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Document 31991R2365

    Regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

    GU L 216 del 3.8.1991, p. 24–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2365/oj

    31991R2365

    Regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 03/08/1991 pag. 0024 - 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (2), in particolare l'articolo 33,

    visto il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/89 (6), ha stabilito alcune norme per l'utilizzazione del carnet ATA istituito dalla convenzione doganale del 6 dicembre 1961 sul carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, qui di seguito denominata « convenzione ATA »;

    considerando che la soppressione delle frontiere interne della Comunità e l'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento inducono ad adottare talune disposizioni in virtù delle quali la Comunità costituisce un unico territorio ai fini dell'applicazione delle norme relative al carnet ATA; che è quindi necessario stabilire nuove norme per l'utilizzazione del carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82;

    considerando che il carnet ATA continuerà ad essere rilasciato nel territorio doganale della Comunità come documento di ammissione temporanea fino al 31 dicembre 1992; che, per motivi di uniformità, le condizioni di utilizzazione di tale documento devono essere identiche a quelle previste dal presente regolamento; che, pertanto, fino a tale data alle merci per le quali è stato rilasciato un carnet ATA in uno Stato membro e che sono destinate ad essere utilizzate in uno o più Stati membri deve essere applicata la medesima procedura;

    considerando che nello stesso modo occorre precisare le norme relative all'utilizzazione del carnet ATA per effettuare un'operazione di esportazione temporanea e per reintrodurre le merci in causa nel territorio doganale della Comunità;

    considerando che è necessario che tutte queste norme siano conformi alla convenzione ATA, di cui tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti;

    considerando che, per motivi pratici e di coerenza, le condizioni in cui il carnet ATA può essere utilizzato per effettuare un'operazione di esportazione temporanea, dal suo inizio fino alla reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, devono essere stabilite nel testo in cui figurano le condizioni per l'ammissione temporanea nel territorio doganale della Comunità di merci scortate dal carnet ATA;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e al parere del comitato « franchigie doganali »,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di questo territorio.

    Il carnet ATA può essere rilasciato nella Comunità unicamente per merci comunitarie.

    Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata dietro presentazione e accettazione del carnet ATA sono indicate in allegato.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

    a) carnet ATA: il documento doganale internazionale di ammissione temporanea redatto nel quadro della convenzione ATA;

    b) ufficio d'entrata: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA entrano nel territorio doganale della Comunità;

    c) ufficio di ammissione temporanea: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea;

    d) ufficio di riesportazione: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono presentate per la conclusione dell'ammissione temporanea;

    e) ufficio di esportazione temporanea: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono vincolate al regime dell'esportazione temporanea;

    f) ufficio di reimportazione: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono presentate per la conclusione dell'operazione di esportazione temporanea;

    g) ufficio di uscita: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci, scortate dal carnet ATA, lasciano il territorio doganale della Comunità;

    h) ufficio di destinazione: l'uffico doganale in cui il carnet ATA deve essere ripresentato per porre fine all'oprazione di transito effettuata a fronte di un carnet ATA come documento di transito;

    i) merci comunitarie: le merci,

    - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

    - provenienti da paesi terzi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, in libera pratica in uno Stato membro;

    - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino. TITOLO II UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA Capitolo I Presentazione del carnet all'arrivo

    Articolo 3

    1. Gli uffici doganali possono accettare solo i carnet ATA:

    a) rilasciati in uno dei paesi firmatari della convenzione ATA e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

    L'elenco di questi paesi e di queste associazioni è pubblicato dalla Commissione;

    b) recanti l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e

    c) validi nel territorio doganale della Comunità.

    2. La garanzia prestata a norma della convenzione ATA è riconosciuta sufficiente ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio.

    Articolo 4

    All'atto dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità il carnet ATA è presentato all'ufficio di entrata, per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea o per essere utilizzato per un'operazione di transito in tale territorio previamente o consecutivamente ad un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte del carnet stesso.

    Capitolo II Concessione del regime e vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea Sezione 1 Domanda e autorizzazione

    Articolo 5

    La presentazione del carnet ATA all'ufficio di ammissione temporanea per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, e l'accettazione del carnet ha valore di autorizzazione. Sezione 2 Vincolo delle merci al regime

    Articolo 6

    1. Il vincolo al regime dell'ammissione temporanea delle merci per le quali è stato rilasciato il carnet ATA avviene dietro presentazione di tale carnet all'ufficio doganale abilitato a svolgere le operazioni di ammissione temporanea (ufficio di ammissione temporanea) e di accettazione del carnet stesso.

