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Document 31984R0601

Regolamento (CEE) n. 601/84 del Consiglio del 5 marzo 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984)

GU L 67 del 9.3.1984, p. 15–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/601/oj

31984R0601

Regolamento (CEE) n. 601/84 del Consiglio del 5 marzo 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/1984 pag. 0015 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 601/84 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi con Cipro dopo il 31 dicembre 1983 (1), prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o aprile al 15 maggio 1984; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per questo periodo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo d'applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o aprile al 15 maggio 1984, il dazio della tariffa doganale comune per le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,8 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (2) allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.

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