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Document 31984R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/84 della Commissione del 18 settembre 1984 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada, accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Svezia e conclude tale procedura

GU L 254 del 22.9.1984, p. 5–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2681/oj

31984R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/84 della Commissione del 18 settembre 1984 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada, accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Svezia e conclude tale procedura

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 22/09/1984 pag. 0005 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1984

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada, accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Svezia e conclude tale procedura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo di cui al regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel febbraio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare da parte del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), a nome dei produttori che rappresentano tutta la produzione comunitaria di pentaeritritolo, nella quale si chiedeva di estendere la procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Spagna alle importazioni dello stesso prodotto originario del Canada e della Svezia.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping ed al notevole pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Spagna.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) la Commissione ha annunciato l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di pentaeritritolo di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.04-66, alle importazioni dello stesso prodotto originario del Canada e della Svezia.

(3) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite oralmente.

(4) Tutti gli esportatori noti hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente. Per quanto riguarda gli importatori, la Commissione ha ricevuto informazioni dalle seguenti società:

- Ernst Jaeger, Fabrik Chemischer Rohstoffe GmbH, Duesseldorf, Repubblica federale di Germania

- Usvico Spa, Milano, Italia.

(5) Due utilizzatori comunitari del prodotto in questione hanno inoltre reso note le proprie osservazioni.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha svolto indagini presso i seguenti:

- produttori comunitari:

Degussa AG, Francoforte, Repubblica federale di Germania

Montedison-Resem, Castellanza, Italia

- esportatori non comunitari:

Celanese Canada Inc., Canada e la sua consociata Celanese AG, Baar, Svizzera

Perstorp Chemicals, Perstorp, Svezia

- importatori comunitari:

KWR Chemicals, Londra, Regno Unito

Chimilux, Parigi, Francia

(7) La Commissione ha inoltre chiesto e ricevuto informazioni dalla società ICI Ltd, Regno Unito, che ha cessato la produzione di pentaeritritolo nel corso del 1983.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava i seguenti periodi:

- per le importazioni originarie del Canada: 1o gennaio 1983 - 31 gennaio 1984;

- per le importazioni originarie della Svezia: 1o marzo 1983 - 29 febbraio 1984.

B. Valore normale

(9) Il valore normale è stato determinato in via provvisoria in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori canadesi e svedesi che hanno effettuato esportazioni nella Comunità ed hanno fornito elementi di prova sufficienti in merito alle loro vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

C. Prezzi all'esportazione

a) Canada

(10) Dato che tutte le esportazioni nella Comunità sono state effettuate dalla Celanese AG, Svizzera, che ha acquistato il prodotto in questione dalla società madre Celanese Canada Inc. e lo ha rivenduto nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi praticati dalla Celanese AG agli acquirenti indipendenti nella Comunità.

b) Svezia

(11) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

a) Canada

(12) Nel confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove era il caso, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi derivanti dalle divergenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, quali le spese di distribuzione e di movimentazione nella Comunità, dazi doganali, sconti e commissioni, assicurazione, trasporto, magazzinaggio, palettizzazione e condizioni di pagamento.

È stato inoltre tenuto conto di un equo margine per le spese generali e il prodotto della Celanese AG.

(13) Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

b) Svezia

(14) Nel confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi derivanti da divergenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, quali sconti e commissioni, assicurazione, trasporto, spese di sdoganamento e condizioni di pagamento.

(15) Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margine

(16) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori canadesi e svedesi, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato in precedenza ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. I margini medi ponderati sono rispettivamente 71,9 % e 3,6 %.

F. Pregiudizio

(17) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di pentaeritritolo originario della Spagna, del Canada e della Svezia tra il 1980 e il 1982 sono passate da 13 071 t a 15 166 t, con un incremento del 16,0 %, e nel 1983 hanno raggiunto 16 785 t, con un ulteriore aumento del 10,7 %.

(18) La quota di mercato delle importazioni del prodotto in questione originario della Spagna, del Canada e della Svezia tra il 1980 e il 1982 è passata da 26,9 % a 31,7 % ed è rimasta più o meno stabile nel 1983.

