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Document 31987R4159

Regolamento (CEE) n. 4159/87 della Commissione del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 121/65, (CEE) n. 564/68, (CEE) n. 998/68, (CEE) n. 2260/69 e (CEE) n. 1570/71 relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

GU L 392 del 31.12.1987, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4159/oj

31987R4159

Regolamento (CEE) n. 4159/87 della Commissione del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 121/65, (CEE) n. 564/68, (CEE) n. 998/68, (CEE) n. 2260/69 e (CEE) n. 1570/71 relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 392 del 31/12/1987 pag. 0043 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0244


REGOLAMENTO (CEE) N. 4159/87 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 121/65, n. 564/68, n. 998/68, n. 2260/69 e n. 1570/71 relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, con regolamento (CEE) n. 2658/87 è stata istituita una nomenclatura combinata delle merci, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che occorre adattare in funzione della nuova nomenclatura combinata, basata sul sistema armonizzato, alcuni regolamenti relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 121/65/CEE della Commissione, del 16 settembre 1965, che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dall'Austria (5), è sostituito dal testo seguente:«Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Austria: >SPAZIO PER TABELLA>

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati provenienti dalla Polonia (6), è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le >SPAZIO PER TABELLA>

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 998/68 della Commissione, del 18 luglio 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati e di alcuni tagli di suino, provenienti dall'Ungheria (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83 (2), è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Ungheria: >SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2260/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati in provenienza dalla Romania (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dalla Romania: >SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/71 della Commissione, del 22 luglio 1971, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e macellati e di taluni tagli di carni suine in provenienza dalla Bulgaria (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria: >SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciuascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(5) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag 2560/65.

(6) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

(1) GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

(2) GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.

(3) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

(1) GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

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