EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31981R1380
Commission Regulation (EEC) No 1380/81 of 22 May 1981 laying down detailed rules for the application of the slaughtering premium for adult bovine animals
Regolamento (CEE) n. 1380/81 della Commissione, del 22 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti
Regolamento (CEE) n. 1380/81 della Commissione, del 22 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti
GU L 136 del 23.5.1981, p. 13–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/1982; abrogato da 31982R1245
Regolamento (CEE) n. 1380/81 della Commissione, del 22 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 23/05/1981 pag. 0013 - 0014
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1380/81 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1981 che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 870/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , che autorizzata gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , visto il regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 850/81 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 870/77 è stato prorogato per ciascuna delle campagne di commercializzazione successive al 1977/1978 ed è stato applicato soltanto nel Regno Unito ; che occorre modificare le modalità di applicazione di tale regolamento per tener conto dell ' esperienza acquisita e per eliminare alcune distorsioni provocate dalla loro attuazione ; considerando che è opportuno precisare che l ' importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito ; considerando che occorre limitare il beneficio del premio agli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito ; che è tuttavia opportuno ammettere , a determinare condizioni , che beneficino del premio anche animali nati e allevati nel Regno Unito e macellati in Irlanda ; considerando che devono essere adottate disposizioni atte a garantire che le carni di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all ' intervento in altri Stati membri ; considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 870/77 ; considerando che il Regno Unito è attualmente il solo Stato membro che applica il premio in causa e che occorre pertanto determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio soltanto in tale Stato membro durante le campagne precedenti ; considerando che , per motivi di chiarezza occorre abrogare il regolamento ( CEE ) n . 926/77 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1887/80 ( 5 ) ; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' importo del premio di macellazione previsto dal regolamento ( CEE ) n . 870/77 è identico in tutte le regioni del Regno Unito . Articolo 2 1 . Le autorità competenti del Regno Unito determinano le categorie , le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio . 2 . Il peso medio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 870/77 è fissato a 460 kg . 3 . Le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono i termini di equivalenza tra il peso macellato e il peso vivo , tenuto conto della presentazione della carcassa . Articolo 3 1 . Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all ' articolo 1 venga concesso all ' atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione . Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà . 2 . Gli animali per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati entro 28 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato . Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile , onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio . Articolo 4 1 . Possono formare oggetto del premio di cui all ' articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito . 2 . Il Regno Unito può tuttavia concedere il premio per i bovini adulti nati e allevati nel suo territorio e macellati in Irlanda allochù viene fornita la prova che gli animali sono stati macellati nel corso del periodo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 . Articolo 5 1 . Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d ' intervento degli altri Stati membri . Inoltre , le carni bovine provenienti dalle macellazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , non possono essere acquistate all ' intervento nel Regno Unito nù beneficiare dei vantaggi finanziari di cui all ' articolo 6 . 2 . Se le carni di cui al paragrafo 1 , primo comma , sono offerte all ' intervento nel Regno Unito , un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d ' acquisto all ' intervento . Articolo 6 L ' Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini che possono formare oggetto del premio , originarie dell ' Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito , beneficio di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione . Articolo 7 Le autorità competenti del Regno Unito adottano le misure necessarie per l ' osservanza del presente regolamento . Se del caso , esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato . Articolo 8 1 . Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione , entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione , le misure adottate per l ' attuazione del presente regolamento . 2 . Esse comunicano inoltre alla Commissione . a ) ogni settimana , l ' importo prevedibile del premio per la settimana in corso ; b ) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a ) , il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito , nonchù l ' importo dei premi effettivamente versati . Articolo 9 I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , e all ' articolo 7 , paragrafo 2 , sono ammessi in deduzione dalle spese del FEAOG , per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario . Articolo 10 Il tasso di conversione da applicare all ' importo del premio è il tasso rappresentativo valido il giorno della macellazione dell ' animale che forma oggetto del premio o , in caso di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione . Articolo 11 Il regolamento ( CEE ) n . 926/77 è abrogato . Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 maggio 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 . ( 3 ) GU n . L 90 del 4 . 4 . 1981 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 109 del 30 . 4 . 1977 , pag . 4 . ( 5 ) GU n . L 184 del 17 . 7 . 1980 , pag . 34 .