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Document 31986D0464

86/464/CEE: Decisione della Commissione del 17 settembre 1986 che accetta gli impegni assunti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di corindone artificiale originario dell' Ungheria, della Polonia e dell' URSS e chiude la procedura stessa

GU L 271 del 23.9.1986, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/464/oj

31986D0464

86/464/CEE: Decisione della Commissione del 17 settembre 1986 che accetta gli impegni assunti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di corindone artificiale originario dell' Ungheria, della Polonia e dell' URSS e chiude la procedura stessa

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 23/09/1986 pag. 0026


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1986

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di corindone artificiale originario dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS e chiude la procedura stessa

(86/464/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel giugno 1983 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), a nome dei produttori che rappresentano la produzione complessiva di corindone artificiale nella Comunità, in seguito alla quale è stata aperta una procedura antidumping (2) relativa alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, della Cecoslovacchia, della Spagna e della Iugoslavia.

L'inchiesta, nel corso della quale è stata accertata, l'esistenza di pratiche di dumping da parte di alcuni esportatori, nonché del conseguente pregiudizio, è stata infine chiusa (3) con l'accettazione di impegni sui prezzi offerti dagli esportatori nei confronti dei quali erano state accertate pratiche di dumping.

(2) Nel maggio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare da parte del consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica, a nome dei produttori che rappresentano tutta la produzione comunitaria di corindone artificiale, in cui si chiedeva che la procedura antidumping relativa alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese, della Cecoslovacchia, della Spagna e della Iugoslavia fosse estesa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura in corso.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4) la Commissione ha annunciato l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di corindone artificiale di cui alla sottovoce 28.20 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.20-30, alle importazioni originarie dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS.

(3) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(4) Tutti gli esportatori noti hanno reso note per iscritto le loro osservazioni e sono stati intesi.

(5) Sono state inoltre formulate osservazioni da parte delle associazioni di utilizzatori e degli utilizzatori stessi.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare presso le seguenti società, svolgendo, quando necessario, inchieste in loco:

Produttori CEE:

- Dynamit Noble AG, Troisdorf, Repubblica federale di Germania

- Hermann C. Starck Berlin GmbH, Duesseldorf, Repubblica federale di Germania

- Lonza-Werke GmbH, Waldshut-Tiengen, Repubblica federale di Germania

- Pechiney Electrometallurgie (ex SOFREM), Paris, Francia

- Samin Abravisi, SpA, San Michele all'Adige, Italia

Esportatori non comunitari:

Hungalox Handelsgesellschaft mbH, Vienna, Austria

Importatori comunitari:

- Fa Alfred Hempel GmbH & Co K.G. Duesseldorf, Repubblica federale di Germania

- Mineralienwerke Kuppenheim GmbH, Kuppenheim, Repubblica federale di Germania

- Wilfried Post, Gut Junkerswwald, Saar, Repubblica federale di Germania

- Naxos Union, Frankfurt/Main, Repubblica federale di Germania.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 1983 e il 30 giugno 1984.

(8) In una fase successiva della procedura si è appreso che le importazioni ungheresi nella Comunità non venivano effettuate direttamente, bensì attraverso una società di intermediazione avente sede in Austria, nella quale l'esportatore ungherese aveva una partecipazione di minoranza. Su richiesta dell'esportatore, la società è stata interpellata ed ha accettato di collaborare all'inchiesta, autorizzando un controllo in loco delle informazioni da essa fornite.

B. Valore normale

(9) Per stabilire se le importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dall'URSS fossero effettuate in dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno economie di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto i prezzi praticati in Iugoslavia e non sono state sollevate obiezioni in merito.

Secondo quanto è stato accertato, il produttore di corindone artificiale in Iugoslavia opera secondo normali criteri di redditività. È tuttavia emerso che il corindone bianco, uno dei due gradi presi in considerazione ai fini della procedura, veniva venduto in perdita sul mercato iugoslavo. Il valore normale corrispondente è stato quindi costruito aggiungendo a tutti i costi di produzione un adeguato margine di profitto, calcolato in base alla redditività degli altri gradi dello stesso prodotto e di prodotti simili della società in questione. Il valore normale per il secondo grado di corindone artificiale (corindone marrone) è stato calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno. Il metodo seguito è identico a quello impiegato nella procedura originale.

C. Prezzi all'esportazione

(10) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto da importatori indipendenti nella Comunità.

D. Confronto

(11) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, riguardanti in particolare condizioni e modalità di vendita, quali trasporti, condizioni di credito, costi accessori e commissioni degli operatori commerciali. Si è inoltre tenuto opportunamente conto di differenze nella natura delle merci.

Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini di dumping

(12) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle esportazioni originarie dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, con margini pari in ciascun caso alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(13) L'entità del margine varia secondo lo Stato membro importatore e la varietà di corindone artificiale. Espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria dei gradi del prodotto in questione, i margini sono i seguenti:

1.2.3 // // // // // Corindone marrone // Corindone bianco // // // // Ungheria // nessuna esportazione // 26,4 % // Polonia // 0,1 % (1) // 12,4 % // URSS // 33,5 % // Nessuna esportazione // // //

(1) Considerato minimo

F. Pregiudizio

Quota di mercato delle importazioni

(14) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni di corindone artificiale effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che tra il 1981 e il 1984 tali importazioni sono passate da 8 665 t a 12 295 t, con un incremento del 41,9 %.

La quota di mercato comunitario del corindone artificiale originario dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, pari al 5,1 % nel 1981, è salita al 7,0 % nel 1984, nonostante l'espansione globale del consumo non abbia superato il 4,9 %. Questi dati relativi alla quota di mercato devono essere valutati in base a due considerazioni principali.

(15) In primo luogo, la quota di mercato detenuta dai quattro paesi esportatori nei confronti dei quali era stata aperta la procedura originaria tra il 1981 e il 1984 era passata dal 7,9 % all'8,1 %; considerando questi valori insieme con quelli relativi agli esportatori presi in esame nell'estensione della procedura, si ottiene una valutazione più realistica dell'incidenza di tali importazioni rispetto al consumo nella Comunità.

(16) In secondo luogo, occorre esaminare con particolare attenzione la situazione specifica delle esportazioni ungheresi nell'ambito delle cifre di cui sopra.

Secondo le statistiche ufficiali sugli scambi relative al codice Nimexe nel quale sono raggruppati tutti i tipi e tutte le qualità di corindone, tra il 1981 e il 1984 le importazioni dall'Ungheria hanno subito una netta flessione, passando da 7 190 t a 2 820 t. Questi dati devono essere esaminati tenendo presente la situazione specifica cui si riferiscono. Per dieci anni, sino al 31 marzo 1983, l'esportatore ungherese è stato impegnato nei confronti di un produttore comunitario da un accordo di cooperazione, a norma del quale la società comunitaria forniva assistenza tecnologica e vendeva corindone normale all'esportatore ungherese, acquistando da quest'ultimo corindone bianco. Quasi tutte le importazioni di corindone bianco dall'Ungheria riguardavano prodotti semilavorati, che venivano quindi trasformati dal produttore comunitario. Per esempio nel 1982, l'ultimo anno civile intero in cui è stato applicato l'accordo di cooperazione, sono state importate 5 000 t di semilavorati e 1 750 t circa di prodotti finiti e classificati in grane. Tutte le vendite a clienti nella Comunità ed in paesi terzi (esclusi i paesi ad economia non di mercato) sono state effettuate attraverso i canali di distribuzione del produttore comunitario.

Con la scadenza dell'accordo, i quantitativi importati nella Comunità si sono ridotti di oltre la metà. Per quanto riguarda la composizione di tali importazioni, si rileva l'assenza dei grandi quantitativi di semilavorati precedentemente utilizzati per integrare la produzione della società comunitaria, mentre è rimasto significativo il volume dei prodotti finiti, che venivano commercializzati dalla società austriaca collegata all'esportatore. Secondo gli elementi di prova di cui dispone la Commissione, tali importazioni ammontavano a 2 820 t nel periodo di riferimento 1o luglio 1983 - 30 giugno 1984, immediatamente successivo al termine dell'accordo di cooperazione, e non hanno registrato variazioni nell'anno civile 1984. Tali quantitativi corrispondevano ad una quota di mercato pari all'1,6 % circa del consumo globale nella Comunità nei periodi corrispondenti.

(17) L'esportatore ungherese ha sostenuto che l'esame delle statistiche ufficiali sugli scambi è sufficiente per confutare qualsiasi responsabilità in materia di pregiudizio. Tale argomentazione, basata sul calo globale delle esportazioni ungheresi nella Comunità classificate nella voce doganale « corindone artificiale » tra il 1981 e il 1984, non può essere accolta per i motivi qui di seguito illustrati.

In primo luogo, non è possibile effettuare un confronto tra le importazioni di corindone artificiale originario dell'Ungheria prima del 31 marzo 1983 e quelle effettuate dopo tale data, se non in modo del tutto superficiale, vale a dire in base al codice Nimexe. Come risulta dai paragrafi 15 e 16, le importazioni effettuate prima della capacità produttiva di un produttore comunitario, il cui forno elettrico aveva una capacità inferiore a quella dell'impianto di finitura. Tali importazioni erano infatti costituite per quasi tre quarti da prodotti semilavorati da sottoporre ad un'ulteriore trasformazione e comunque sul piano commerciale erano completamente controllate dal produttore comunitario, il quale, se voleva, poteva esportare i prodotti acquistati, senza doverli collocare integralmente sul mercato comunitario.

