diritto a presentare domanda per una quantità totale di prodotti compensatori il cui valore di perfezionamento nei paesi terzi non superi il 50 % di quello della sua produzione comunitaria.

Il livello della produzione comunitaria dei richiedenti interessati è determinato in base a tutti i prodotti elencati nell'allegato II fabbricati nella Comunità.

La ripartizione è effettuata per importi massimi per ciascuna categoria e per singolo paese terzo interessato. Qualora sia presentata una nuova domanda, le autorità competenti possono assegnare ad un particolare richiedente importi supplementari per la stessa categoria e lo stesso paese terzo solo a condizione che l'importo precedentemente assegnato allo stesso richiedente sia stato effettivamente utilizzato per almeno il 50 % o che quantità di merci corrispondenti almeno all'80 % dell'importo precedentemente assegnato siano stati esportati.

A ognuno dei produttori autorizzati ad effettuare operazioni di perfezionamento passivo ai sensi del presente paragrafo nel corso del precedente anno sono assegnate quantità di prodotti compensatori ai sensi del paragrafo 4. Ove la produzione comunitaria del fabbricante si sia ridotta a causa di operazioni di perfezionamento passivo svolte nell'anno precedente, tali quantità pregresse sono ridotte proporzionalmente.

Le quantità assegnate per ogni categoria e per ogni paese terzo corrispondono al volume dei prodotti compensatori reimportati dal fabbricante durante il periodo di cui al comma precedente.

6. Qualora i beneficiari non utilizzino le quantità complessive per le quali sono state rilasciate loro autorizzazioni preliminari ai sensi del presente articolo, le quantità inutilizzate sono di nuovo accreditate al contingente comunitario e quindi messe a disposizione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5.

Il richiedente è tenuto a restituire, entro 15 giorni dalla fine del periodo di scadenza, tutte le autorizzazioni preliminari, inutilizzate o parzialmente utilizzate, alle autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, si considerano « quantità inutilizzate » le quantità per le quali è stata richiesta un'autorizzazione preliminare ma che non siano state utilizzate entro 6 mesi, o entro 9 mesi in caso di proroga del termine iniziale da parte delle autorità competenti, (cioè se non sono state adempiute le formalità di esportazione temporanea per la quantità complessiva di materiale greggio previsto nell'autorizzazione preliminare). Le autorità competenti comunicano il più rapidamente possibile alla Commissione il volume delle quantità inutilizzate da riaccreditare al contingente comunitario.

7. Al termine di ogni anno civile nel quale le quantità di prodotti compensatori disponibili si rivelino insufficienti rispetto alle domande presentate ai sensi del paragrafo 5, si esamina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, in quale misura e in che modo debba essere riveduta l'assegnazione.

8. Le disposizioni relative all'applicazione del presente articolo devono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

1. Le autorità competenti rilasciano un'autorizzazione preliminare soltanto ai richiedenti per i quali ricorrano le condizioni fissate dal presente regolamento.

2. Il richiedente presenta alle autorità competenti il contratto stipulato con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto nel paese terzo o qualsiasi prova ritenuta equivalente da dette autorità.

3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, prima del 15 gennaio di ogni anno, le quantità complessive, per categoria e per paese terzo, assegnate a beneficiari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, durante tale anno contingentale.

4. A decorrere dal 15 gennaio di ogni anno le autorità competenti possono notificare alla Commissione le richieste di autorizzazioni preliminari e le autorizzazioni preliminari possono essere rilasciate.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, prima del rilascio di autorizzazioni preliminari, le quantità per le quali sono state presentate loro richieste. La Commissione notifica, a giro di posta, la propria conferma, ossia che la quantità o le quantità richieste sono disponibili per la reimportazione nell'ordine cronologico in cui sono pervenute le notifiche degli Stati membri (regola del « primo arrivato, primo servito »).

Di norma, tali notifiche sono comunicate elettronicamente nell'ambito della rete integrata predisposta a tal fine, a meno che motivi d'urgenza non rendano necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 5

1. L'autorizzazione preliminare è accordata unicamente se le autorità competenti possono individuare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati.

2. Le autorità competenti possono rifiutare di concedere il beneficio del regime se constatano che non è loro possibile ottenere tutte le garanzie per assicurare il controllo effettivo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. L'autorizzazione preliminare fissa le condizioni alle quali deve svolgersi l'operazione di perfezionamento e in particolare:

- le quantità di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolate sulla base dei tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici della o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se tali dati sono stabiliti, oppure, in mancanza di essi, in funzione dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo;

- le modalità che consentono di individuare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate;

- il termine per la reimportazione in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento passivo.

