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Document 31982R2704
Commission Regulation (EEC) No 2704/82 of 7 October 1982 re-establishing the levying of customs duties on pontaerythritol, falling within subheading 29.04 C ex I and originating in Chile, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3601/81 apply
Regolamento (CEE) n. 2704/82 della Commissione, del 7 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2704/82 della Commissione, del 7 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio
GU L 286 del 9.10.1982, p. 14–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Regolamento (CEE) n. 2704/82 della Commissione, del 7 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1982 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2704/82 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1982 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11; considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 120 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980; considerando che, per il pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 554 001 ECU; che in data 10 settembre 1982, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari del Cile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Cile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 12 ottobre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per l'importazione dei seguenti prodotti, originari del Cile: 1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.04 C ex I (codice Nimexe: 29.04-66) // Pentaeritritolo // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.