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Document 31977R0870

Regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978

GU L 106 del 29.4.1977, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/870/oj

31977R0870

Regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/1977 pag. 0014 - 0015


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 870/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso in macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il prezzo d ' intervento applicabile nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977/1978 è stato fissato ad un livello inferiore a quello risultante dall ' applicazione dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 3 ) ; che è quindi opportuno autorizzato ai produttori dediti all ' allevamento dei bovini , in quanto , tenuto conto delle prospettive di evoluzione a breve termine del mercato comunitario delle carni bovine , sussiste il rischio che i redditi di detti produttori subiscano una contrazione ;

considerando che tale obiettivi può essere raggiunto mediante la concessione un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello di origine comunitaria , diversi dalle vacche ;

considerando che tale premio costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo da ultimo dall ' atto di adesione ; che è opportuno che la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia al finanziamento di tale premio sia limitata ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere nella campagna 1977/1978 un premio ai produttori in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello di origine comunitaria , diversi dalle vacche .

2 . L ' importo del premio , che è variabile nel tempo , non può in alcun caso superare 45 unità di conto per bovino adulto di un peso medio da stabilire .

Quando è concesso un premio , il suo importo viene calcolato in modo che la somma del prezzo di mercato constatato nello Stato membro che si avvale dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 e dell ' importo del premio effettivamente concesso non superi in media e per la durata della campagna 1977/1978 l ' 85 % del prezzo d ' orientamento applicabile in detto Stato membro . In nessun caso tale importo può superare l ' 88 % di quest ' ultimo prezzo .

Articolo 2

Il prezzo d ' acquisto all ' intervento carni provenienti dagli animali che hanno beneficiato di un premio è ridotto dell ' importo del premio effettivamente concesso .

Articolo 3

In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è limitato al 25 % dell 'importo dei premi effettivamente concessi .

Articolo 4

1 . Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

2 . Le modalità di cui al paragrafo 1 possono comportare in particolare :

a ) la definizione delle categorie e delle qualità degli animali per i quali può essere pagato un premio ;

b ) le misure necessarie per evitare , per quanto concerne gli animali vivi e le carni , perturbazioni negli scambi derivanti dall ' applicazione del regime di premi ;

c ) le condizioni per la concessione dei premi al momento della prima immissione sul mercato dei bovini adulti destinati al macello .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 aprile 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 93 del 18 . 4 . 1977 , pag . 11 .

( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

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