    2. La presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire negli uffici doganali seguenti:

    a) quando si tratti di merci di cui ai punti da 2 a 9, 11 e 20 dell'allegato, nell'ufficio di ammissione temporanea territorialmente competente per il luogo in cui dette merci verranno utilizzate;

    b) negli altri casi, in qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. In questi casi l'ufficio di entrata esplica la funzione di ufficio di ammissione temporanea.

    Quando, in casi eccezionali, non sia in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio d'entrata abilitato consente che l'inoltro delle merci, dall'ufficio di entrata abilitato all'ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite, venga effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, secondo la procedura di cui all'articolo 14.

    3. Le autorità doganali degli Stati membri abilitano i propri uffici doganali a fungere da uffici di ammissione temporanea o l'ufficio di entrata a fungere da ufficio di ammissione temporanea.

    Tali autorità comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici abilitati conformemente al primo comma e l'elenco degli uffici abilitati di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Questo elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 7

    All'atto del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea l'ufficio di ammissione temporanea espleta le seguenti formalità:

    a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando d'importazione;

    b) compila la matrice e la casella H del tagliando d'importazione, indicado, fra l'altro, alla lettera b) della medesima casella il termine stabilito per la riesportazione delle merci, termine che non può eccedere il termine di validità del carnet, fatti salvi i termini speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3599/82;

    c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di ammissione temporanea nella casella H, lettera e), del tagliando di riesportazione, e

    d) trattiene il « volet » importazione.

    Capitolo III Utilizzo successivo, per una stessa merce, del regime di ammissione temporanea in più luoghi situati nella Comunità

    Articolo 8

    Quando le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), devono essere utilizzate nella Comunità in più luoghi, i luoghi e lo Stato membro o gli Stati membri dell'utilizzo di tali merci vanno indicati al punto 4 della matrice d'importazione e nella casella H, lettera d) del tagliando d'importazione.

    In tal caso, il carnet ATA viene presentato, per fruire del regime dell'ammissione temporanea, all'ufficio di ammissione temporanea competente per il primo luogo in cui le merci saranno utilizzate.

    Il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea presso detto ufficio consente anche il loro utilizzo sotto tale regime negli altri luoghi indicati nella matrice e nel tagliando di cui sopra.

    Capitolo IV Appuramento del regime

    Articolo 9

    1. All'atto della conclusione del regime d'ammissione temoranea, con la riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio di riesportazione abilitato dalle autorità doganali degli Stati membri espleta le seguenti formalità:

    a) compila la matrice e la casella H del tagliando di riesportazione,

    b) trattiene il tagliando di riesportazione, che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.

    2. Quando le formalità relative alla conclusione del regime dell'ammissione temporanea sono effettuate in un ufficio di riesportazione diverso dall'ufficio di uscita, l'inoltro delle merci tra questi due uffici può essere effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

    Articolo 10

    Ai fini della conclusione del regime dell'ammissione temporanea mediante una delle destinazioni previste dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 3599/82, esclusa la riesportazione di cui all'articolo 9, e senza pregiudizio delle formalità stabilite per queste destinazioni, il carnet ATA è presentato all'ufficio competente a vincolare le merci alle destinazioni stesse.

    Tale ufficio espleta le formalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

    Capitolo V Altre disposizioni relative all'ammissione temporanea delle merci scortate dal carnet ATA

    Articolo 11

    Salvo l'articolo 12 e l'uso del carnet ATA per operazioni di transito a norma dell'articolo 14, la circolazione nel territorio doganale della Comunità di merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea e scortate da tale carnet avviene senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità per la conclusione del regime di cui all'articolo 9.

    Articolo 12

    Quando l'utilizzo del regime dell'ammissione temporanea in più luoghi situati nella Comunità implichi l'attraversamento del territorio di un paese terzo, le formalità relative alla conclusione del regime e al vincolo delle merci al regime vengono espletate rispettivamente ai varchi attraverso i quali le merci lasciano provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e rientrano nel medesimo.

