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Document 31993R1064

Regolamento (CEE) n. 1064/93 della Commissione del 30 aprile 1993 che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette

GU L 108 del 1.5.1993, p. 92–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogato e sostituito da 396R0658

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1064/oj

31993R1064

Regolamento (CEE) n. 1064/93 della Commissione del 30 aprile 1993 che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0092 - 0095


REGOLAMENTO (CEE) N. 1064/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (2), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette e i lupini dolci (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (5), scade il 30 giugno 1993; che il regolamento (CEE) n. 1765/92 istituisce un pagamento compensativo per i coltivatori di seminativi, compresi i produttori di piselli, di fave e di favette; che il passaggio da un regime all'altro potrebbe provocare considerevoli perturbazioni nel mercato dei piselli, delle fave e favette e porre notevoli difficoltà allo smercio del raccolto di piselli, delle fave e favette della campagna 1992-93;

considerando che è necessario istituire delle misure specifiche atte ad agevolare tale passaggio; che l'istituzione di un premio all'ammasso privato di piselli, di fave e di favette potrebbe agevolare il passaggio da un regime di sostegno all'altro;

considerando che i contratti devono essere conclusi soltanto con primi acquirenti o con utilizzatori riconosciuti; che, per accrescere l'efficacia del regime, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo; che, per agevolare l'applicazione del regime dei contratti, è opportuno fissare per ogni Stato membro una quantità massima da immagazzinare, con la possibilità di ridistribuire, entro tale limite, i quantitativi di cui uno Stato membro non abbia fatto uso;

considerando che occorre limitare il periodo durante il quale è permessa la conclusione di contratti;

considerando che occorre stabilire in un importo per tonnellata l'ammontare della cauzione destinata a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali;

considerando che nei contratti devono essere definiti gli obblighi del contraente, in particolare quelli che consentono all'autorità competente un efficace controllo dell'ammasso;

considerando che non è consentito ritirare i piselli, o fave e favette dall'ammasso anteriormente al 1o luglio 1993; che è necessario scoraggiare l'uscita dei piselli, delle fave e favette dall'ammasso; che se i piselli, le fave e favette sono ritirati prima della fine del periodo di ammasso stabilito dal contratto, il diritto agli aiuti decade e il 50 % della cauzione viene incamerato;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre precisare che, nel caso di premi all'ammasso, il fatto generatore al fine di stabilire l'importo della cauzione e dell'aiuto in moneta nazionale è l'ultimo giorno di presentazione delle domande;

considerando che è opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano concessi indebitamente; che, a tal fine, gli Stati membri procedono a controlli adeguati ai diversi stati delle operazioni di ammasso;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I

Articolo 1

Le autorità competenti degli Stati membri concludono contratti per l'ammasso di piselli o fave e favette raccolti sul proprio territorio durante la campagna di commercializzazione 1992-93 secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I contratti di ammasso, qui di seguito denominati « contratti », sono conclusi soltanto con i primi acquirenti o gli utilizzatori.

2. I contratti riguardano soltanto partite di piselli o fave e favette di un quantitativo minimo pari a 1 000 t, per le quali sia stato rilasciato un certificato di acquisto al prezzo minimo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (6).

3. Il contratto è concluso per un periodo di 200 giorni, con decorrenza dal 17 maggio 1993 o dal 14 giugno 1993, e non è rinnovabile.

4. Il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti è stabilito a 100 000 t così ripartite:

- 70 000 t in Francia;

- 10 000 t in Danimarca;

- 20 000 t nel Regno Unito;

- 0 t negli altri Stati membri.

Qualora i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti in uno Stato membro alla data del 1o giugno siano inferiori al massimale fissato, il saldo può essere ridistribuito.

Articolo 3

1. Ai fini della conclusione di un contratto, deve essere presentata una domanda scritta alla competente autorità dello Stato membro in cui si trovano i piselli, le fave e favette corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari a 0,5 ECU/100 kg di piselli, di fave e favette.

2. Le domande devono essere presentate entro:

- il 10 maggio 1993 per l'ammasso decorrente dal 17 maggio 1993; o

- il 4 giugno 1993 per l'ammasso decorrente dal 14 giugno 1993.

3. Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla data limite per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi indicati nelle domande ricevibili.

4. La Commissione contabilizza i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Essa autorizza gli Stati membri ad accogliere le domande fino ad esaurimento del quantitativo massimo previsto dall'articolo 2, paragrafo 4; se c'è il rischio di esaurimento del contingente, essi sono autorizzati ad accogliere le domande in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, entro il limite del quantitativo disponibile.

