EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R3532
Commission Regulation (EEC) No 3532/85 of 12 December 1985 concerning the stopping of fishing for plaice by vessels flying the flag of the United Kingdom
Regolamento (CEE) n. 3532/85 della Commissione del 12 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Regolamento (CEE) n. 3532/85 della Commissione del 12 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
GU L 336 del 14.12.1985, p. 27–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 3532/85 della Commissione del 12 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 14/12/1985 pag. 0027 - 0027
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3532/85 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1985; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque delle zone CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1985. È proibita la pesca della passera di mare nelle acque delle zone CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.