In secondo luogo, se effettivamente si vuole effettuare un confronto tra i quantitativi importati prima e dopo il 31 marzo 1983, occorre limitarsi ai prodotti effettivamente comparabili, vale a dire i prodotti finiti e classificati. In tal modo si rileva un netto incremento, da 1 750 t nell'ultimo anno civile completo prima del 31 marzo 1983 a 2 820 t nel periodo 1o luglio 1983 - 30 giugno 1984, pari ad un aumento del 61 %.

(18) Emergono infine altri fattori in base ai quali si può dedurre che esiste il rischio di un rilevante aumento dei quantitativi esportati in futuro. L'Ungheria dispone infatti di notevoli capacità produttive rispetto ad un mercato interno relativamente ristretto, i gradi di corindone esportati sono di elevata qualità, essendo prodotti in conformità delle norme FEPA (Fédération européenne des fabricants de produits abrasifs) in impianti costruiti con l'assistenza tecnologica della Comunità europea ed infine esiste già una clientela potenziale, originariamente costituita e rifornita dal produttore comunitario che precedentemente si occupava della commercializzazione dei prodotti importati.

Differenza fra i prezzi

(19) Le differenze tra i prezzi accertate nel corso dell'inchiesta, per quanto riguarda i due gradi di corindone artificiale esportati dalla Polonia, è compresa tra il 13 % e il 20 %, mentre per il corindone artificiale marrone originario dell'Unione sovietica, tale margine oscilla tra il 28 % e il 55 %. Il corindone artificiale bianco di origine ungherese viene importato a prezzi inferiori di un margine compreso tra il 10 % e il 27 % a quelli dei produttori comunitari. In tutti i casi è stata presa in esame ai fini del confronto la media ponderata dei prezzi praticati dai produttori comunitari sul mercato della Comunità in cui venivano effettuate le importazioni in esame. Incidenza sull'industria comunitaria

(20) L'incremento della quota di mercato degli esportatori nei confronti dei quali sono state aperte le due procedure è avvenuto a scapito delle vendite dei produttori comunitari, in un periodo in cui il consumo nella Comunità era in espansione. La quota di mercato di questi ultimi è infatti scesa dal 74,4 % nel 1981 al 69,0 % nel 1984, con un calo di quasi 5 000 t.

(21) Nel 1984 la produzione comunitaria non è tornata ai livelli raggiunti nel 1981, dopo essere scesa al punto più basso nel periodo 1982-1983. Nonostante l'aumento del consumo comunitario verificatosi nello stesso periodo, il tasso di sfruttamento del potenziale nel 1984 non è risalito al valore registrato nel 1981.

La ripresa della produzione iniziata nel periodo 1983-1984, inoltre, essendo dovuta in gran parte all'incremento delle esportazioni al di fuori della Comunità, sarà probabilmente di breve durata in quanto il volume supplementare di esportazioni è stato provocato da vantaggi transitori in termini di tasso di cambio.

(22) L'incidenza delle importazioni a basso prezzo dai paesi suddetti ha contribuito al grave calo della redditività dell'industria comunitaria, che già era emerso nell'inchiesta relativa alla procedura originaria. Nel 1983 era stato infatti accertato che i produttori non realizzavano utili o addirittura riuscivano a coprire in media poco più del 73 % dei costi totali (1). Nel 1984, nonostante un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, i produttori comunitari non hanno realizzato utili o nel migliore dei casi hanno ottenuto profitti marginali. Il numero globale dei lavoratori occupati nell'industria comunitaria è ancora diminuito, passando da 1 500 nel 1981 a 1 300 nel 1984.

(23) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'effetto complessivo delle importazioni in dumping provenienti da tutti i paesi e da tutte le società interessate. Sono emerse ampie variazioni tra le quote di mercato comunitario detenute dagli esportatori nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping. Alcuni di tali esportatori hanno sostenuto che l'incidenza delle loro esportazioni nella Comunità doveva essere considerata a parte e non ritenuta causa di pregiudizio sostanziale, data la modesta entità oppure la diminuzione della loro quota di mercato comunitario. Effettivamente, per quanto riguarda l'Ungheria, tra il 1981 e il 1984 è stato registrato un calo della quota di mercato dal 4,3 % all'1,6 %, ma le caratteristiche specifiche delle esportazioni in questione sono già state esaminate nei paragrafi 16 e 17. Nello stesso periodo la quota di mercato della Polonia è passata dallo 0,4 % al 2,4 %, mentre la corrispondente percentuale per l'Unione sovietica è aumentata dallo 0,4 % al 3,0 %. Nel valutare l'opportunità del cumulo in tali casi, la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di natura delle merci, volumi importati e livello dei prezzi rispetto alle varietà in diretta concorrenza prodotte nella Comunità. Si è inoltre tenuto conto delle quote di mercato degli esportatori nei confronti dei quali è stata aperta la procedura originaria, già citate nel paragrafo 15. In base all'esame dei fatti, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping dagli esportatori in questione possono essere considerate causa del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria e sono state effettuate a condizioni tali che, qualora la Commissione dovesse trattare un esportatore a parte, opererebbe una discriminazione nei confronti di tutti gli altri. È stato quindi concluso che per determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorre considerare l'effetto globale delle importazioni in dumping effettuate da tutti gli esportatori.