    Capitolo VI Infrazioni e irregolarità

    Articolo 13

    1. Quando si constati che, nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea a fronte di un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, il ricupero dei dazi e delle altre imposizioni comunitarie e nazionali eventualmente esigibili è effettuato da tale Stato membro conformemente alle disposizioni della convenzione ATA. Lo Stato membro informa l'ufficio di ammissione temporanea, che può essere situato in un altro Stato membro, dell'avvio dell'azione di ricupero e del suo risultato.

    2. Se il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere determinato, si ritiene che la stessa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata constatata, sempreché, in forza degli articoli da 5 a 8 della convenzione ATA, non sia fornita la prova, giudicata soddisfacente delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di ammissione temporanea o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.

    In mancanza di tale prova l'infrazione o l'irregolarità si ritiene commessa nello Stato membro in cui è stata constatata e tale Stato membro applica la procedura di ricupero di cui al paragrafo 1.

    Qualora, in seguito, si determini lo Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelle riscosse a titolo di risorse proprie della Comunità - cui le merci sono soggette in tale Stato membro sono a questo rimborsate dallo Stato membro che ne ha già effettuato il recupero. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che ha inizialmente pagato le imposizioni.

    Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscosse e restituite dallo Stato membro che ne ha effettuato il recupero è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro riscuote la differenza in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali.

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per prevenire e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità. TITOLO III UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI TRANSITO

    Articolo 14

    Quando il carnet ATA è presentato all'ufficio di entrata per un'operazione di transito, a norma dell'articolo 4, l'inoltro delle merci dall'ufficio di entrata all'ufficio di ammissione temporanea, che in questo caso funge anche da ufficio di destinazione, può essere effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio (7). TITOLO IV UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA Capitolo I Presentazione del carnet

    Articolo 15

    Ai fini dell'applicazione del presente titolo le autorità doganali possono accettare solo i carnet ATA che soddisfano alle seguenti condizioni:

    a) rilasciati in uno Stato membro della Comunità e vistati e garantiti da un'associazione, stabilita nella Comunità, che fa parte di una catena di garanti internazionale.

    L'elenco di queste associazioni è pubblicato dalla Commissione;

    b) riguardanti merci diverse dalle merci:

    - per le quali, al momento della esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure

    - per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle (dai) predette(i) restituzioni o altri importi, con l'obbligo di esportare le merci stesse, oppure

    - per le quali è stata inoltrata una domanda di rimborso.

    Capitolo II Autorizzazione e vincolo delle merci al regime dell'esportazione temporanea Sezione I Domanda e autorizzazione

    Articolo 16

    1. I carnet ATA rilasciati nella Comunità a norma dell'articolo 15 possono essere utilizzati per operazioni di esportazione temporanea fuori del territorio doganale della Comunità in sostituzione della dichiarazione di esportazione.

    2. La presentazione del carnet ATA ad un ufficio doganale debitamente abilitato, ai fini dell'esportazione temporanea, equivale alla presentazione della domanada di esportazione temporanea e l'accettazione del carnet equivale all'autorizzazione.

    3. L'utilizzo del carnet ATA in sostituzione della dichiarazione di esportazione non dispensa dalla produzione di altri documenti eventualmente richiesti per la realizzazione dell'operazione di esportazione temporanea, in particolare per le merci la cui esportazione sia subordinata ad un'autorizzazione. Sezione II Vincolo delle merci al regime dell'esportazione temporanea

    Articolo 17

    1. All'atto del vincolo di merci, scortate dal carnet ATA, al regime dell'esportazione temporanea, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le seguenti formalità:

    a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando di esportazione con riguardo alle merci scortate dal carnet;

    b) compila, all'occorrenza, la casella « Attestato dell'autorità doganale » figurante sulla copertina del carnet;

    c) compila la matrice e la casella H del tagliando di esportazione;

    d) indica il nome dell'ufficio di esportazione temporanea nella casella H, lettera b), del tagliando di reimportazione, e

    e) trattiene il tagliando di esportazione.

    2. Se l'ufficio di esportazione temporanea è diverso da quello di uscita, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le formalità di cui al paragrafo 1 che precedono, ma si astiene dal compilare la casella 7 della matrice di esportazione che deve essere compilata dall'ufficio di uscita.

    Articolo 18

    Il termine per la reimportazione delle merci dalle autorità competenti nella casella H, lettera b), del tagliando di esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.

    Capitolo III Conclusione dell'operazione di esportazione temporanea

    Articolo 19

    1. I carnet ATA rilasciati nella Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 possono essere utilizzati per reimportare merci nel territorio doganale della Comunità in sostituzione della dichiarazione di reimportazione.

    2. All'atto della conclusione dell'esportazione temporanea di merci l'ufficio di reimportazione espleta le seguenti formalità:

    a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando di reimportazione;

    b) compila la matrice e la casella H del tagliando di reimportazione;

    c) trattiene il tagliando di reimportazione.

    3. Quando le formalità relative alle conclusione dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono espletate in un ufficio di reimportazione diverso dall'ufficio di entrata, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio di reimportazione avviene senza alcuna formalità.

    Articolo 20

    1. Le merci scortate dal carnet ATA rilasciato nella Comunità sono trattate, all'atto della loro reimportazione nel territorio doganale della Comunità, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76.

    2. La presentazione del carnet ATA all'atto della reimportazione di merci equivale alla presentazione del documento di esportazione o del bollettino d'informazione (bollettino INF 3), conformemente, secondo il caso, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a o b del regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione (8). Questa sostituzione non osta alla richiesta di elementi di prova complementari di cui al predetto articolo 6, paragrafo 2. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 21

    Fino al 31 dicembre 1992:

    1. le disposizioni del titolo II del presente regolamento sono applicabili, per quanto di ragione, alle merci scortate dal carnet ATA rilasciato in uno Stato membro della Comunità e utilizzato come documento di ammissione temporanea in uno o più altri Stati membri.

    Le formalità per la conclusione del regime dell'ammissione temporanea sono effettuate nell'ultimo Stato membro di utilizzazione delle merci scortate dal carnet ATA. L'inoltro delle merci dallo Stato membro di rilascio del carnet ATA al primo Stato membro di utilizzazione delle merci nonché dall'ultimo Stato membro di utilizzazione delle merci allo Stato membro di rilascio del carnet ATA può essere effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91.

    2. Quando sono esportate fuori del territorio doganale della Comunità, conformemente alle disposizioni del titolo IV, le merci che soddisfano alle condizioni dell'articolo 15 del presente regolamento possono essere inoltrate dall'ufficio di esportazione temporanea all'ufficio di uscita che funge in tal caso da ufficio di destinazione, a fronte del carnet ATA, utilizzato come documento di transito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91. Queste disposizioni si applicano anche alle merci di cui sopra quando, all'atto della reimportazione nel territorio doganale della Comunità, siano inviate, se del caso, dall'ufficio di entrata all'ufficio di reimportazione che funge, in tal caso, da ufficio di destinazione. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1751/84 sono abrogati.

    Articolo 23

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54. (3) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 50. (7) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6. (8) GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1.

    ALLEGATO

    Elenco delle mrci di cui all'articolo 1, secondo comma

    1. Materiali professionali

    [articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga

    [articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    3. Materiale pedagogico

    [articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    4. Materiale scientifico

    [articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    5. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

    [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    6. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

    [articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    7. Imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta

    [articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    8. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative

    [articolo 15 c) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    9. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative

    [articolo 15 d) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    10. Campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione per suscitare ordinazioni di merci analoghe

    [articolo 15 e) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    11. Opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita

    [articolo 16 c) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    12. Mezzi di produzione sostituitivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere messi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione

    [articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    13. Film cinematografici, impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale

    [articolo 18 a) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    14. Pellicole, nastri magnetici e film magnetizzati destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione

    [articolo 18 b) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    15. Pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro

    [articolo 18 c) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    16. Supporti d'informazione, di suono e d'informatica, comprese le schede perforate, registrati, messi gratuitamente a disposizione di persone stabilite o non nel territorio doganale della Comunità

    [articolo 18 d) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    17. Animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari

    [articolo 20 a) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    18. Materiale di propaganda turistica

    [articolo 20 d) del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    19. Materiale di conforto destinato ai marittimi

    [articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

    20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera

    [articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3599/82]

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