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Document 31981R0059

Regolamento (CEE) n. 59/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le misure transitorie applicabili alla Grecia per quanto riguarda le scorte minime di zucchero

GU L 4 del 1.1.1981, p. 48–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/59/oj

31981R0059

Regolamento (CEE) n. 59/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le misure transitorie applicabili alla Grecia per quanto riguarda le scorte minime di zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 01/01/1981 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0009


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 59/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le misure transitorie applicabili alla Grecia per quanto riguarda le scorte minime di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' atto relativo all ' adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 73 , paragrafo 1 ,

considerando che l ' articolo 73 , paragrafo 1 , dell ' atto prevede l ' adozione delle necessarie misure transitorie , in particolare nel caso in cui l ' applicazione dei regimi risultanti dall ' organizzazione comune dei mercati alla date prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà ;

considerando che l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1396/78 ( 2 ) , ha istituito un regime di scorta minima nel settore dello zucchero ; che le norme generali sono state stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 1488/76 del Consiglio , del 22 giugno 1976 , recante le disposizioni relative all ' instaurazione di un regime di scorta minima nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2153/80 ( 4 ) ; che a norma dell ' articolo 1 , lettera a ) , del suddetto regolamento , ogni fabbricante di zucchero detiene , durante ogni mese dell ' anno civile , una scorta di zucchero il cui quantitativo non può essere inferiore ad una determinata percentuale della sua produzione realizzata , entro i limiti della quota di base della sua impresa , nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti il mese in questione ;

considerando che , a norma dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1488/76 , le scorte minime dello zucchero prodotto nella Comunità sono fissate in base allo zucchero della quota prodotto solamente dopo l ' entrata in vigore del suddetto regolamento ; che , analogamente , le scorte minime dello zucchero prodotto in Grecia devono essere fissate in base allo zucchero della quota prodotto solamente il 1° gennaio 1981 o dopo tale data ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1488/76 si applicano ai fabbricanti di zucchero greci solamente per quanto riguarda lo zucchero prodotto il 1° gennaio 1981 o dopo tale data .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° gennaio 1981

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 167 del 26 . 6 . 1976 , pag . 11 .

( 4 ) GU n . L 211 del 14 . 8 . 1980 , pag . 1 .

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