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Document 31981R1380

Regolamento (CEE) n. 1380/81 della Commissione, del 22 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti

GU L 136 del 23.5.1981, p. 13–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/1982; abrogato da 31982R1245

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1380/oj

31981R1380

Regolamento (CEE) n. 1380/81 della Commissione, del 22 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 23/05/1981 pag. 0013 - 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1380/81 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1981

che stabilisce le modalità di applicazione del premio per la macellazione dei bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 870/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , che autorizzata gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 850/81 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 870/77 è stato prorogato per ciascuna delle campagne di commercializzazione successive al 1977/1978 ed è stato applicato soltanto nel Regno Unito ; che occorre modificare le modalità di applicazione di tale regolamento per tener conto dell ' esperienza acquisita e per eliminare alcune distorsioni provocate dalla loro attuazione ;

considerando che è opportuno precisare che l ' importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito ;

considerando che occorre limitare il beneficio del premio agli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito ; che è tuttavia opportuno ammettere , a determinare condizioni , che beneficino del premio anche animali nati e allevati nel Regno Unito e macellati in Irlanda ;

considerando che devono essere adottate disposizioni atte a garantire che le carni di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all ' intervento in altri Stati membri ;

considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 870/77 ;

considerando che il Regno Unito è attualmente il solo Stato membro che applica il premio in causa e che occorre pertanto determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio soltanto in tale Stato membro durante le campagne precedenti ;

considerando che , per motivi di chiarezza occorre abrogare il regolamento ( CEE ) n . 926/77 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1887/80 ( 5 ) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' importo del premio di macellazione previsto dal regolamento ( CEE ) n . 870/77 è identico in tutte le regioni del Regno Unito .

Articolo 2

1 . Le autorità competenti del Regno Unito determinano le categorie , le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio .

2 . Il peso medio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 870/77 è fissato a 460 kg .

3 . Le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono i termini di equivalenza tra il peso macellato e il peso vivo , tenuto conto della presentazione della carcassa .

Articolo 3

1 . Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all ' articolo 1 venga concesso all ' atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione .

Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà .

2 . Gli animali per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati entro 28 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato .

Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile , onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio .

Articolo 4

1 . Possono formare oggetto del premio di cui all ' articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito .

2 . Il Regno Unito può tuttavia concedere il premio per i bovini adulti nati e allevati nel suo territorio e macellati in Irlanda allochù viene fornita la prova che gli animali sono stati macellati nel corso del periodo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 .

Articolo 5

1 . Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d ' intervento degli altri Stati membri .

Inoltre , le carni bovine provenienti dalle macellazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , non possono essere acquistate all ' intervento nel Regno Unito nù beneficiare dei vantaggi finanziari di cui all ' articolo 6 .

2 . Se le carni di cui al paragrafo 1 , primo comma , sono offerte all ' intervento nel Regno Unito , un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d ' acquisto all ' intervento .

Articolo 6

L ' Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini che possono formare oggetto del premio , originarie dell ' Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito , beneficio di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione .

Articolo 7

Le autorità competenti del Regno Unito adottano le misure necessarie per l ' osservanza del presente regolamento .

Se del caso , esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato .

Articolo 8

1 . Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione , entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione , le misure adottate per l ' attuazione del presente regolamento .

2 . Esse comunicano inoltre alla Commissione .

a ) ogni settimana , l ' importo prevedibile del premio per la settimana in corso ;

b ) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a ) , il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito , nonchù l ' importo dei premi effettivamente versati .

Articolo 9

I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , e all ' articolo 7 , paragrafo 2 , sono ammessi in deduzione dalle spese del FEAOG , per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario .

Articolo 10

Il tasso di conversione da applicare all ' importo del premio è il tasso rappresentativo valido il giorno della macellazione dell ' animale che forma oggetto del premio o , in caso di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione .

Articolo 11

Il regolamento ( CEE ) n . 926/77 è abrogato .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 22 maggio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .

( 3 ) GU n . L 90 del 4 . 4 . 1981 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 109 del 30 . 4 . 1977 , pag . 4 .

( 5 ) GU n . L 184 del 17 . 7 . 1980 , pag . 34 .

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