EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31987D0211
87/211/EEC: Commission Decision of 11 March 1987 on the improvement of the efficiency of agricultural structures in Portugal pursuant to Council Regulation (EEC) No 797/85 (Only the Portuguese text is authentic)
87/211/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
87/211/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
GU L 88 del 31.3.1987, p. 43–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
87/211/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 31/03/1987 pag. 0043 - 0044
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Portogallo, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (87/211/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 25, visto il regolamento (CEE) n. 1316/86 del Consiglio, del 22 aprile 1986, relativo a talune condizioni specifiche per l'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), in particolare l'articolo 1, considerando che in data 25 novembre 1986 il governo portoghese ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni regolamentari o amministrative: - decreto legge n. 172-g/86 del 30 giugno 1986, recante modalità d'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, - decreto legge n. 79-A/87, recante modifica del decreto legge n. 172-g/86 del 30 giugno 1986, - disposizioni amministrative intese a disciplinare la determinazione del reddito di riferimento per il 1986, - disposizioni amministrative recanti applicazione dei seguenti articoli del decreto legge n. 172-g/86: - articolo 5, paragrafo 1, lettera d), - articolo 31, - articolo 41, paragrafo 3, - articolo 42, paragrafo 1, - articolo 37, paragrafo 3, - articolo 34, paragrafo 3, - articolo 40, - articoli 2 e 14, - articoli 39 e 40; considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione esamina, in funzione della conformità delle disposizioni sopra citate alle norme di detto regolamento e tenendo conto delle disposizioni specifiche previste dal regolamento (CEE) n. 1316/86, degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità, e prende una decisione al riguardo; considerando che l'importo calcolato in sede di determinazione del reddito di riferimento può essere autorizzato in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/86; considerando che le disposizioni regolamentari e amministrative notificate rispondono alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85; che è pertanto lecito constatare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 172-g/86, ricorrono i presupposti per l'imputabilità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 in Portogallo; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Le disposizioni regolamentari e amministrative indicate nei considerando del presente regolamento, previste dal governo portoghese per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85, rispondono, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 172-g/86, alle condizioni fissate per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento. 2. Il Portogallo è autorizzato ad applicare, in sede di determinazione del reddito di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, un coefficiente correttivo dell'1,7. Articolo 2 La Repubblica protoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 93 del 31. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 115 del 3. 5. 1986, pag. 17.