5. Previa autorizzazione della Commissione, i contratti sono esclusi senza discriminazione e nel più breve tempo possibile. In ogni caso la data della conclusione del contratto sarà antecedente al primo giorno del periodo di ammasso in oggetto.

II

Articolo 4

1. La proposta contrattuale nonché il contratto stesso, vertono soltanto sui piselli, fave e favette, per i quali può essere concesso il premio.

2. La proposta contrattuale è ammissibile soltanto se reca gli elementi di cui al paragrafo 4 e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.

3. Il contratto contiene una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di acquisto al prezzo minimo a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

4. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale del contraente;

b) il suo indirizzo postale completo;

c) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente;

d) l'indirizzo preciso del luogo di ammasso;

e) il numero e l'identificazione delle partite oggetto del contratto, nonché il loro peso;

f) l'accordo del proprietario dei piselli, fave e favette ammassati se il contraente non ne è proprietario;

g) la data di inizio dell'ammasso;

h) il riferimento al presente regolamento;

i) la data della conclusione del contratto;

j) l'ammontare dell'aiuto per unità di peso;

k) l'ammontare della cauzione.

5. Il contratto prevede per il contraente i seguenti obblighi:

a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo di piselli o fave e favette convenuto, per suo conto ed a suo rischio; qualsiasi cambiamento è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente;

b) permettere in qualsiasi momento all'autorità competente di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto.

6. Il contraente può, successivamente al 1o luglio 1993, rescindere il contratto, previa notifica all'autorità competente. In tal caso egli perde il beneficio del premio per l'intero periodo di ammasso; inoltre il 50 % della cauzione depositata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è incamerato.

Il contraente non può in nessun caso rescindere il contratto o ritirare dal luogo di ammasso i piselli o fave o favette oggetto del contratto anteriormente al 1o luglio 1993.

7. L'obbligo di rispettare il quantitativo indicato nel contratto è adempiuto se almeno il 98 % di tale quantitativo è rimasto ammassato.

Articolo 5

1. Per ciascun periodo di ammasso di 200 giorni è concesso un premio pari a 3 ECU/100 kg.

2. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto all'ammasso è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contratto.

3. L'importo del premio è calcolato sul quantitativo identificato.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, il premio è versato soltanto se sono soddisfatti tutti gli obblighi previsti dal contratto.

Il pagamento dell'aiuto e lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, hanno luogo, previo controllo dell'adempimento dei suddetti obblighi, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto.

Articolo 7

1. In caso di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure necessarie in funzione della circostanza addotta. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, il versamento dell'importo del premio dovuto proporzionalmente al quantitativo ammassato e alla durata effettiva dell'ammasso.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ciascuno dei casi che ritengono essere un caso di forza maggiore, nonché delle misure prese in ciascun caso.

III

Articolo 8

1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale, o un'autorità competente delegata, responsabile del controllo sull'ammasso. Nel caso di delega lo Stato membro garantisce che l'autorità competente delegata sia indipendente nei confronti del contraente.

2. Il contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti oggetto di contratto:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso,

b) la data di conferimento all'ammasso,

c) il peso,

d) la presenza dei prodotti in magazzino.

3. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e contrassegnati singolarmente per contratto.

All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e procede alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.

4. L'autorità preposta al controllo procede:

a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'articolo 4;

b) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;

c) a un controllo senza preavviso su una percentuale rappresentativa dei contratti e dei prodotti oggetto di un contratto.

Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

5. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, è incamerata la cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché il modello del contratto e le modalità di sigillatura dei piselli, fave e favette all'ammasso.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i quantitativi di piselli, fave e favette per i quali sono stati conclusi contratti di ammasso, anteriormente all'inizio di ogni periodo di amasso;

- i quantitativi di piselli, fave e favette per i quali gli obblighi contrattuali sono stati soddisfatti e per i quali il premio è stato versato, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo di ammasso.

Articolo 10

1. In via derogatoria, la conclusione di un contratto di ammasso è considerata una domanda di identificazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3540/85, e l'aiuto da concedere è l'aiuto valido il giorno di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, ossia il giorno di presentazione della domanda.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione (7) e all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'obbligo di utilizzazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 deve essere adempiuto entro i tre mesi successivi alla scadenza del contratto entro il territorio dello Stato membro in cui il prodotto è stato raccolto.

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, che implicano delle specifiche procedure contabili relative ai piselli oggetto di contratti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(5) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

(6) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

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