4. Ove le autorità competenti constatino che il livello occupazionale dell'impresa del richiedente si è significativamente ridotto a causa di operazioni di perfezionamento passivo effettuate nel corso di un qualsiasi anno, tali autorità competenti riducono in proporzione le quantità che possono essere richieste ai sensi del presente regolamento da tale richiedente nell'anno successivo.

Articolo 6

Al momento dell'esportazione temporanea, l'autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti è presentata all'ufficio doganale interessato per il disbrigo delle formalità doganali.

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di quest'ultima, del rifiuto di un'autorizzazione preliminare nonché dei motivi che, in base alle condizioni stabilite dal presente regolamento, hanno provocato tale rifiuto.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 la reimportazione dei prodotti compensatori non può essere rifiutata, purché siano state osservate le condizioni stabilite nella suddetta autorizzazione e le altre formalità doganali normalmente richieste al momento dell'importazione.

2. Quando i prodotti compensatori sono reimportati nella Comunità, il dichiarante presenta alle autorità competenti, fatte salve le altre normative comunitarie in materia di scambi con il paese terzo interessato, l'autorizzazione preliminare unitamente alla prova che l'operazione di perfezionamento ha effettivamente avuto luogo nel paese terzo indicato nell'autorizzazione preliminare.

Articolo 9

Le autorità competenti possono, se le circostanze lo giustificano:

- accordare una proroga del termine di reimportazione originariamente stabilito;

- autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori in più spedizioni; in tal caso, man mano che le spedizioni giungono, esse sono annotate sull'autorizzazione preliminare.

Le autorità competenti possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori, anche se non sono state effettuate tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preliminare.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 11

1. Il regime previsto dal presente regolamento sostituisce qualsiasi altro regime economico di perfezionamento passivo attualmente applicato dagli Stati membri per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il presente regolamento si applica, fatti salvi gli articoli da 154 a 159 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, riguardanti il perfezionamento passivo con ricorso al sistema degli scambi standard.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento allegato agli accordi europei e gli accordi interinali tra la Comunità e rispettivamente la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Bulgaria, non è necessario che i prodotti elencati nell'allegato II e che sono originari di detti paesi ai sensi del protocollo n. 4 sull'origine allegato ai rispettivi accordi europei con la Comunità siano soggetti ai regimi oppure alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, né ai limiti annui di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Le autorizzazioni preliminari per queste categorie di prodotti sono rilasciate dalle autorità competenti previa notifica alla Commissione delle quantità richieste e a condizione che ricorrano le condizioni fissate nel regolamento.

Articolo 12

1. È istituito un comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili (in appresso denominato « comitato »), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il comitato può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura indicata qui di seguito:

a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

b) i) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

ii) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in difetto di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

iii) Se alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la reimportazione nella Comunità di prodotti che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi terzi in base ad autorizzazioni preliminari rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 636/82 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1994.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

L'articolo 11, paragrafo 3, è applicabile dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. REXRODT

(1) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

Gruppi di categorie cui si fa riferimento all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) Per prodotti simili nella stessa fase di fabbricazione si intendono i prodotti che rientrano nella stessa categoria o nello stesso gruppo di categorie qui elencate:

Gruppo 1 (Vestiti)

Categorie 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 156, 157, 159, 161.

Gruppo 2 (Biancheria personale)

Categorie 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86, 157, 161.

Gruppo 3 (Altri prodotti)

Categorie 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91.

ALLEGATO II

Livelli massimi di trasformazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

>(1)"> ID="1">Categorie> ID="2">Operazioni"> ID="1">4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161> ID="2">Trasformazioni a partire da tessuti o da stoffe di maglieria (2) "">

(1) Per categorie si intendono le categorie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del 12 ottobre 1993 (GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1) e successive modifiche.

(2) Tuttavia, può essere altresì considerata come operazione di perfezionamento ai sensi del presente regolamento l'operazione con la quale, a partire da filati, si ottengono articoli di maglieria direttamente in forma, purché le esportazioni temporanee di filati autorizzate a questo titolo nel corso di un anno non superino, in peso, il 7 % del totale delle esportazioni temporanee autorizzate nel corso dell'anno precedente nella Comunità nell'ambito dei regimi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

La Commissione verifica che il limite del 7 % di cui sopra non sia superato a livello comunitario.

A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

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