(19) Le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria si sono manifestate con una riduzione delle vendite nella CEE, che tra il 1980 e il 1982 sono scese da 31 442 t a 29 877 t, con una flessione del 5 %. Nel 1983 le vendite globali del prodotto in questione nella Comunità sono salite a 33 575 t, ma nonostante tale aumento la quota di mercato dei produttori comunitari tra il 1980 e il 1983 è scesa dal 64,6 % al 62,8 %, mentre la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata (vedi punto 18). La produzione dell'industria comunitaria, sulla quale probabilmente ha influito anche l'andamento del consumo nella Comunità, tra il 1980 e il 1983 è scesa da 50 931 t a 45 247 t, con un calo dell'11,2 %. Lo sfruttamento del potenziale dei produttori comunitari tra il 1980 e il 1982 è sceso dall'82 % al 73 % e il successivo aumento all'85 % nel 1983 è dovuto principalmente alla chiusura dell'impianto di un produttore comunitario avvenuta nello stesso anno.

(20) I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono nettamente diminuiti sui principali mercati della Comunità, soprattutto nel periodo 1982/1983.

(21) Per quanto riguarda la redditività dell'industria comunitaria, è stato stabilito che i profitti realizzati nel 1980 e nel 1981 dal principale produttore comunitario si sono trasformati in gravi perdite nel 1982 e nel 1983, mentre l'altro produttore comunitario ha subito una netta diminuzione dei profitti tra il 1980 e il 1983. (22) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali l'andamento del consumo nella Comunità. È stato accertato che, con un andamento del consumo piuttosto irregolare, la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita, mentre la quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata (vedi punti 18 e 20). Uno degli esportatori interessati ha inoltre vivamente contestato il fatto che la chiusura dell'impianto di uno dei principali produttori di pentaeritritolo della Comunità, avvenuta nell'aprile 1983, fosse causata dalle importazioni oggetto di dumping, sostenendo invece che tale chiusura era dovuta alla tecnologia superata. Il produttore in questione non disponeva in effetti della tecnologia più avanzata, ma aveva preso in esame la possibilità di costruire un nuovo impianto, alla quale ha dovuto rinunciare essendo i prezzi di mercato del prodotto in questione eccessivamente bassi. La Commissione ha quindi stabilito che le conseguenze di tutte le importazioni, oggetto di dumping, di pentaeritritolo originario della Spagna, del Canada e della Svezia, considerate isolatamente, provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità

(23) In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure.

(24) Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato un ulteriore pregiudizio e visto l'elevato margine di dumping relativo alle importazioni del prodotto in questione originario del Canada (vedi punto 16), tali misure devono concretarsi nell'imposizione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto originario del Canada.

(25) Dato che il margine di dumping relativo alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia è inferiore al margine determinato nei confronti delle importazioni originarie della Spagna, per le quali è stato accettato un impegno (1), è stato considerato opportuno dare all'esportatore svedese l'opportunità di offrire un impegno sui prezzi.

H. Impegno

(26) L'esportatore svedese è stato informato sulle principali risultanze dell'inchiesta preliminare ed ha espresso le proprie osservazioni a questo proposito. L'esportatore ha successivamente offerto un impegno, considerato soddisfacente, in seguito al quale i prezzi all'importazione nella Comunità di pentaeritritolo originario della Svezia sono stati aumentati.

(27) L'impegno offerto è quindi considerato accettabile e la procedura relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia può di conseguenza essere conclusa senza l'istituzione di un dazio antidumping.

(28) Non sono state formulate obiezioni a questo proposito in seno al comitato consultivo.

I. Aliquota del dazio

(29) Considerata la portata del pregiudizio arrecato, l'aliquota del dazio provvisorio antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada dovrebbe essere inferiore al margine di dumping accertato in via provvisoria, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(30) Tenuto conto, da una parte, del prezzo di vendita necessario per fornire un adeguato margine di profitto ai produttori comunitari e, dall'altra, del prezzo d'acquisto degli importatori delle Comunità, la Commissione ha fissato al 15 % il diritto necessario per eliminare il pregiudizio.

(31) L'esportatore canadese è stato informato sulle principali risultanze dell'inchiesta preliminare ed ha espresso le proprie osservazioni a questo proposito. È stato inoltre informato dell'intenzione della Commissione d'istituire un dazio antidumping provvisorio pari al 15 %.

(32) Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente.

(33) Non sono state formulate obiezioni a questo proposito in seno al comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pentaeritritolo, di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.04-66, originario del Canada.

2. L'importo del dazio è pari al 15 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla data di spedizione; il prezzo è aumentato o ridotto dell'1 % per ciascun differimento o anticipo di un mese nel termine di pagamento.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente.

Articolo 3

La Commissione accetta l'impegno offerto da Perstorp AB, Perstorp (Svezia), nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.04-66, originario della Svezia.

Articolo 4

È così conclusa la procedura antidumping di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, si applicano gli articoli 1 e 2 del presente regolamento per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 72 del 13. 3. 1984, pag. 2.

(1) Decisione 84/187/CEE della Commissione (GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 74).

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