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Document 31987D0211

87/211/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

GU L 88 del 31.3.1987, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/211/oj

31987D0211

87/211/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 31/03/1987 pag. 0043 - 0044


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1987

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(87/211/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 1316/86 del Consiglio, del 22 aprile 1986, relativo a talune condizioni specifiche per l'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che in data 25 novembre 1986 il governo portoghese ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni regolamentari o amministrative:

- decreto legge n. 172-g/86 del 30 giugno 1986, recante modalità d'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985,

- decreto legge n. 79-A/87, recante modifica del decreto legge n. 172-g/86 del 30 giugno 1986,

- disposizioni amministrative intese a disciplinare la determinazione del reddito di riferimento per il 1986,

- disposizioni amministrative recanti applicazione dei seguenti articoli del decreto legge n. 172-g/86:

- articolo 5, paragrafo 1, lettera d),

- articolo 31,

- articolo 41, paragrafo 3,

- articolo 42, paragrafo 1,

- articolo 37, paragrafo 3,

- articolo 34, paragrafo 3,

- articolo 40,

- articoli 2 e 14,

- articoli 39 e 40;

considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione esamina, in funzione della conformità delle disposizioni sopra citate alle norme di detto regolamento e tenendo conto delle disposizioni specifiche previste dal regolamento (CEE) n. 1316/86, degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità, e prende una decisione al riguardo;

considerando che l'importo calcolato in sede di determinazione del reddito di riferimento può essere autorizzato in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/86;

considerando che le disposizioni regolamentari e amministrative notificate rispondono alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85; che è pertanto lecito constatare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 172-g/86, ricorrono i presupposti per l'imputabilità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 in Portogallo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni regolamentari e amministrative indicate nei considerando del presente regolamento, previste dal governo portoghese per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85, rispondono, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 172-g/86, alle condizioni fissate per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento.

2. Il Portogallo è autorizzato ad applicare, in sede di determinazione del reddito di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, un coefficiente correttivo dell'1,7.

Articolo 2

La Repubblica protoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 del 31. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(3) GU n. L 115 del 3. 5. 1986, pag. 17.

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