(24) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali per esempio le importazioni provenienti da altre fonti oppure l'andamento della domanda. Le importazioni da altri paesi terzi, pur essendo rilevanti, in termini di prezzi e di incremento della quota di mercato non sono tali da provocare il pregiudizio precedentemente illustrato. Tra il 1980 e il 1984 i quantitativi hanno registrato ampie variazioni, ma l'incremento della quota di mercato è stato trascurabile, dato che tra l'inizio e la fine del periodo in esame, quando tali importazioni ammontavano a 41 600 t, si è verificato un aumento di 1 000 t, pari al 2,4 %. Questa percentuale è in netto contrasto con il tasso di crescita delle importazioni oggetto della presente procedura, come risulta dalle cifre di cui al paragrafo 14. Per quanto riguarda l'andamento della domanda, come già è stato affermato il consumo comunitario nel periodo in esame è aumentato, mentre l'industria della Comunità ha continuato a perdere quote di mercato.

(25) In base a quanto precede si deve concludere che le importazioni in dumping originarie dell'Ungheria, della Polonia e dell'Unione sovietica costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria.

G. Interesse della Comunità

(26) I rappresentanti dell'industria di trasformazione della Comunità hanno sostenuto che l'imposizione di misure di salvaguardia sarebbe contraria agli interessi della Comunità, in quanto li renderebbe meno concorrenziali rispetto alle importazioni dei prodotti finiti originari di paesi terzi. Provvedimenti di questo tipo li renderebbero inoltre meno concorrenziali anche sui mercati dei paesi terzi, nei quali molte delle società interessate esportano. Tali argomentazioni si riferivano a determinati settori di mercato, in particolare alla gamma a basso prezzo delle mole abrasive.

(27) L'incremento dei prezzi delle importazioni di corindone artificiale potrebbe effettivamente incidere sui costi dell'industria di trasformazione, ma la Commissione non ha ricevuto elementi di prova particolareggiati in base ai quali poter effettuare una valutazione soddisfacente della portata di tale incidenza sui costi oppure della misura in cui l'incremento dei costi dell'industria di trasformazione, una volta tarasferito nei prezzi di vendita, non potrebbe avere conseguenze negative in termini di cifra d'affari e redditività. Non è quindi possibile valutare in modo attendibile gli effetti di tali aumenti di prezzi e quindi le difficoltà ipotetiche dell'industria di trasformazione non sono paragonabili ai gravi problemi dei produttori comunitari, che possono essere direttamente attribuiti alle importazioni in dumping, nei confronti delle quali la Commissione ha concluso che occorre adottare adeguati provvedimenti.

H. Impegni

(28) Gli esportatori ungheresi, polacchi e sovietici sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare ed hanno espresso le loro osservazioni. Essi hanno in seguito offerto impegni secondo i quali i prezzi all'importazione nella Comunità di corindone artificiale originario dei paesi suddetti saranno aumentati in modo da eliminare il margine di dumping e di pregiudizio accertato a titolo provvisorio nei confornti di ciascun esportatore nel corso dell'inchiesta.

Gli impegni offerti dagli esportatori sono di conseguenza ritenuti accettabili e la procedura può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping.

(29) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

(30) Occorre ricordare inoltre che gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese, nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping durante la prima procedura, hanno offerto impegni sui prezzi considerati accettabili e la procedura è stata quindi chiusa.

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni assunti dai seguenti esportatori:

- Hungarian Aluminium Corporation, Budapest, Ungheria insieme con Hungalox Handelsgesellschaft, Vienna, Austria,

- Inter-Vis, Varsavia, Polonia,

- v/o Stankoimport, Mosca, URSS

nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di corindone artificiale, di cui alla sottovoce 28.20 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.30-30, originario dell'Ungheria, della Polonia e dell'Unione sovietica.

Articolo 2

L'inchiesta relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 261 del 30. 9. 1983, pag. 2.

(3) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 82.

(4) GU n. C 201 del 31. 7. 1984, pag. 4.

(1) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 11.

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