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Document 31981R2164

Regolamento (CEE) n. 2164/81 della Commissione, del 29 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3244/80, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

GU L 210 del 30.7.1981, p. 41–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2164/oj

31981R2164

Regolamento (CEE) n. 2164/81 della Commissione, del 29 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3244/80, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 30/07/1981 pag. 0041


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2164/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1981

che modifica per la seconda volta il regolamento ( CEE ) n . 3244/80 , che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 40 , paragrafo 5 e l ' articolo 65 ,

considerando che l ' obbligo di concludere contratti di consegna prima del 31 maggio 1981 , imposto dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3244/80 della Commissione , del 15 dicembre 1980 , che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980 1981 ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 428/81 ( 4 ) , ai produttori che sono tenuti a procedere alla distillazione obbligatoria di una parte della loro produzione , ha determinato difficoltà che non consentono di raggiungere completamente l ' obiettivo della misura ; che , per conseguire tale obiettivo , è opportuno prorogare la data limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di consegna ; che l ' articolo 2 , paragrafo 3 , dello stesso regolamento ha previsto che le operazioni di distillazione hanno luogo anteriormente al 31 agosto 1981 ; che , data l ' entità delle misure di distillazione attuate nel settore vitivinicolo durante la presente campagna e tenuto conto altresì del periodo estivo che implica un rallentamento dell ' attività delle distillerie , queste non potranno rispettare la scadenza prevista ; che è pertanto opportuno prorogare sino al 15 dicembre 1981 la data limite per effettuare le suddette operazioni di distillazione ; che è quindi necessario dare al distillatore la possibilità di poter manifestare la propria intenzione e di fornire la prova del pagamento del vino sino al momento in cui il vino può essere consegnato alla distilleria per essere distillato ; che è pertanto opportuno prorogare sino al 14 dicembre 1981 la data prevista per la comunicazione all ' organismo d ' intervento ; che , nella stessa circostanza , occorre rinviare il termine per la consegna del prodotto della distillazione all ' organismo d ' intervento ed il termine per la comunicazione da effettuare alla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 3244/80 è modificato come segue :

1 . Nell ' articolo 2 , paragrafo 1 la data del 31 maggio 1981 è sostituita dalla data del 15 ottobre 1981 .

2 . Nell ' articolo 2 , paragrafo 2 la data del 15 giugno 1981 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1981 .

3 . Nell ' articolo 2 , paragrafo 3 la data del 31 agosto 1981 , è sostituita dalla data del 15 dicembre 1981 .

4 . Nell ' articolo 4 bis , paragrafo 1 la data del 30 giugno 1981 è sostituita dalla data del 14 dicembre 1981 .

5 . Nell articolo 4 bis , paragrafo 2 la data del 31 agosto 1981 è sostituita dalla data del 15 dicembre 1981 .

6 . Nell ' articolo 6 , paragrafo 3 la data del 31 ottobre 1981 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1982 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 luglio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . L 341 del 16 . 12 . 1980 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 47 del 20 . 2 . 1981 , pag . 21 .

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