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Document 31977R0870
Council Regulation (EEC) No 870/77 of 26 April 1977 authorizing the Member States to grant a premium for the slaughter of certain adult bovine animals for slaughter during the 1977/78 marketing year
Regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978
Regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978
GU L 106 del 29.4.1977, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1982
Regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/1977 pag. 0014 - 0015
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 870/77 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1977 che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso in macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il prezzo d ' intervento applicabile nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977/1978 è stato fissato ad un livello inferiore a quello risultante dall ' applicazione dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 3 ) ; che è quindi opportuno autorizzato ai produttori dediti all ' allevamento dei bovini , in quanto , tenuto conto delle prospettive di evoluzione a breve termine del mercato comunitario delle carni bovine , sussiste il rischio che i redditi di detti produttori subiscano una contrazione ; considerando che tale obiettivi può essere raggiunto mediante la concessione un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello di origine comunitaria , diversi dalle vacche ; considerando che tale premio costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo da ultimo dall ' atto di adesione ; che è opportuno che la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia al finanziamento di tale premio sia limitata , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere nella campagna 1977/1978 un premio ai produttori in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello di origine comunitaria , diversi dalle vacche . 2 . L ' importo del premio , che è variabile nel tempo , non può in alcun caso superare 45 unità di conto per bovino adulto di un peso medio da stabilire . Quando è concesso un premio , il suo importo viene calcolato in modo che la somma del prezzo di mercato constatato nello Stato membro che si avvale dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 e dell ' importo del premio effettivamente concesso non superi in media e per la durata della campagna 1977/1978 l ' 85 % del prezzo d ' orientamento applicabile in detto Stato membro . In nessun caso tale importo può superare l ' 88 % di quest ' ultimo prezzo . Articolo 2 Il prezzo d ' acquisto all ' intervento carni provenienti dagli animali che hanno beneficiato di un premio è ridotto dell ' importo del premio effettivamente concesso . Articolo 3 In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è limitato al 25 % dell 'importo dei premi effettivamente concessi . Articolo 4 1 . Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 . 2 . Le modalità di cui al paragrafo 1 possono comportare in particolare : a ) la definizione delle categorie e delle qualità degli animali per i quali può essere pagato un premio ; b ) le misure necessarie per evitare , per quanto concerne gli animali vivi e le carni , perturbazioni negli scambi derivanti dall ' applicazione del regime di premi ; c ) le condizioni per la concessione dei premi al momento della prima immissione sul mercato dei bovini adulti destinati al macello . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 26 aprile 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 93 del 18 . 4 . 1977 , pag . 11 . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 3 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .