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Document 31990R0728

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/90 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1990 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1990/1991)

GU L 81 del 28.3.1990, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/728/oj

31990R0728

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/90 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1990 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1990/1991)

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1990 pag. 0007 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 728/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1990/1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1), il Regno di Giordania (2) e lo Stato di Israele (3), dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (4), prevedono nei rispettivi articoli che i fiori ed i boccioli di fiori freschi, recisi, dei codici NC specificati all'articolo 1, originari di detti paesi, beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, rispettivamente di 300, 50, 17 000 e 50 t; che tuttavia il contingente tariffario relativo a Cipro deve essere maggiorato annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù dell'articolo 18 del medesimo, e che per il periodo 1990/1991 ammonta pertanto a 60 t;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione per il Marocco, la Giordania ed Israele, e

- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 15 e 16 del summenzionato protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda il contingente tariffario per Cipro;

considerando che nei limiti di tali contingenti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità:

- del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria (5), del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (6), e del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e il Portogallo con Israele (7), per quanto riguarda i contingenti tariffari relativi a Marocco, Giordania e Israele, nonché,

- del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (8), per quanto riguarda il contingente tariffario relativo a Cipro;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di tali contingenti solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (10), e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per le quali vengono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o novembre 1990 al 31 ottobre 1991 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Origine // Volume contingentale (t) // Dazio contingentale (%) // // // // // // // // // // // // // // // Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi: // // // // 09.1114 09.1152 09.1306 // 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 // - dal 1o novembre al 31 maggio // Marocco Giordania Israele // 300 50 17 000 // dal 1o novembre al 31 dicembre 1990: 6,3 dal 1o gennaio al 31 maggio 1991: 4,2 dal 1o giugno al 31 ottobre 1991: 6 // 09.1420 // // // Cipro // 60 // dal 1o novembre al 31 dicembre 1990: 12,4 // // 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 // - dal 1o giugno al 31 ottobre // // // dal 1o gennaio al 31 maggio 1991: 10,8 dal 1o giugno al 31 ottobre 1991: 15,3 // // // // // //

Nei limiti di detti contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e (CEE) n. 4162/87, per quanto concerne i contingenti del Marocco, della Giordania e d'Israele, e in conformità delle disposizioni in materia del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda il contingente relativo a Cipro.

2. La concessione del beneficio dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingentale tariffario in questione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FLYNN

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(3) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(9) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(10) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

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