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Document 31979R2278

Regolamento (CEE) n. 2278/79 della Commissione, del 17 ottobre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2015/76 per quanto concerne la durata di validità dei contratti di magazzinaggio per il mosto di uve concentrato

GU L 262 del 18.10.1979, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/1979; abrogato da 31979R2600

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2278/oj

31979R2278

Regolamento (CEE) n. 2278/79 della Commissione, del 17 ottobre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2015/76 per quanto concerne la durata di validità dei contratti di magazzinaggio per il mosto di uve concentrato

Gazzetta ufficiale n. 262 del 18/10/1979 pag. 0019


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2278/79 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1979

recante terza modifica del regolamento ( CEE ) n . 2015/76 per quanto concerne la durata di validità dei contratti di magazzinaggio per il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1303/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 , e l ' articolo 9 , paragrafo 5 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2015/76 della Commissione , del 13 agosto 1976 , relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto , il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2945/78 ( 4 ) , stabilisce le modalità relative alla conclusione dei contratti ;

considerando che durante la vinificazione il produttore che abbia concluso un contratto di magazzinaggio per il mosto di uve concentrato nella maggior parte dei casi non può disporre del suo mosto per le operazioni di arricchimento , dal momento che l ' inizio delle operazioni di vinificazione non coincide con la data di scadenza dei contratti di magazzinaggio ; che per ovviare a questo inconveniente occorre modificare il regolamento ( CEE ) n . 2015/76 accordando la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio per i mosti di uve concentrati nel caso che il produttore di vino debba utilizzare il mosto per arricchire le proprie vendemmie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2015/76 è modificato come segue :

1 . È inserito il seguente articolo 11 bis :

« Articolo 11 bis

All ' inizio della campagna viticola è accordata la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve concentrati ai produttori che debbano utilizzare questi prodotti per arricchire la propria vendemmia » .

2 . L ' articolo 12 , paragrafo 2 , è sostituito dal seguente testo :

« 2 . Nei casi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 e all ' articolo 11 bis , l ' aiuto è dovuto al prorata della durata effettiva del contratto . Il versamento dell ' aiuto è effettuato al più tardi quattro settimane dopo la scadenza del contratto » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dall ' 8 ottobre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 162 del 30 . 6 . 1979 , pag . 28 .

( 3 ) GU n . L 221 del 14 . 8 . 1976 , pag . 20 .

( 4 ) GU n . L 351 del 15 . 12 . 1978 , pag . 18 .

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