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Document 31989D0457

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l' integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (89/457/CEE)

GU L 224 del 2.8.1989, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/457/oj

31989D0457

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l' integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (89/457/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 02/08/1989 pag. 0010 - 0014


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (89/457/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano;

considerando che con la decisione 85/8/CEE (4) il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad attuare un'azione comunitaria specifica di lotta contro la povertà, destinata a concludersi il 31 dicembre 1988; che tale azione merita di essere proseguita ed estesa;

considerando che per realizzare detto obiettivo le persone economicamente e socialmente disagiate in ogni Stato membro dovrebbero partecipare al miglioramento del livello di vita in ogni Stato membro;

considerando che la precarietà sul piano occupazionale, che si fa più grave da alcuni anni, è anch'essa incompatibile con tale obiettivo;

considerando che sia le politiche economiche e sociali a livello nazionale, sia l'azione comunitaria nel settore dell'occupazione possono, agendo sulle cause strutturali di questa emarginazione economica e sociale, contribuire efficacemente a combatterla;

considerando che, indipendentemente dai mezzi atti a favorire l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone che rischiano di divenire economicamente e socialmente disagiate, da porre in atto in sede di elaborazione delle varie politiche comunitarie, per conseguire il suddetto obiettivo è necessario che la Comunità intraprenda un'azione più specifica;

considerando che, per garantire la coesione economica e sociale, è necessario evitare che la realizzazione del grande mercato abbia conseguenze negative, a breve termine, sui gruppi sociali più vulnerabili e, nel contempo, rendere il più possibile efficaci gli interventi volti a sovvenire ai gruppi già emarginati;

considerando che l'informazione reciproca, l'interscambio di esperienze e la concertazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di lotta contro l'emarginazione delle persone disagiate rappresentano elementi essenziali della coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1 È istituito un programma d'azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate, per il periodo compreso tra il 1g luglio 1989 e il 30 giugno 1994.

Articolo 2 Gli obiettivi del presente programma sono i seguenti:

a) garantire una generale coerenza di tutti gli interventi comunitari che incidono sulle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate, nell'osservanza delle rispettive regole applicabili a tali interventi;

b)

contribuire alla definizione di misure preventive a favore delle categorie di persone che rischiano di divenire economicamente e socialmente disagiate, nonché di azioni rimedio intese a sopperire ai bisogni dei più poveri;

c)

concepire, in una prospettiva poliedrica, modelli organizzativi a carattere innovativo per l'integrazione delle persone economicamente e socialmente disagiate, con la collaborazione degli operatori economici e sociali;

d)

condurre un'azione di informazione, di coordinamento, di valutazione e di scambio di esperienze a livello comunitario;

e)

proseguire l'esame delle caratteristiche delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate.

Articolo 3 Ai fini della realizzazione degli obiettivi elencati all'articolo 2, la Commissione può promuovere e/o sovvenzionare:

a) la realizzazione di azioni modello ancorate nel tessuto locale e finalizzate all'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate mediante il coordinamento delle iniziative a livello locale con le politiche attuate a livello nazionale o regionale.

Tali azioni modello devono rispondere alle esigenze concrete delle persone economicamente e socialmente disagiate, consentendo loro una partecipazione attiva per ottenere un effettivo inserimento nella società;

b)

le iniziative innovatrici finalizzate all'integrazione economica e sociale di alcune categorie di persone soggette a forme specifiche di isolamento, iniziative prese in particolare da organizzazioni non governative;

c)

la valutazione delle esperienze, lo scambio intracomunitario di conoscenze e il trasferimento di metodi, da effettuare attraverso una rete di unità di ricerca e di sviluppo, i cui membri siano nominati dalla Commissione di concerto con gli Stati membri interessati;

d)

lo scambio periodico di dati comparabili sulle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate, nonché l'aquisizione di una migliore conoscenza del fenomeno.

Articolo 4 1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma conformemente alla presente decisione.

2. Alcune indicazioni non limitative per la definizione, la selezione, la presentazione e la valutazione delle azioni modello e delle iniziative innovatrici figurano nell'allegato.

Articolo 5 1. Le azioni modello e le iniziative innovatrici sono presentate alla Commissione dagli Stati membri.

2. Le azioni modello e le iniziative innovatrici devono essere elaborate in stretta concertazione tra lo Stato membro interessato e le organizzazioni pubbliche o private interes-

sate, designate da tale Stato membro.

Articolo 6 1. Il contenuto delle azioni modello e delle iniziative innovatrici suscettibili di un finanziamento comunitario è messo a punto nell'ambito di una concertazione preliminare tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

2. La Commissione, previo parere del comitato previsto all'articolo 7, decide sul contenuto e sulla selezione delle azioni modello e delle iniziative innovatrici.

3. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 7 anche sulle altre attività intraprese nel quadro del presente programma.

Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di un rappresentante governativo per ciascuno Stato membro e presie-

duto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato

formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione trattata, procedendo eventualmente ad una votazione.

Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8 1. La diffusione e lo scambio di informazioni e di conoscenze riguardanti il presente programma sono organizzati sotto la responsabilità della Commissione.

2. La Commissione provvede a diffondere, servendosi dei mezzi più idonei, i risultati delle azioni effettuate in esecuzione della presente decisione.

Articolo 9 1. L'importo stimato necessario del contributo della Comunità al presente programma ammonta a 55 milioni di ECU per la sua durata complessiva.

2. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti ogni anno a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee, sarà accordato un sostegno finanziario secondo le seguenti aliquote di partecipazione:

a) per la azioni modello e per le iniziative innovatrici a carico delle pubbliche amministrazioni dello Stato mem-

bro interessato l'aliquota massima di partecipazione della Comunità è pari al 50 % delle spese effettive, entro il limite del contributo approvato dalla Commissione; tuttavia, in casi eccezionali, tale massimale può essere elevato al 55 %;

b)

per le sovvenzioni dirette alle iniziative innovatrici promosse da organizzazioni private o pubbliche su scala regionale o locale, di cui le amministrazioni pubbliche dello Stato membro interessato non si fanno carico, l'aliquota di partecipazione può essere portata al 75 % delle spese effettive, entro il limite del contributo approvato dalla Commissione.

Articolo 10 1. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1g luglio 1993, una relazione provvisoria sull'attuazione e sui risultati del presente programma.

2. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, prima del 1g gennaio 1995, una relazione definitiva sull'attuazione e sui risultati del presente programma.

Articolo 11 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 60 del 9. 3. 1989, pag. 11.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 24. ALLEGATO INDICAZIONI NON LIMITATIVE PER LA DEFINIZIONE, LA SELEZIONE, LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI MODELLO E DELLE INIZIATIVE INNOVATRICI III. DEFINIZIONE

ii) Azioni modello

1. L'azione modello deve costituire un programma di intervento coerente a favore di persone economicamente e socialmente disagiate e non una semplice giustapposizione di progetti sparsi ed eterogenei.

2. L'azione modello deve essere attuata in un territorio delimitato in funzione delle sue caratteristiche e della sua dimensione (quartiere, città, regione).

Il territorio scelto deve essere idoneo a un'azione in profondità e deve in particolare consentire l'associazione di tutti gli operatori interessati.

3. L'azione modello deve riguardare vari aspetti della situazione delle persone economicamente e socialmente disagiate, ad esempio redditi, alloggio, sanità, scolarità, tutela sociale, occupazione, formazione, cultura.

La scelta di tali aspetti deve garantire la coerenza interna dell'azione modello.

4. L'azione modello deve implicare la partecipazione della popolazione del territorio scelto.

L'azione modello deve comportare l'impegno dei partner privati (ad esempio datori di lavoro) o associativi (ad esempio sindacati, gruppi locali, associazioni per lo sviluppo locale) e delle autorità pubbliche (locali, regionali e/o nazionali, a seconda dei casi).

5. L'azione modello deve avere sufficiente carattere di esempio affinché si ottengano informazioni di interesse generale per quanto riguarda le persone economicamente e socialmente disagiate ed essa possa essere successivamente trasferita ad altre entità o ampliata.

6. L'azione modello deve riguardare innanzi tutto le persone economicamente e socialmente più disagiate.

ii) Iniziative innovatrici

1. L'iniziativa innovatrice deve indicare i casi in cui le persone più disagiate necessitano di misure specifiche di intervento.

2. L'iniziativa innovatrice può presentarsi come risposta innovatrice a talune situazioni particolari.

3. Il carattere innovatore di un'iniziativa innovatrice deve essere valutato in riferimento a quanto viene fatto nell'intera Comunità.

III. SELEZIONE

In sede di selezione delle azioni modello e delle iniziative innovatrici si terrà conto della misura in cui l'azione modello o l'iniziativa innovatrice:

1) è realizzata da operatori con qualifiche e/o esperienze particolari;

2) fornisce un effettivo aiuto alla popolazione interessata;

3) incoraggia l'indipendenza e la fiducia in sé stesse delle persone interessate, comprese le iniziative intese ad accrescere le capacità di provvedere alle proprie esigenze;

4) è rilevante per la situazione dell'occupazione (ad esempio promozione del lavoro indipendente, miglioramento delle capacità professionali);

5) inoltra l'aiuto alle persone più disagiate;

6) mette l'accento su zone socialmente ed economicamente svantaggiate.

III. PRESENTAZIONE

Ogni richiesta di contributo comunitario deve:

1) indicare in modo preciso

- l'obiettivo dell'azione modello o dell'iniziativa innovatrice;

- la popolazione interessata;

- il territorio scelto e il tipo di zona;

- il numero e il tipo di operatori e di autorità implicati;

2) fornire indicazioni sul risultato previsto e sul costo probabile dell'azione modello o dell'iniziativa innovatrice;

3) essere formulata in modo tale che i risultati da raggiungere possano essere comparati.

IV.

VALUTAZIONE

Ogni azione modello o iniziativa innovatrice dovrebbe essere valutata in modo continuo e alla fine del programma.

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